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Si informa che l’ENPAF, con la Newsletter n. 47 del 27 febbraio 2014 pubblicata sul proprio sito internet www.enpaf.itha fornito le seguenti precisazioni in merito ai:

  • CONTRIBUTI – riscossioni 2014; domanda di riduzione; contribuzione di solidarietà;
  • PRESTAZIONI – invio CUD;

CONTRIBUTI – riscossioni 2014

La riscossione dei contributi ENPAF, anche quest’anno avverrà in due sole emissioni. Con la prima emissione verranno inviati i consueti 3 bollettini bancari Mav con scadenze 31 marzo, 3 giugno e 31 luglio.

Coloro che hanno optato per il pagamento del contributo di solidarietà riceveranno un unico bollettino con scadenza 31 marzo. I nuovi iscritti, che, pertanto, sono tenuti a pagare la contribuzione relativa a due anni e che hanno in carico contribuzione a quota intera ovvero ridotta per un anno e il contributo di solidarietà per un altro, riceveranno 4 bollettini con scadenza 31 marzo, 30 aprile, 3 giugno e 31 luglio; sul primo bollettino è riportato l’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà (si rammenta che il contributo di solidarietà non è fiscalmente deducibile dall’imponibile, mentre lo sono le quote contributive di assistenza e di maternità).

Qualsiasi variazione della situazione contributiva verificatasi dopo il 20 febbraio verrà sanata con la seconda emissione che avverrà verso la fine dell’anno corrente. Conseguentemente qualora si ricevano dei bollettini per un importo superiore a quello che si è nel diritto di pagare per una riduzione richiesta dopo il 20 febbraio o ancora da richiedere (può essere il caso degli iscritti 2013 che hanno termine fino al 30 settembre 2014 per poter richiedere la riduzione) il pagamento non deve essere effettuato e bisognerà aspettare il bollettino di fine anno.

Qualora invece i bollettini che vengono recapitati rechino un importo inferiore rispetto a quello cui si è tenuti, gli stessi potranno essere onorati alla scadenza mentre il conguaglio avverrà con il bollettino della seconda emissione.

Non riceveranno alcun bollettino bancario coloro che sono risultati morosi per l’anno 2013; in tal caso, come sempre, la riscossione avverrà tramite cartella esattoriale emessa dal competente Agente della riscossione. La cartella esattoriale recherà l’importo relativo al 2013, con le sanzioni civili dovute per il mancato pagamento, e l’importo 2014. Su cartella verranno riscossi anche i contributi di coloro che sono risultati irreperibili ovvero gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2014.

Dalla fine di marzo sarà possibile scaricare il duplicato MAV dal sito internet dell’Enpaf(www.enpaf.it), qualora si sia iscritti al servizio Enpaf online. Altrimenti sarà possibile richiedere il duplicato dei MAV al numero verde 800248464 della Banca Popolare di Sondrio, incaricata della riscossione.

CONTRIBUTI – domanda di riduzione

La domanda di riduzione contributiva ovvero quella diretta ad ottenere il contributo di solidarietà per chi si iscrive per la prima volta o si reiscrive all’Ente deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale.

La condizione che consente di usufruire della riduzione, ovvero del contributo di solidarietà, non deve essere posseduta solamente al momento della presentazione della relativa domanda; infatti, per ottenere l’aliquota contributiva richiesta è necessario che l’iscritto si trovi nella condizione prevista per il periodo minimo stabilito con riferimento a ciascun anno solare (6 mesi ed un giorno ovvero, per l’anno di prima iscrizione, la metà più un giorno del periodo di iscrizione stesso).

E’ importante sottolineare che nonostante il pagamento avvenga l’anno successivo a quello di iscrizione la contribuzione è dovuta anche per l’anno di iscrizione. Ne consegue che i bollettini di pagamento contengono le quote contributive riferite ad un biennio.

Atteso che i bollettini per la riscossione dei contributi vengono recapitati entro il primo trimestre dell’anno, può accadere che il farmacista nuovo iscritto non abbia ancora richiesto la riduzione che gli spetta quando riceve i bollettini, perché ha ancora tempo per farlo; in questo caso riceverà i bollettini con due anni di contribuzione previdenziale a quota intera, ma, se nel diritto, può ignorare il pagamento, chiedere la riduzione nei termini indicati ed ottenere l’invio di bollettini con gli importi contributivi ridotti, con l’emissione di fine anno.

A partire da quest’anno, in conseguenza della entrata in vigore della modifica del regolamento, anche i vecchi iscritti avranno la possibilità di presentare la domanda di riduzione ovvero il contributo di solidarietà entro il 30 settembre 2014 per il 2014.

CONTRIBUTI – contributo di solidarietà per disoccupazione

A decorrere da quest’anno nel caso in cui il contributo di solidarietà venga richiesto in forza di un rapporto di lavoro dipendente, lo stesso sarà pari al 3% del contributo previdenziale intero mentre nel caso in cui se ne usufruisca perchè si è in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria lo stesso sarà pari all’1% del contributo previdenziale intero (le quote di assistenza e indennità di maternità sono comunque dovute).

PRESTAZIONI – Invio CUD

L’ENPAF ha avviato la procedura di invio per posta ai propri pensionati dei CUD (certificazione unica dei redditi) 2014 riguardanti i redditi di pensione 2013; le certificazioni verranno integralmente recapitate ai pensionati entro la prima metà del prossimo mese di marzo.