Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

L’art. 7 del suddetto Decreto ha introdotto delle modifiche all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, anticipando dal 31 dicembre 2022 al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie; pertanto, è cessata ex lege l’efficacia delle sospensioni per inadempimento del predetto obbligo.

La medesima data di scadenza si applica anche nei confronti di coloro che chiedono l’iscrizione all’Albo.

Tuttavia, si evidenzia che con nota prot. n. AOO_005/PROT/03/11/2022/0007384 la Regione Puglia ha comunicato che “la modifica al quadro normativo nazionale operata non determina la conseguente modifica al quadro normativo regionale di riferimento in materia di prevenzione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività e quelle per la sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari, ai sensi e per gli effetti delle norme” di cui:

  1. alla Legge Regionale 19 giugno 2018 n. 27 recante «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari»;
  2. al Regolamento Regionale 25 giugno 2020 n. 10 recante «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27»;
  3. alla Legge Regionale 10 marzo 2021 n.2 recante «Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018 n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie» che all’art. 1 estende l’applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 27/2018 anche alla vaccinazione anti Coronavirus-19 al fine di “prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” e “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale.

Opportunamente interpellata da quest’Ordine sul punto, la Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_005/PROT/24/11/2022/0007899, ha fornito i seguenti chiarimenti:

Con riferimento al quesito formulato (omissis) e relativo all’eventuale sussistenza dell’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per i farmacisti “impegnati nell’attività di inoculazione dei vaccini presso le farmacie”, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Come precisato con la nota prot. n. AOO/005/0007384 del 03.11.2022 “le misure di prevenzione previste dal quadro normativo regionale afferiscono alle sole categorie di operatori sanitari e alle fattispecie contemplate dall’art. 1 comma 1 e dall’art. 2 della L.R. n.27/2018, dall’art. 3 del Regolamento Regionale n.10/2020 e dall’art. 1 della L.R. n.2/2021”.

Tuttavia, deve osservarsi che l’attività sanitaria assicurata dai farmacisti a supporto del Servizio Sanitario espone gli stessi – a causa del loro contatto con gli assistiti e con materiale biologico potenzialmente infetto – al rischio di trasmissione di patogeni prevenibili attraverso la vaccinazione.

Invero, la sicurezza dell’attività sanitaria è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività anche attraverso l’adozione di tutte le misure finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie.

Per quanto sopra esposto – ribadendo l’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e delle vaccinazioni previste dal quadro normativo e regolamentare regionale sopra richiamato, quale misura di prevenzione e di protezione per i professionisti impegnati in attività sanitarie – si precisa che, pur non sussistendo un esplicito riferimento ai farmacisti operanti all’interno di Farmacie private convenzionate con il SSR, ciascun Titolare di Farmacia – avvalendosi del parere e della valutazione del rischio occupazione effettuata dal medico competente – dovrà effettuare, nell’ambito delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e dei più generali obblighi ricadenti sul datore di lavoro in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuare le specifiche misure di prevenzione e protezione ivi comprese quelle di profilassi vaccinale, in funzione del rischio valutativo occupazionale individuato per il farmacista preposto all’attività di inoculazione dei vaccini così come per coloro che sono adibiti alle attività di esecuzione dei test.

***

Si segnala, inoltre, che con ordinanza ministeriale del 31 ottobre 2022, pubblicata sempre in Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Distinti saluti.

                                                                                                                                                   Il Presidente

                                                                                                                                     Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

EVENTI IN PROGRAMMA

cosmofarmabunner cosmofarma1456 x 180 px

SERVIZI DELL'ORDINE

immagine6