Si informano gli iscritti che il Ministero della Salute con circolare ministeriale prot. n. 092434-DGDMF-MDS-P del 19.12.2022, indirizzata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (CLICCA QUI), ha segnalato che, in difformità dalle previsioni di legge di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153, sono pervenute allo stesso Dicastero “…richieste per il rilascio del Logo identificativo nazionale, necessario per la vendita a distanza dei medicinali (SOP e OTC) ai sensi dell’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, da parte di parafarmacie che risultano autorizzate, dalle autorità competenti, alla vendita online mediante un indirizzo internet che utilizza il termine “farmacia”…”.

Attraverso la medesima circolare, inoltre, il Ministero della Salute ha richiesto che “…vengano assunte tutte le iniziative utili per assicurare il rispetto della citata norma e venga avviata l’attività di vigilanza necessaria anche sulle autorizzazioni già rilasciate…”.

Si invitano, pertanto, gli iscritti che svolgono funzioni di “farmacisti responsabili di parafarmacia”, al pieno rispetto delle norme di settore vigenti e, nello specifico, all’osservanza di quanto prescritto dall’ articolo 5 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153 il quale espressamente prevede che “… l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su  qualsiasi  supporto  cartaceo,  elettronico  o  di altro tipo, è riservato   alle   farmacie   aperte  al pubblico  e  alle  farmacie ospedaliere.

Si ricorda, infine, che la violazione della predetta disposizione normativa costituisce anche illecito disciplinare, sanzionabile dall’Ordine per violazione degli artt. 31 commi 1 e 2 e 40 comma 4 del Codice deontologico del farmacista.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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