Dal 27 settembre 2022 è in vigore il D. Lgs. n. 136/2022 che ha raccordato la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/429. In particolare, detto decreto ha esteso la dematerializzazione della prescrizione veterinaria a quasi tutti i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al DPR n. 309/90.

A tal riguardo, il Ministero della Salute con la circolare prot. n. 0023004-26/9/2022-DGSAF-MDS-P recante “Indicazioni operative per la gestione degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario – Integrazione nota prot. n. 0019051-5/8/2022-DGSAF-MDS-P” ha fornito alcuni chiarimenti sulla gestione dei medicinali stupefacenti, ad integrazione della precedente nota ministeriale del 5.8.2022 (clicca qui).

In particolare, il Dicastero ha chiarito che la dematerializzazione riguarda i seguenti casi:

  1. a) prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali sezioni B, C, D ed E di cui all’art. 14 del DPR n. 309/90;
  2. b) richiesta di approvvigionamento (art. 42 del DPR n. 309/90) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali sezioni A, B e C di cui all’art. 14 del DPR n. 309/90;
  3. c) prescrizione medico-veterinaria per scorta (struttura non zootecnica e attività zooiatrica) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali sezioni D ed E di cui all’art. 14 del DPR n. 309/90.

N.B: La dematerializzazione si applica anche alle preparazioni galeniche magistrali.

Continuano, invece, a essere prescritti in modalità cartacea i medicinali (preparazioni galeniche magistrali comprese) NON destinati ad approvvigionamento (ex art. 42 del DPR n. 309/90) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali sezione A di cui all’art. 14, per cui rimane l’obbligo di utilizzo dell’apposito ricettario a ricalco, approvato con decreto del Ministro della Salute del 10 marzo 2006.

Il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta Elettronica Veterinaria) recepisce tale aggiornamento con regole informatiche utili a supportare i medici veterinari nella corretta attuazione delle previsioni di cui al DPR n. 309/90 (ad es. tipologie di prescrizioni e/o di richieste di approvvigionamento per le diverse sezioni, termini di validità, ripetibilità, ecc.), che rimangono invariate. In proposito si veda lo schema (non esaustivo) delle regole proposto dal Ministero, allegato alla circolare del 26.9.2022.

Relativamente, invece, agli obblighi collegati alla dispensazione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, la circolare ministeriale rinvia alle disposizioni del DPR n. 309/90 e alle specifiche indicazioni regionali/provinciali impartite, fermi restando gli obblighi di registrazione tramite il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (anche per i distributori che registrano in esso l’evasione dell’ordine di acquisto collegato alle richieste di approvvigionamento).

Il Ministero ha, infine, precisato che, con successivo provvedimento, saranno fornite le indicazioni per consentire, attraverso l’integrazione dei due sistemi, l’introduzione di semplificazioni operative.

Al fine di rendere più agevole l’applicazione delle disposizioni in esame, lo scrivente Ordine ha realizzato una Tabella riassuntiva che riporta, in sintesi, le indicazioni utili per la prescrizione e la dispensazione dei medicinali ad uso veterinario, contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope i cui al DPR n. 309/90.

Si fa riserva di tornare in argomento per gli aggiornamenti del caso.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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