SOMMARIO:

  1. ISTITUZIONE ORDINE DEI FISIOTERAPISTI
  2. INIZIATIVA ANPIF IN FARMACIA
  3. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021
  4. AGGIORNAMENTO ANNUALE CEPPI VIRALI VACCINI ANTINFLUENZALI STAGIONE 2022-2023 – DETERMINA AIFA 31.8.2022

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  1. ISTITUZIONE ORDINI DEI FISIOTERAPISTI

Si informa che, in data 8 settembre u.s., è stato firmato il decreto del Ministro della Salute che istituisce gli “Ordini della professione sanitaria di fisioterapista” su base territoriale e a livello nazionale la “Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista”.

I predetti Enti saranno regolati in base alla nuova disciplina ordinistica stabilita con la L. 11 gennaio 2018 n. 3.

Si tratta del riconoscimento dell’importante ruolo svolto da tale professione sanitaria, che, insieme agli infermieri, costituiscono un pilastro della farmacia dei servizi per l’effettuazione a domicilio nelle farmacie di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.

  1. INIZIATIVA ANPIF IN FARMACIA

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti ha concesso il proprio patrocinio alla manifestazione “Giornata Nazionale con lo Psicologo in Farmacia”, promossa da ANPIF (Associazione Nazionale Psicologi in Farmacia), in programma dal 27 al 29 settembre prossimi e patrocinata anche da FEDERFARMA, ASSOFARM, FENAGIFAR e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi.

In tale occasione le farmacie aderenti proporranno una consulenza specialistica con lo psicologo per aiutare i soggetti maggiorenni ad affrontare questo periodo di grande difficoltà sociale.

L’intervento tempestivo è molto importante per prevenire le cronicizzazioni ed evitare che i sintomi peggiorino. Ansia, stato di tensione e paura, tristezza, insonnia e autoisolamento, calo di memoria e di concentrazione sono tra i sintomi del trauma da stress psicologico causato dalla pandemia.

In tutte le farmacie che aderiscono all’iniziativa (elenco consultabile su www.farmaciaepsicologia.it) sarà possibile effettuare un colloquio ed un test per la memoria, della durata di 45 minuti, con uno psicologo di ANPIF.

La prenotazione potrà essere effettuata presso il proprio farmacista di fiducia o telefonando al numero verde 800131003.

  1. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021

Dal 10 settembre 2022 è in vigore la Legge 4 agosto 2022 n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), contenente disposizioni di delega legislativa riguardanti il recepimento di 14 direttive (riportate nell’allegato A) e l’adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e a una raccomandazione.

Si evidenziano, in sintesi, le disposizioni contenenti la delega per l'adeguamento ai seguenti regolamenti europei di interesse.

  • Regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (art. 17)

L’art. 17 prevede i criteri e i principi di delega per l’adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari. Il citato Regolamento dispone inoltre l’abrogazione della direttiva 2001/82/CE che reca il Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

In proposito, si rammenta che il Regolamento (UE) 2019/6 (cfr. News n. 59/2022, News n. 34/2021, News n. 65/2020, nota ordinistica del 6.5.2019 e del 17.4.2019) reca disposizioni volte a promuovere:

  1. a) un uso più consapevole dei medicinali veterinari;
  2. b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi;
  3. c) il rafforzamento del mercato interno;
  4. d) una maggiore disponibilità di medicinali veterinari al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di protezione della sanità e benessere animale, dell’ambiente e a salvaguardia della salute pubblica.

Per l’adeguamento della normativa nazionale al suddetto regolamento, l’art. 17 individua i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;
  2. b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all’ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare alle autorità competenti;
  3. c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;
  4. d) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;
  5. e) prevedere l’adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali con quelli europei gestiti dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema);
  6. f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
  7. g) prevedere che il medico veterinario, nell’ambito della propria attività, possa consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
  8. h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell’ambito dell’attività zooiatrica, o cedute.
  • Regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (art.16)

L'art. 16 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo ai mangimi medicati.

Per l'esercizio di tale delega, la disposizione reca i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;
  2. b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;
  3. c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.
  4. AGGIORNAMENTO ANNUALE CEPPI VIRALI VACCINI INFLUENZALI STAGIONE 2022-2023 – DETERMINA AIFA 31.8.2022

Si informa che, con determina 31 agosto 2022, pubblicata nella G.U. n. 211 del 9.9.2022 (clicca qui), l’AIFA ha autorizzato l’aggiornamento annuale della composizione dei vaccini antinfluenzali per la stagione 2022-2023 e disposto il divieto di vendita della formulazione 2021-2022.

I lotti di tutti i vaccini antinfluenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2020-2021 sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili.

I vaccini antinfluenzali autorizzati sono elencati nell’allegato 1 alla determina (clicca qui).

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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