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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 24/2022 che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di fornire un quadro di sintesi delle disposizioni emanate, si riportano di seguito le principali misure di interesse  in vigore dal 25 marzo 2022.

Obblighi vaccinali (art. 8)

Il decreto, all’art. 8, apporta le seguenti modificazioni all’art. 4 del D.L. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 76/2021 e successivamente modificato con D.L. 172/2021, in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie:

  • estensione dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre 2022;
  • la sospensione, nei confronti del sanitario inadempiente, è efficace non oltre il 31 dicembre 2022;
  • in caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute; la sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento (pertanto, in base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all’Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l’intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione);
  • l’adempimento dell’obbligo vaccinale resta requisito ai fini dell’iscrizione fino al 31 dicembre 2022;
  • fermo restando, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 quater del D.L. 44/2021, gli ultracinquantenni, fino al 30 aprile, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Con una modifica all’art. 4-bis del D.L. 44/2021, anche l’obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie è esteso fino al 31 dicembre 2022.

Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (Art. 1)

Allo scopo di adeguare all’evoluzione il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile - ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale).

Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza (art. 2)

A decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022 è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Il direttore dell’Unità è nominato con DPCM e agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’Unità è soppressa e il Ministero della Salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Unità per l’emergenza COVID-19.

Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della Salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l’adozione di linee guida e protocolli connessi all’emergenza
(art. 3)

Con una modifica al D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”), è stato previsto, tra l’altro, che il Ministro della Salute, con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Isolamento e autosorveglianza (art. 4)

Con l’introduzione dell’articolo 10-ter nel D.L. 52/2021 sopra richiamato, è stato disposto che a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della Salute sono definite le modalità attuative. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso la trasmissione con modalità anche elettroniche al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

Si rammenta, in ogni caso, che ai farmacisti, agli operatori delle farmacie e ai dipendenti delle parafarmacie non si applica la misura della quarantena precauzionale di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del D.L. 19/2020. Tali lavoratori, ancorché sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività lavorativa solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19. (art. 14 D.L. 18/2020, convertito da L. 27/2020).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)

Viene reiterato fino al 30 aprile p.v. l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Graduale eliminazione del green pass base (art. 6)

Con una serie di modifiche al D.L. 52/2021 sopra richiamato, è stato disposto che dal 1° al 30 aprile l’accesso ai servizi e alle attività elencati nel nuovo comma 1 dell’art. 9-bis (mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico ecc.) sarà consentito ai soggetti muniti di green pass base.

Dal 1° al 30 aprile l’accesso ai mezzi di trasporto quali autobus, aeromobili, navi e treni sarà consentito ai soggetti muniti di green pass base.

Anche l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022 sarà possibile con il green pass base.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato (art. 7)

Con ulteriori modifiche al D.L. 52/2021 sopra richiamato è stato disposto che dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai servizi e alle attività elencati nel nuovo comma 1 dell’art. 9-bis.1 (piscine, palestre, convegni, congressi, centri culturali ecc.) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato.

Proroga termini previsti da disposizioni legislative correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 (art. 10)

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 i termini previsti nell’allegato A del decreto tra cui si evidenzia l’art. 12, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 relativo al trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale.

Sono prorogati fino al 30 giugno 2022 i termini di cui all’allegato B del decreto tra cui si evidenziano:

  • l’art. 4, comma 7, del D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022 relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;
  • l’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 che prevede la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è prorogato al 30 giugno 2022. Alla medesima data viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.

 

 

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’ambrosio Lettieri