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La Protezione civile, con ordinanza n. 884 del 31 marzo u.s. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel disciplinare il subentro graduale del Ministero della Salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza sanitaria, proroga fino al 31 dicembre 2022 le modalità operative per l’erogazione delle ricette e per il rilascio del promemoria della ricetta elettronica previste per il periodo emergenziale.

Di seguito gli aspetti di maggiore interesse.

  1. Misure volte a consentire il graduale rientro nell’ordinario delle attività svolte dal soggetto attuatore nominato presso il Ministero della salute

A decorrere dal 1° aprile 2022, Il Ministero della salute provvede al coordinamento alla pubblicazione dei dati aggregati dei contagi da Covid-19, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile.

  1. Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica

Fino al 31 dicembre 2022, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica, di cui al D.M. 2 novembre 2011  tramite:

  1. a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
  2. b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
  3. c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

Nel caso di cui alla lettera a), il promemoria prodotto dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), anche tramite Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso.

Nel caso di cui alla lettera b), il medico prescrittore invia all’assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il Numero di Ricetta Elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all’assistito il Numero di Ricetta Elettronica o l’immagine del codice a barre dello stesso Numero di Ricetta Elettronica, utilizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.

Nel caso di cui alla lettera c), il medico prescrittore comunica il Numero di Ricetta Elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall’assistito.

La Ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel FSE di cui all’articolo 12 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC, anche tramite il SAR.

Per la dispensazione dei medicinali prescritti con la ricetta elettronica, la struttura di erogazione acquisisce il Numero di Ricetta Elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata.

Per le finalità di rendicontazione all’Azienda sanitaria locale di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC, anche tramite il SAR, le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come “erogata”. Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X" salvo diversa indicazione regionale.

  1. Modalità di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica

Fino al 31 dicembre 2022, l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore - secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo - può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.

In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 3 del DM 30 dicembre 2020 (cfr. nota ordinistica prot. n. 202100362 del 21.01.2021), l’assistito individua la farmacia e ad essa comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata, secondo le seguenti modalità:

  1. a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
  2. b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico;
  3. c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.

Nei predetti casi, la farmacia individuata per l’erogazione del farmaco imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla dispensazione dei farmaci dandone informativa all'assistito per il ritiro presso la farmacia.

Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall'assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.

 

ATTENZIONE!

Come già ribadito con precedenti note ordinistiche, si ricorda che non è consentito il rilascio delle ricette dal medico alla farmacia e sono vietate ai farmacisti iniziative che possano determinare forme di accaparramento di ricette mediche poiché tali condotte contravvengono alle disposizioni deontologiche di cui agli artt. 18 del Codice Deontologico del Farmacista e configurano un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 ultimo comma c.c.

Detti comportamenti, inoltre, incidono sull’efficacia e sull’efficienza del Servizio Farmaceutico, limitando, di fatto, il diritto di libera scelta della farmacia da parte del paziente, espressamente sancito dall’art. 15 della L. 475/1968.

(cfr. nota ordinistica  del 22 marzo 2021, riferita all’oggetto e di cui al prot. n. 202100704, clicca qui,)

 Cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri