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Si informa che l'ENPAF, con la Newsletter n. 2/2016 pubblicata sul proprio sito internet www.enpaf.it ha fornito le seguenti precisazioni in merito a:

  • CONTRIBUTI
    • DISOCCUPAZIONE TEMPORANEA E INVOLONTARIA
    • RISCOSSIONI 2016
    • CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
    • QUOTE NON CORRISPONDENTI AL DOVUTO
    • NUOVI ISCRITTI 2015
    • MOROSITA’
    • TABELLA CONTRIBUTI 2016
  • PENSIONI E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
    • CERTIFICAZIONE UNICA
  • PENSIONI
    • INVIO COMUNICAZIONI AI PENSIONABILI

 

CONTRIBUTI

  • DISOCCUPAZIONE TEMPORANEA E INVOLONTARIA

Il decreto legislativo n. 150/2015 ha modificato, tra l’altro la disciplina della disoccupazione temporanea e involontaria. In particolare, l’art. 19 stabilisce che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro (gestito dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

La disposizione prevede, dunque, l’eliminazione della previgente dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, in formato cartaceo (DID), in prospettiva, dunque, la domanda di riduzione per disoccupazione temporanea e involontaria da presentare all’Enpaf non dovrà più essere corredata dalla DID.

Allo stato attuale, tuttavia, il portale nazionale delle politiche del lavoro non è attivo e, dunque, a seconda delle diverse realtà regionali, fino alla sua piena operatività, il lavoratore continuerà a presentare presso il Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità che dovrà allegare alla domanda di riduzione da presentare all’Enpaf ovvero, in alternativa, ove siano presenti dei sistemi informativi regionali la dichiarazione sarà rilasciata al sistema informativo regionale competente; in questo secondo caso alla domanda di riduzione da presentare all’Enpaf potrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità.

Si evidenzia che gli iscritti che aderiscono al programma “Garanzia Giovani” connesso, per i farmacisti, alla fattispecie del tirocinio, devono essere immediatamente disponibili al lavoro per cui la richiesta di ammissione al Programma, se prodotta, equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro utile ai fini della domanda di riduzione o del contributo di solidarietà.

Bisogna aggiungere che, come già segnalato in precedenza, per i percettori di misure di sostegno del reddito in caso di disoccupazione, attualmente Naspi e Dis-Coll (Naspi è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che prende il posto dell’indennità di disoccupazione. Dis-Coll è il sussidio per disoccupazione previsto per i lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per i percettori di indennità di mobilità, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è costituita dalla domanda della relativa prestazione all’INPS che dovrà trasmetterla all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In merito al lavoro accessorio la cui disciplina è attualmente contenuta nell’art.48 e ss. del dlgs n. 81/2015 la qualificazione del rapporto non è chiara né univoca e oscilla tra il profilo del lavoro autonomo e quello del lavoro subordinato. Tuttavia, allo stato, non risulta che il compenso ricevuto per il lavoro accessorio incida sulla condizione di disoccupazione, salvo che non si propenda per la qualificazione del rapporto di lavoro accessorio con voucher come lavoro autonomo; questo è però un aspetto in merito al quale l’Ente non ha titolo a prendere posizione.

Occorre segnalare un ulteriore aspetto legato alla conservazione dello stato di disoccupazione, l’unica previsione in materia, attualmente, è quella dell’art. 19, c. 3 del decreto 150/2015 che stabilisce la sospensione di tale condizione in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Da tale previsione consegue che:

  • La sospensione non è connessa all’eventuale livello del reddito percepito ma unicamente alla durata del rapporto di lavoro;
  • La perdita della condizione di disoccupato temporaneo e involontario si verifica in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi;
  • La perdita della condizione di disoccupato si verifica per la mera presenza del rapporto di lavoro autonomo o di reddito di impresa considerato che è venuto meno ogni riferimento legale a tale forma di attività lavorativa.
  • RISCOSSIONI 2016

L’Enpaf ha avviato la procedura di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al 2016. In calce la tabella con gli importi relativi all’anno in corso. La riscossione avverrà , come di consueto, in tre rate (31/3; 31/5 e 1/8) l’iscritto riceverà, dunque, tre bollettini bancari. In proposito si rammenta che sarà necessario conservare non solo i bollettini quietanzati ma anche il frontespizio con la causale del pagamento la cui produzione è indispensabile ai fini della deduzione fiscale degli importi versati.

  • CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

Si rammenta che l’iscritto che abbia scelto di versare per il contributo di solidarietà riceverà un solo bollettino bancario (con scadenza 31/3) anche nel caso di nuovo iscritto che è tenuto al versamento delle quote relative ad un biennio (quello di prima iscrizione e quello attuale). Nel caso in cui, invece, l’iscritto sia tenuto al pagamento del contributo di solidarietà per un anno e del contributo previdenziale per un altro riceverà quattro bollettini (con scadenza 31/3; 29/4; 31/5 e 1/8), nel primo bollettino viene riportato il contributo di solidarietà.

In merito a chi ha scelto di versare il contributo di solidarietà occorre ricordare che unitamente ad esso viene posto in riscossione il contributo di maternità e quello di assistenza che sono obbligatori e uguali per tutti gli iscritti. Si aggiunga che la quota di contributo di solidarietà non avendo natura previdenziale non è fiscalmente deducibile, mentre lo sono le quote di assistenza e maternità.

  • QUOTE NON CORRISPONDENTI AL DOVUTO

Le quote contributive poste in riscossione riflettono la situazione accertata dagli uffici entro la prima settimana di febbraio per cui non si può escludere che, in alcuni casi, si riceva un bollettino bancario con un contributo previdenziale più elevato di quello effettivamente spettante, in questo caso, purché abbia effettivamente diritto alla riduzione, l’iscritto può astenersi dal versare la quota indicata e attendere la seconda emissione che viene effettuata in una sola occasione prima della fine dell’anno corrente. Allo stesso modo l’iscritto che nel corso del 2016 abbia perso il diritto alla aliquota di contribuzione in godimento, tenuto a darne comunicazione all’Enpaf, potrà effettuare il pagamento dei bollettini ricevuti il conguaglio verrà posto in riscossione con la seconda emissione 2016 che avverrà prima della fine dell’anno 2016.

  • NUOVI ISCRITTI 2015

I soggetti che si sono iscritti per la prima volta nel corso del 2015 e che avendo termine per presentare la domanda di riduzione entro il 30 settembre 2016 non lo abbiano ancora fatto sono stati inseriti a quota contributiva intera per un biennio nell’elenco 2016 quindi riceveranno i bollettini bancari con importi contributivi base interi per un biennio. In questo caso ove l’iscritto che abbia titolo per ottenere la riduzione contributiva può ignorare i bollettini ricevuti e presentare domanda di riduzione con la seconda emissione dell’anno riceverà un bollettino con l’importo del contributo adeguato alla riduzione richiesta e riconosciuta.

  • MOROSITA’

Coloro che sono risultati morosi per l’anno 2015, invece, riceveranno una cartella esattoriale emessa e notificata dal competente Agente della riscossione. La cartella esattoriale recherà l’importo relativo al 2015, con le sanzioni civili dovute per il mancato pagamento, e l’importo 2016 che viene posto in riscossione spontanea, dunque, senza somme aggiuntive.

Attraverso la cartella esattoriale verranno riscossi anche i contributi di coloro che sono risultati irreperibili ovvero gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2016.

Tramite cartella esattoriale, nell’ambito della riscossione spontanea, verranno riscossi i contributi dei neoiscritti 2014 i quali avendo presentato domanda entro la scadenza del termine fissato dal regolamento nel 2015 non hanno potuto ricevere il bollettino bancario di sollecito che è stato inviato prima della fine dell’anno.

Dalla fine di marzo sarà possibile scaricare il duplicato MAV dal sito internet dell’Enpaf (www.enpaf.it), qualora si sia iscritti al servizio Enpaf online. Altrimenti sarà possibile richiedere il duplicato dei MAV al numero verde 800248464 della Banca Popolare di Sondrio, incaricata della riscossione.

  • TABELLA CONTRIBUTI 2016

Contributo

Previdenza

Assistenza

Maternità

Totale

Intero

4.420,00

32,50

16,00

4.468,50

Doppio

8.840,00

32,50

16,00

8.888,50

Triplo

13.260,00

32,50

16,00

13.308,50

Rid. del 33,33%

2.947,00

32,50

16,00

2.995,50

Rid. del 50%

2.210,00

32,50

16,00

2.258,50

Rid. del 85% 

663,00

32,50

16,00

711,50

Solidarietà 3%

133,00

32,50

16,00

181,50

Solidarietà 1%

44,00

32,50

16,00

92,50

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

PENSIONI E PRESTAZIONI ASSISTENZA

  • CERTIFICAZIONE UNICA

L’ENPAF ha avviato la procedura di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2016 relative ai redditi 2015, la certificazione riguarda i redditi di pensione, le prestazioni di assistenza che per le loro caratteristiche siano fiscalmente imponibili e le indennità di maternità. Può ritenersi che l’operazione di invio della documentazione sarà completata entro la prima metà del mese di marzo.

PENSIONI

  • INVIO COMUNICAZIONI AI PENSIONABILI

L’Enpaf, nel corso del mese di marzo, trasmetterà una comunicazione con allegata modulistica a tutti gli iscritti che nel 2016 matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia.

Si coglie l’occasione per rammentare che la pensione di anzianità è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, dunque, le eventuali domande presentate a partire da tale data vengono respinte.

In merito alla pensione di vecchiaia va ricordato che, dal regolamento Enpaf, l’età pensionabile è stabilita, dal 1° gennaio 2016, in 68 anni e 4 mesi, in virtù dell’aumento determinato dall’incremento della speranza di vita nella misura stabilita, appunto in quattro mesi, a decorrere dalla medesima data, dal Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sistema generale obbligatorio.

Si aggiunga che in virtù della riforma della disciplina delle pensioni di vecchiaia, a decorrere dal 1° febbraio 2013, sono entrate in vigore nuove tabelle di procrastino che si applicano a chi matura il diritto alla pensione a partire dalla medesima data.

Si rammenta che la domanda di procrastino della pensione di vecchiaia deve essere presentata, a pena di decadenza entro il mese di decorrenza della pensione.

* * *

Vi invitiamo a visitare periodicamente il sito web dell’ENPAF www.enpaf.it e ad inserire il vostro indirizzo mail nel banner che compare in fondo alla pagina web, per ricevere informazioni direttamente dall’ENPAF e mantenere costantemente aggiornate le vostre nozioni in merito alle problematiche di carattere previdenziale.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri