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Si informa che in data 28.7.2022, sentita la Fofi,  è stato siglato il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti Sars-Cov-2, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare e orofaringeo.

Il D.L. n. 24/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022 (art. 2) aggiunge la lett. e-quater all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. n. 153/2009, prevedendo a regime “la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa” (cfr. NEWS n. 48/2022 del 25 luglio 2022).

Il Protocollo di Intesa definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nelle vaccinazioni vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali, nonché nell’esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e-quater del D.Lgs. n. 153/2009 e ss. mm. ii.

Sono stabilite le condizioni, i requisiti di sicurezza e le modalità di effettuazione dei servizi sanitari di cui all’art.1 c. 2 lett. e-quater del D.lgs. n. 153/2009, assicurati dalle farmacie con oneri a carico degli assistiti non aventi diritto.

Le Amministrazioni territoriali, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, possono stabilire - in accordo con quanto disciplinato nel presente Protocollo d’intesa – le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l’esecuzione dei predetti servizi sanitari da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Si rinvia al Protocollo per ogni ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri