VERBALE DI ISPEZIONE DELLA REGIONE PUGLIA (clicca qui)

(D.D. n. 411 del 30.6.2016 e successiva D.D. integrativa n. 417 del 4.7.2016), avente efficacia sull’intero territorio regionale;

VERBALE DI ISPEZIONE ASL BARI (clicca qui)

per l’esecuzione dei Tamponi Antigenici Rapidi in Farmacia.

Com’è noto, la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 30.6.2016 e successiva Determinazione Dirigenziale integrativa n. 417 del 4.7.2016 ha approvato il Verbale di Ispezione delle Farmacie.

Detto Verbale, oltre a rappresentare lo strumento tecnico attraverso cui le risultanze dell’atto ispettivo vengono documentate e trasmesse alle autorità competenti per le conseguenti valutazioni e iniziative, costituisce una traccia che il farmacista può adoperare per eseguire auto-ispezioni, finalizzate ad accertare periodicamente il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni.

Si informa che, ad integrazione del predetto Verbale, il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 157 del 1.2.2021, dalla D.G.R. n. 557 del 6.4.2021, dalla Determinazione Dirigenziale Sezione PSB n. 151/2021, nonché dalla Determinazione Dirigenziale n. 18 del 21.01.2022, con cui si rendeva noto l’Elenco delle Farmacie autorizzate all’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi per la ricerca del SAR-COV-2/COVID19, ha predisposto un apposito Verbale utilizzato in occasione dell’attività ispettiva per l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente nelle Farmacie presenti nell’Elenco delle Strutture autorizzate all’esecuzione dei test SARS-CoV-2. 

Anche in relazione alle attività ispettive in corso da parte dei Carabinieri del NAS e delle Commissioni di Vigilanza delle Asl, si invitano i Titolari e i Direttori in indirizzo a utilizzare i citati Verbali per svolgere un’attenta verifica in auto-ispezione, onde accertare l’assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni e al fine di predisporre la documentazione da esibire prontamente in fase di eventuale verifica. 

Si precisa che, conformemente a quanto disposto dall’Accordo Quadro (Allegato 2 - clicca qui) e dal Protocollo di Intesa (Allegato 2 – clicca qui), negli ambienti esterni alla Farmacia (gazebo o locali idonei in utilizzo alla Farmacia medesima ricompresi nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della stessa) è consentito soltanto eseguire tamponi antigenici rapidi e somministrare vaccini.

Nei predetti ambienti esterni non è consentita, invece, l’erogazione di altre prestazioni afferenti alla c.d. “Farmacia dei Servizi” di cui ai D.M. 16.12.2010 (in G.U. n. 57 del 10.3.2011 e n. 90 del 19.4.2011) e al D.M. 8.7.2011 (in G.U. n. 229 del 1.10.2011), ovvero:

  • Prestazioni analitiche di prima istanza
  • Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali
  • Prestazioni professionali
  • Prenotazione delle prestazioni specialistiche

Tali servizi possono essere eseguiti solo in aree della farmacia appositamente destinate, nel rispetto dei requisiti di igiene e tutela della riservatezza.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

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