Facendo seguito e riferimento a quanto ripetutamente trattato (cfr. News n. 81/2022 del 30 novembre 2022), considerata la rilevanza dell’argomento richiamato in oggetto e tenuto conto degli aspetti sanzionatori previsti per legge a carico dei professionisti che non hanno adempiuto all’obbligo formativo, si torna sul tema per ribadire quanto segue.

Il 31 dicembre p.v. scade il triennio formativo ECM 2020-2022,

ultimo mese per assolvere al proprio obbligo formativo.

Focus su Attività di Autoformazione per l’acquisizione di crediti formativi ECM.

 

Si ricorda che il triennio Formativo ECM 2020-2022 si concluderà il 31 dicembre 2022, termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per assolvere al proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali - in merito, si segnala che già soltanto con la partecipazione automatica al Dossier formativo di Gruppo della FOFI tutti i farmacisti hanno una riduzione di 30 crediti).

A titolo riepilogativo, si ricorda che dall’inizio del presente triennio formativo, la FOFI in qualità di provider ha già accreditato complessivamente 24 corsi ECM (per un totale di 124 crediti), fruibili attraverso la piattaforma federale www.fadfofi.com in maniera completamente gratuita e senza sponsorizzazioni da parte di tutti gli iscritti all’Albo. Al momento sono ancora attivi 16 eventi formativi, di cui 10 corsi rientranti nel “Progetto Formativo Nazionale - Sperimentazione farmacia dei servizi” realizzato in collaborazione FOFI e Fondazione Francesco Cannavò con l'adesione delle principali Associazioni e Società scientifiche del settore (in proposito cfr. News n. 76/2022 dell’11 novembre 2022).

Si ricorda a tutti i farmacisti che per completare l’obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, è possibile acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l’istituto dell’Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell’obbligo formativo triennale individuale, in relazione al quale si fornisce di seguito un breve focus di approfondimento.

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Focus su Autoformazione

L’Autoformazione è disciplinata da numerose delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC e dal paragrafo 3.5 del “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario- di seguito per brevità “MPS” (CLICCA QUI) - oltre ad essere illustrata nella Guida Pratica ECM del Farmacista e nelle successive circolari della FOFI che aggiornano ed integrano la Guida stessa (documenti presenti nella specifica sezione ECM del sito istituzionale della Federazione).

Utilizzando tale istituto, il professionista sanitario può acquisire crediti da autoapprendimento a seguito di istanza di riconoscimento relativa all’effettuazione di una delle attività di seguito elencate e in funzione dell’impegno orario autocertificato nell’apposita domanda (utilizzando il fac-simile Allegato VIII scaricabile dalla suddetta sezione ECM del sito FOFI):

1) utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;

2) attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione;

3) ulteriori tipologie di autoformazione individuate dalle Federazioni e dagli Ordini sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Con riferimento al punto 3), si sottolinea che il Comitato Centrale della Federazione ha individuato le seguenti ipotesi aggiuntive proprie della professione di farmacista:

a) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;

b) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla FOFI (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell’ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, Farma Academy SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);

c) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;

d) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;

e) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione, quali, tra l’altro, la monografia dal titolo “COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI”, la rivista cartacea “ilFarmacista” - “Organo Ufficiale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani” e la relativa versione digitale “www.IlFarmacistaOnline.it, nonché la collegata newsletter e-mail.

Si segnala a tutti gli iscritti che, per ottenere i crediti ECM di Autoformazione, da qualche mese è attiva una specifica funzione sul portale informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito dal Co.Ge.A.P.S., attraverso la quale è possibile inserire in maniera autonoma e rapida le richieste di riconoscimento dei crediti da autoapprendimento inerenti a tali ipotesi aggiuntive previste per la professione di farmacista.

Come segnalato con la News n. 6/2022 del 7 gennaio 2022 relativamente alla funzione di spostamento dei crediti ECM, l’accesso al portale da parte degli iscritti all’Albo avviene esclusivamente tramite SPID (o CIE o CNS).

Il farmacista, effettuato l’accesso al portale, nella schermata con la visualizzazione delle partecipazioni ECM troverà, in alto, la funzionalità dedicata all’inserimento dei “Crediti individuali” à cliccando sulla scheda si apre una pagina con un menù a tendina per scegliere la tipologia di “Formazione individuale” à selezionando “Autoformazione” si aprirà il form on-line per l’inserimento della richiesta di riconoscimento à tra i campi da inserire vi è quello “Tipo autoformazione” ove sarà possibile scegliere anche la “Formazione identificata dall’Ordine” à selezionare una delle tipologie addizionali individuate dalla FOFI à completato tale form e inseriti tutti i dati il sistema genera automaticamente un’autocertificazione, che il farmacista visualizzerà nella schermata successiva à l’autocertificazione dovrà poi essere confermata per l’accettazione dei dati e la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva. Utilizzando l’identità digitale, una volta inserita, la richiesta è immediatamente attiva nel sistema, ma potrà essere oggetto di verifiche da parte degli enti preposti.

Tale funzione informatizzata va ad affiancare la consueta modalità di presentazione dell’istanza al proprio Ordine territoriale, attraverso l’invio del già citato fac-simile unitamente ad un documento di riconoscimento.

A titolo esemplificativo, si veda anche quanto recentemente riportato nell’apposito paragrafo in calce alla News n. 64/2022 del 10 ottobre 2022 sull’ottenimento di crediti di autoformazione a seguito della partecipazione a FarmacistaPiù 2022, seguendo le istruzioni presenti nella lettera predisposta dai Promotori della Manifestazione (CLICCA QUI). Si ricorda, in proposito, che gli eventi congressuali sono ancora fruibili online attraverso il sito ufficiale www.farmacistapiu.it.

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Oltre all’Autoformazione la Commissione Nazionale ha previsto altre ipotesi di ottenimento di crediti formativi riguardanti attività formative non erogate da provider, che rientrano nella c.d. “Formazione Individuale” (cfr. Cap. 3 pag. 21 del suddetto “MPS”).

Si elencano di seguito le tipologie di attività di Formazione Individuale attualmente esistenti (ovviamente, in aggiunta alla già esaminata Autoformazione):

  1. a) attività di ricerca scientifica:
  2. pubblicazioni scientifiche (domanda vedi Allegato IVMPS”);
  3. sperimentazioni cliniche (domanda Allegato VMPS”);
  4. b) tutoraggio individuale (domanda Allegato VIMPS”);
  5. c) attività di formazione individuale all’estero (Allegato VIIMPS”);

Si ricorda che i crediti maturabili tramite la formazione individuale, non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il sopraindicato limite del 20% per l’autoformazione.

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Come già segnalato in numerose occasioni e recentemente nelle News n. 76/2022 dell’11 novembre 2022 e n. 81/2022 del 30 novembre 2022, incombe sugli Ordini territoriali di vigilare, tra l’altro, sul rispetto del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM - ex combinato disposto dell’art. 1, co. 3, lett. l), D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946 con quanto previsto in materia ECM dal D.lgs. n. 502/1992, D.L. n. 138/2011, D.P.R. n. 137/2012 e dagli Accordi Stato-Regioni - e sul correlato illecito disciplinare ex art. 11 del Codice deontologico del Farmacista.

 

Pertanto, considerata l’offerta formativa in ambito ECM disponibile sulla piattaforma federale FADFOFI (www.fadfofi.com) e vista la possibilità di ricorrere agli strumenti a disposizione per verificare la propria situazione formativa e regolarizzare la propria posizione anche mediante l’istituto dell’ Autoformazione (attraverso l’area riservata nel menzionato portale informatico dei crediti ECM gestito dal Co.Ge.A.P.S.), si invitano tutti gli iscritti a porsi in regola con il conseguimento dei crediti formativi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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