Quest’Ordine, al fine di venire incontro alle esigenze degli iscritti trovatisi in condizioni di difficoltà economica, dovuta anche alla situazione pandemica, con deliberazione n. 49 del 22 giugno 2020, ha approvato il “Regolamento per l’erogazione dei contributi di assistenza agli iscritti all’Ordine” (clicca qui), divenuto esecutivo con delibera n. 93/2020 del Comitato Centrale F.O.F.I. e presentato in occasione delle Assemblee Ordinarie del 12.12.2020 e del 2.07.2021.

All’uopo, lo scrivente Ordine ha istituito in sede di Bilancio Consuntivo 2019 un apposito fondo vincolato, ovvero il “Fondo Regolamento per l’erogazione dei Contributi di Assistenza agli iscritti all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari e Barletta Andria Trani”, della capienza di € 500.000,00 destinato all’erogazione dei contributi di assistenza agli iscritti all’Ordine che ne avranno diritto, a partire dall’anno 2021 e sino al 2025.

In applicazione del suddetto Regolamento, con deliberazione n. 72/2022 del 27 giugno 2022, il Consiglio dell’Ordine ha attivato, per l’annualità 2022, alcune delle misure assistenziali previste dal “Regolamento”, destinando alle già menzionate provvidenze un complessivo importo di € 100.000,00, così come di seguito precisato:

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO:

Ø Prestazioni in caso di bisogno individuale: € 30.000,00.

Possono beneficiare di tale istituto i farmacisti iscritti all’Albo, che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione (ad eccezione della/e annualità nella/e quale/i si è manifestato lo stato di bisogno) e che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, manifestatisi nelle annualità 2021/2022, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica e non siano in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità non imputabili all’iscritto, non avendo diritto a forme di assistenza da parte di altri Enti pubblici o privati.

Potrà beneficiare della provvidenza chi ha percepito un reddito imponibile complessivo inferiore o pari ad € 50.000,00, sulla base dell’ultimo ISEE disponibile e comunque non anteriore al 2020.

Il trattamento consiste nell’erogazione di una somma di denaro, di importo massimo pari ad € 1.500,00, la cui entità sarà determinata sulla base del valore ISEE e del numero di domande pervenute entro le ore 23:59 del 31.01.2023 (sempre nell’ambito della somma disponibile) e sulla base di apposita graduatoria.

Per conoscere le modalità, i termini di accesso alla suddetta prestazione e modulistica clicca qui

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA:

Ø Erogazione in caso di familiari conviventi non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti: € 15.000,00.

Possono beneficiare di tale istituto i farmacisti iscritti all’Albo che, in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall’art. 3 c. 3 L. n. 104/1992, attestata da certificazione rilasciata dall’apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo.

Non è possibile, in ogni caso, beneficiare della provvidenza qualora sia l’assistito che l’iscritto abbiano un reddito imponibile superiore ad € 50.000,00, sulla base dell’ultima certificazione ISEE disponibile e comunque non anteriore al 2020.

L’entità del contributo, di importo massimo pari ad € 1.500,00 per assistito, è erogabile a un solo beneficiario nell’ambito del medesimo nucleo familiare, esclusi i soggetti fiscalmente a carico non conviventi, e sarà determinata sulla base del valore ISEE e del numero di domande pervenute entro le ore 23:59 del 31.01.2023 (sempre nell’ambito della somma disponibile) e sulla base di apposita graduatoria.

Per conoscere le modalità, i termini di accesso alla suddetta prestazione e modulistica clicca qui.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE:

Ø Contributi o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e/o altri Enti per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo svolgimento della professione farmaceutica: € 25.000,00.

Possono beneficiare di tale istituto i farmacisti iscritti all’Albo, che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, con figli fino a 14 anni di età, anche adottati e/o in affido, che, nell’anno educativo/scolastico 2021/2022, abbiano frequentato asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa documentata, sostenuta nel biennio 2021/2022, atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo svolgimento della professione farmaceutica ed il cui nucleo familiare abbia avuto un reddito imponibile complessivo inferiore o pari ad € 50.000,00, sulla base dell’ultimo ISEE disponibile e comunque non anteriore al 2020, non abbiano usufruito di altro sussidio con analoga finalità erogato da altri Enti di categoria e non abbiano nel nucleo familiare altro farmacista beneficiario della predetta prestazione.

Il sussidio è concesso per ciascun figlio fino a 14 anni di età, anche adottato e/o in affido, in relazione al godimento delle seguenti prestazioni:

- Asili nido e scuole materne nell’anno educativo/scolastico 2021/2022,

- Baby-sitting certificabile nel biennio 2021/2022,

- Servizi socio-educativi per la prima infanzia, innovativi/integrativi nel biennio 2021/2022,

- Attività ludico-ricreative documentate nel biennio 2021/2022.

L’entità del contributo, erogato in unica soluzione, è di importo massimo pari ad € 500,00 per ciascun figlio, fino ad esaurimento della somma complessiva prevista dal Bando e del numero di domande pervenute entro le ore 23:59 del 31.01.2023, secondo una graduatoria formata sulla base dei valori ISEE. In caso di parità dei valori ISEE la precedenza è determinata dal maggior numero dei figli.

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Ø Organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti: € 15.000,00.

Possono beneficiare di tale istituto tutti i farmacisti iscritti all'Albo fino al compimento del 45° anno di età, che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, il cui nucleo familiare abbia avuto un reddito imponibile complessivo inferiore o pari ad € 50.000,00, sulla base dell’ultimo ISEE disponibile e comunque non anteriore al 2020.

L’entità del contributo, erogato in unica soluzione e di importo massimo pari ad € 200,00 per ciascun iscritto, sarà ripartita tra tutti i beneficiari entro il limite di spesa effettivamente sostenuta dal singolo richiedente e del numero di domande pervenute entro le ore 23:59 del 31.01.2023.

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PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE:

Ø Contributo per spese in caso di gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici: € 15.000,00.

Possono beneficiare di tale istituto tutti i farmacisti iscritti all’Albo che, in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, compresi i pensionati ancora iscritti all’Ordine, siano stati colpiti da gravi eventi morbosi ovvero che si siano sottoposti a grandi interventi chirurgici negli anni 2021 e/o 2022. Il trattamento sarà erogato direttamente dall’Ordine, previa presentazione di idonea documentazione, nei limiti e con le modalità previste dal presente Bando.

Potrà beneficiare della provvidenza chi ha percepito un reddito imponibile complessivo inferiore o pari ad € 50.000,00, sulla base dell’ultima certificazione ISEE disponibile e comunque non anteriore al 2020.

L’entità del contributo, di importo massimo pari ad € 1.500,00, sarà determinata sulla base del valore ISEE e del numero di domande pervenute entro le ore 23:59 del 31.01.2023 (sempre nell’ambito della somma disponibile) e sulla base di apposita graduatoria.

Per conoscere le modalità, i termini di accesso alla suddetta prestazione e modulistica clicca qui.

Si precisa che le richieste di accesso ai sussidi innanzi descritti dovranno pervenire a quest’Ordine con le modalità e nei termini di cui ai rispettivi Bandi, allegando la documentazione ivi prevista in un unico file compresso (nel formato .zip o .rar).

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l’individuazione dell’istante e dell’oggetto della richiesta, ovvero non corredate della documentazione prescritta dal Regolamento, saranno considerate come non presentate. Se la domanda è incompleta, ma comunque sanabile, verrà data comunicazione all’istante entro 30 giorni, con specificazione delle cause di irregolarità o incompletezza.

L’Ordine si riserva di dare riscontro alle richieste pervenute entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda correttamente inviata (ex artt. 26 e 27 del Regolamento).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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