SOMMARIO:

  1. ADEMPIMENTI OBBLIGO VACCINALE
  2. SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 171/2022: TAMPONI RAPIDI E TEST SIEROLOGICI SOLO IN FARMACIA
  3. MINISTERO DELLA SALUTE: PANDEMIA DA SARS-COV-2: POTENZIAMENTO MISURE ORGANIZZATIVE IN RISPOSTA ALL’INCREMENTO DELLA DOMANDA DI ASSISTENZA OSPEDALIERA
  4. 45° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STORIA DELLA FARMACIA
  5. AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA SUGLI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI (AFMS)

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  1. ADEMPIMENTI OBBLIGO VACCINALE

Facendo seguito e riferimento alla News n. 25/2022 del 30 marzo 2022 in tema di “Adempimento dell’obbligo vaccinale”, si segnala che il Ministero della Salute in data 5 luglio 2022 ha fornito riscontro alla nota congiunta del 9 giugno 2022 con la quale alcune Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie hanno rinnovato la richiesta di chiarimenti sulle modalità di assolvimento dell’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 da parte dei professionisti sanitari, alla luce delle Ordinanze cautelari del TAR Lombardia.

L’Ufficio di Gabinetto del Dicastero ha comunicato di aver ritenuto opportuno conoscere il parere del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato con nota del 1° luglio 2022, al fine di valutare l’evoluzione delle evidenze scientifiche e le conseguenti indicazioni fornite dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria sulle modalità e sulle tempistiche delle somministrazioni dei vaccini anti-Covid-19.

Sarà cura dell’Ente fornire ogni utile indicazione sugli sviluppi della questione.

 

  1. SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 171/2022: TAMPONI RAPIDI E TEST SIEROLOGICI SOLO IN FARMACIA

Si informa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 171/2022, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della L. 178/2020 (Legge di bilancio per l’anno 2021), con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui si consente alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici.

Il Tar Marche, nel rimettere la questione alla Consulta, aveva eccepito che le suddette disposizioni potevano determinare un’irragionevole disparità di trattamento tra farmacie e parafarmacie, limitando inoltre, senza un giustificato motivo, la libertà di iniziativa economica delle seconde, che non potrebbero svolgere un’attività che invece le prime, operanti nello stesso mercato di riferimento, sono abilitate a svolgere; il tutto, quando detta attività richiede un’identica qualificazione professionale, quella di farmacista, la cui presenza deve essere assicurata tanto nelle farmacie quanto nelle parafarmacie.

Peraltro, ad avviso dei giudici di primo grado, la limitazione disposta dalle norme censurate sarebbe stata in conflitto logico con la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi.

La Corte costituzionale, nel dirimere la questione, ha ritenuto che l’esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie – e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe – non è tale da mettere in dubbio «che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza» (sentenza n. 216 del 2014) e di violazione del principio di uguaglianza”.

Le parafarmacie − che sono esercizi commerciali − e le farmacie − che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – si differenziano per aspetti significativi, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche realtà giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.

Per i Giudici costituzionali la scelta di consentire soltanto alle farmacie - e non anche alle parafarmacie - l’effettuazione dei test previsti dalle norme impugnate, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza, rientra nella piena sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza.

Ricorda, infatti, la Corte che le farmacie “erogano l’assistenza farmaceutica (…), oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (…), e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse» (…), preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista» (…). I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio (sentenza n. 448 del 2006; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 novembre 2004, n. 22119).

Le farmacie, dunque, sono inserite “nell’organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza”.

Il Legislatore, coinvolgendo nella predetta attività esclusivamente le farmacie, si è affidato a “soggetti, presenti e ordinatamente dislocati sull’intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che già fanno parte del servizio sanitario nazionale e che, in tale veste, sono stati chiamati a erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria” ai sensi del D.lgs. n. 153/2009.

Sebbene l’estensione alle cosiddette parafarmacie della possibilità di erogare tali prestazioni avrebbe assai probabilmente determinato un aumento quantitativo dei test effettuati, ciò non vale, tuttavia, a rendere irragionevole la diversa scelta compiuta dal Legislatore.

Quest’ultimo, infatti, ha valutato maggiormente rispondente alla tutela della salute il fatto che tali test sono effettuati sì in un numero inferiore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali, quindi, adeguati rispetto alla popolazione che ne ha necessità, in modo da assicurare con continuità l’accesso a tali prestazioni sanitarie. La scelta è parsa altresì corroborata dal fatto che in tal modo la trasmissione dei dati relativi ai test è effettuata da un numero limitato di soggetti, garantendo così una più agevole loro ricezione e gestione da parte delle autorità sanitarie, anche sotto il già richiamato profilo dell’adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

A orientare la decisione legislativa non è stata – afferma la Corte – la figura professionale del farmacista né la cosiddetta riserva di farmacia, relativa più propriamente alla dispensazione di determinati farmaci, ma la valutazione che la limitazione alle sole farmacie della possibilità di effettuare i predetti test fosse funzionale ad un più efficace monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio.

La non irragionevolezza delle norme censurate vale altresì a escludere la violazione dell’art. 41 Cost., prospettata dal Tar Marche, posto che in tema di restrizioni della libertà di iniziativa economica privata “il limite insuperabile deve essere individuato «nell’arbitrarietà e nell’incongruenza – e quindi nell’irragionevolezza – delle misure restrittive adottate per assicurare l’utilità sociale”.

Una conclusione che la Corte costituzionale vede coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha ripetutamente sostenuto che “esigenze di tutela della salute consentono agli Stati membri di disporre restrizioni alla libertà di stabilimento e alla tutela della concorrenza, sempre che assicurino la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre a quanto è necessario per raggiungerlo”.

 

  1. MINISTERO DELLA SALUTE: PANDEMIA DA SARS-COV-2: POTENZIAMENTO MISURE ORGANIZZATIVE IN RISPOSTA ALL’INCREMENTO DELLA DOMANDA DI ASSISTENZA OSPEDALIERA

Si informa che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 14117-07/07/2022, “Pandemia da SARS-CoV-2: potenziamento misure organizzative in risposta all’incremento della domanda di assistenza ospedaliera”.

Il Ministero ribadisce che l’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto clinico dell’epidemia.

 

  1. 45° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STORIA DELLA FARMACIA

Si informa che il 7, 8, 9 e 10 settembre 2022 a Milano, presso l’Università degli Studi “Ca’ Granda” e in altre sedi prestigiose sedi, si terrà il 45°Congresso Internazionale di Storia della Farmacia, organizzato dall’Accademia Italiana di Storia della Farmacia.

In queste giornate, la farmacia sarà la protagonista assoluta: i massimi esperti, provenienti dalle Università più autorevoli su scala mondiale, si confronteranno sul tema “Salute, bellezza e benessere nella storia dell’arte farmaceutica”. L'argomento si ispira alla definizione che l’OMS dà sulla salute: “Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non semplice assenza di malattia”.

Una menzione particolare verrà riservata all’antica Farmacopea Ufficiale milanese del 1668, all’interno della quale, per la prima volta al mondo, è stato dedicato un capitolo alla regolamentazione delle preparazioni cosmetiche in farmacia. Sarà dato ampio spazio anche a relazioni a tema libero.

Tutti i termini e le informazioni sul congresso sono disponibili sul sito www.accademiaitalianastoriafarmacia.org.

Il livello culturale del Congresso ha una valenza assoluta per la presenza di studiosi delle Facoltà di farmacia delle più prestigiose università, provenienti da Cina, Iran, Stati Uniti, oltre all’Europa tutta.

Per l’elenco dei titoli e degli autori clicca qui.

 

  1. AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA SUGLI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI (AFMS)

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la circolare 0030851-12/07/2022-DGISAN-MDS-P del Ministero della Salute relativa all’aggiornamento e alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Dicastero, delle Linee guida sugli alimenti a fini medici speciali (revisione luglio 2022), volte sostanzialmente a fornire elementi interpretativi per la corretta classificazione di un prodotto come AFMS, considerando in particolare l’esigenza della sua distinzione dagli integratori alimentari.

Il Regolamento (UE) 609/2013 (cfr. circolare federale n. 8419 del 22.7.2013), definisce un AFMS come “un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta”.

 

Cordiali saluti.

Il Presidente
    Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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