Facendo seguito a quanto comunicato da quest’Ordine in data 24.11.2021 con NEWS n. 71/2021 (clicca qui), si informa che sono stati pubblicati i Decreti Interministeriali n. 570 del 20.6.2022 e n. 651 del 5.7.2022, entrambi in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla rispettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto Interministeriale n. 570 (Decreto Esami di Stato) individua modalità semplificate di svolgimento dell’esame di Stato per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica - classe 14/S Farmacia e farmacia industriale in base all’ordinamento previgente, o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, ovvero coloro che hanno conseguito o conseguono all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo.

L’esame semplificato si sostanzia nello svolgimento di un’unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del candidato, nonché le nozioni, le competenze e le abilità riguardanti il profilo professionale del farmacista, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

  • deontologia professionale;
  • conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico;
  • somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali;
  • prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
  • informazione ed educazione sanitaria della popolazione;
  • gestione imprenditoriale della farmacia nonché tutti i servizi previsti dalla normativa vigente.

La prova è valutata con una votazione espressa in centesimi. L’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

La commissione giudicatrice dell’esame di Stato, nominata con decreto rettorale, ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dall’ateneo, uno dei quali ha funzione di Presidente della commissione, e, per l’altra metà, farmacisti designati dall’Ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l’ateneo di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.

Le sessioni dell’esame di Stato di cui al decreto in oggetto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con ordinanza del Ministro dell’Università e della Ricerca.

Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato può chiedere a un ateneo sede del corso di laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale di sostenere l’esame di Stato in forma semplificata nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, che precederà la discussione della tesi di laurea, di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Il Decreto Interministeriale n. 651 (Decreto Laurea Magistrale a ciclo unico) concerne le modifiche dell’ordinamento didattico necessarie per rendere la laurea concretamente abilitante, individua le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo e della prova pratica di valutazione dello stesso, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione.

Si evidenzia, in particolare, quanto segue:

  • la valutazione del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) è oggetto di una prova che precede la discussione della tesi di laurea, garantendo l’esigenza di mantenere distinti i due momenti, quello dell’esame di laurea e quello della prova pratica valutativa del tirocinio, al fine di assicurare il mantenimento di elevati standard di qualità formativa, che rischierebbero di essere compromessi dal valore prevalentemente formale della seduta di laurea;
  • il superamento della predetta prova è propedeutico alla seduta di laurea;
  • l’attività di tirocinio deve essere svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 C.F.U;
  • il tirocinio può essere svolto anche all’estero, previa verifica di conformità dei contenuti didattici con le vigenti normative e previa autorizzazione da parte dell’università, sentito l’Ordine professionale territorialmente competente;
  • il tirocinio può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre;
  • l’Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, la farmacia ospedaliera oppure i servizi farmaceutici territoriali, vigila sul regolare svolgimento dell’attività di tirocinio;
  • la commissione giudicatrice della prova pratica-valutativa, in composizione paritetica, è composta da almeno 4 membri di cui la metà docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso, e l’altra metà farmacisti designati dall’Ordine professionale territorialmente competente, con almeno 5 anni di iscrizione al relativo Albo professionale;
  • in sede di discussione della tesi partecipano non più di due membri designati dall’Ordine professionale;
  • negli obiettivi formativi qualificanti della classe LM-13 delle lauree magistrali in farmacia e farmacia industriale è precisato che il TPV, da svolgere presso una farmacia aperta al pubblico e/o in una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali:

- costituisce parte integrante della formazione universitaria;

- si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle    attività della struttura ospitante;

- deve comprendere contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico operativa dell’attività del farmacista, compresi i seguenti ambiti:

  • la deontologia professionale,
  • la conduzione e lo svolgimento del servizio farmaceutico,
  • la somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali, le prestazioni erogate nell’ambito del SSN,
  • l’informazione ed educazione sanitaria della popolazione,
  • la gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente;
  • i predetti ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo predisposto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani d’intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentito il CUN e la Conferenza delle Scienze del Farmaco.

L’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di ateneo si applica a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali. Coloro che, a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM13 come modificata dal presente decreto.

Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte possono essere riconosciute dalle università, d’intesa con l’Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TP.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia ai contenuti dei decreti.

* * *

Si ricorda infine, che la Federazione ha partecipato al Tavolo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca per la predisposizione dei provvedimenti di attuazione della L. n. 163/2021 e che attualmente detto Tavolo Tecnico sta lavorando anche al decreto di revisione della Classe del corso di studi LM-13.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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