ATTENZIONE!!!

SCADENZA TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022

Si fa seguito e riferimento alle precedenti News di quest’Ente (cfr. NEWS n. 76/2022 dell’11 novembre 2022) in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), per rammentare che il

31 DICEMBRE 2022

si concluderà il presente triennio formativo

Tale scadenza rappresenta l’ultimo termine per acquisire i crediti ECM (triennio 2020-2022) e per completare il proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali).

In proposito, si segnala che sul sito internet dell’Ordine (clicca qui) è stato realizzato un banner di Alert per evidenziare a tutti i farmacisti l’imminente conclusione dell’attuale triennio formativo.

Cliccando sul banner si è automaticamente re-indirizzati alla sezione del sito istituzionale della FOFI dedicata al sistema ECM, contenente tutte le ulteriori informazioni in materia di aggiornamento professionale e sui corsi FAD proposti in forma gratuita e senza sponsorizzazioni dalla FOFI, insieme alla Fondazione Francesco Cannavò.

Tali eventi formativi sono a disposizione di tutti i farmacisti sulla piattaforma FAD della FOFI www.fadfofi.com e consentono di conseguire un numero di crediti adeguato al raggiungimento dell’obbligo formativo, così da poter ottenere dall’Ordine la “Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale” (cfr. art. 21, comma 1, lett. c), dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in materia ECM siglato il 2 febbraio 2017).

In proposito, si ricorda che gli Ordini territoriali hanno il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti dell’obbligo formativo ECM e che anche il Codice deontologico del farmacista recepisce all’art. 11 tale vincolo, con conseguente sanzionabilità in sede disciplinare.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 38-bis del D.L. 152/2021 (introdotto dalla L. n. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina” (cfr. News n. 6/2022 del 7.1.2022).

Ne deriva che dal prossimo triennio formativo (che, come è noto, inizierà il 1° gennaio 2023) si applicherà un’automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel presente triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell’obbligo formativo individuale (verificabile in qualsiasi momento accedendo al sito del CoGeAPS).

Si ribadisce, pertanto, che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinareincide sulla sopra indicata efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile.

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti all’Albo a verificare sul portale CoGeAPS la propria situazione e si raccomanda di adempiere entro il 31 dicembre 2022 al fine di porsi in regola con il conseguimento dei crediti formativi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

***

Gli Uffici dell’Ordine restano a disposizione per qualsiasi informazione.

In caso di necessità, è possibile chiedere assistenza inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattando gli Uffici al n. 080.5421451.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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