Facendo seguito e riferimento a precedenti note ordinistiche (cfr. News n. 14/2022 dell’8.2.2022; News n. 24/2022 del 28.3.2022), si comunica che, in considerazione dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia da Sars-Cov2, il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 37615 del 31.08.2022, ha previsto nuove modalità di gestione dei casi Covid-19 e ha rideterminato la durata dell’isolamento, in vigore a far data dal 1° settembre 2022.

Sulla scorta della circolare ministeriale, il Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha aggiornato le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid19, giusta nota prot. n. 5849 del 1.9.2022, assicurando, a far data dal 5 settembre prossimo, l’adeguamento della piattaforma regionale “IRIS” di gestione delle attività connesse all’emergenza Covid-19.

Nel raccomandare l’integrale lettura delle citate circolari, di seguito si forniscono gli aggiornamenti di interesse.

  1. Isolamento e autosorveglianza

Le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento, adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, conseguente all’esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 effettuato presso uno degli erogatori facenti parte della rete Regionale SARS-CoV-2, devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.

Tenendo conto del D.L. n. 24/2022 conv. con modificazioni in L. n. 52/2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” e del parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24.8.2022, facendo seguito alle circolari n. 60136 del 30.12.2021 recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” e n. 19680 del 30.3.2022 recante “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, il Ministero della Salute con la sopra richiamata circolare n. 37615 del 31.8.2022 ha disposto quanto segue.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  1. a) per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, purché venga effettuato al termine del periodo d’isolamento, un test antigenico o molecolare presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e purché l’esito risulti negativo;
  2. b) in caso di positività persistente (cd. positivi a lungo termine), l’isolamento potrà essere interrotto al termine del 14° giorno dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test di accertamento della negativizzazione.

Il Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale ha, inoltre, evidenziato che restano confermate nella Regione Puglia le indicazioni già impartite con proprie circolari precedenti in ordine (in sintesi) alla:

  1. a) gestione dei casi di soggetti sintomatici da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in attuazione agli Accordi nazionali e regionali vigenti, da effettuarsi mediante l’utilizzo delle funzionalità della piattaforma regionale “IRIS”;
  2. b) esecuzione dei test molecolari per accertamento del caso Covid-19, presso i drive through attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e per i quali deve essere emessa la richiesta di esecuzione del test mediante la piattaforma “IRIS”;
  3. c) produzione automatica del provvedimento di isolamento, in caso di esito positivo al test di cui alla lettera b), per la durata prevista dalle indicazioni del Ministero della Salute e sopra riportate;
  4. d) esecuzione dei test molecolari per accertamento della guarigione dal Covid-19, presso i drive through attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti già sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; il test di accertamento della guarigione deve essere prescritto dal MMG/PLS solo dopo la scomparsa dei sintomi e mediante la piattaforma “IRIS”, con le tempistiche sopra riportate;
  5. e) produzione automatica del provvedimento di fine isolamento, in caso di esito negativo al test di accertamento della guarigione di cui alla lettera d) eseguito presso una delle strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2;
  6. f) gestione dei casi di soggetti asintomatici risultati positivi a test antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso una delle strutture ammesse a far parte della rete Regionale SARS-CoV-2, tra cui le Farmacie pubbliche e private munite di apposito provvedimento autorizzativo, con produzione automatizzata del provvedimento di isolamento, della richiesta di esecuzione del test antigenico rapido di accertamento della guarigione, secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute e sopra riportate, del provvedimento di fine isolamento in caso di esito negativo al test.
  7. “Contatti stretti”

Sono confermate le modalità di gestione delle persone definite come “contatti stretti” dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per i quali si applica il regime di autosorveglianza come previsto dalla circolare ministeriale prot. n. 19680 del 30.03.2022 - ribadito con la circolare prot. n. 37615 del 31.08.2022 - che si riporta di seguito.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) commi 4 e 5 del decreto-legge n. 52/2022:

Art. 10 quater D.L. n. 52/2022 c. 4 e c. 5:

  1. «4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  2. a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  4. c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
  5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi».

Si fa riserva di tornare in argomento per gli aggiornamenti del caso.

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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