Il 7 settembre 2021 Federfarma e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL dipendenti di Farmacia Privata (allegato 1). Tale Ipotesi di Accordo è stata poi definitivamente approvata, dall’Assemblea Nazionale di Federfarma e dalle OO.SS. dei lavoratori in data 7 ottobre 2021.

Le parti si incontreranno prossimamente per la stesura integrale del nuovo testo del CCNL, che sostituirà quello del 29 maggio 2009, recependo i contenuti del suddetto Accordo del 7.9.2021.

Il nuovo CCNL è il risultato di un’armonizzazione tra le esigenze economiche, organizzative e di servizio delle farmacie, sensibilmente evolute nel corso degli anni di carenza contrattuale, soprattutto a seguito del varo della Farmacia dei Servizi, e le richieste deIla rappresentanza sindacale dei farmacisti collaboratori di farmacia che rappresentano un patrimonio professionale essenziale nello sviluppo del nuovo modello di farmacia, come ampiamente dimostrato anche durante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia.

Il CCNL è stato rinnovato tanto nella parte normativa quanto in quella economica e sarà in vigore fino al 31 agosto 2024. Le clausole non richiamate nell’Ipotesi di Accordo restano confermate.

L’Ipotesi di Accordo si suddivide in tre parti:

  • Parte prima: classificazione del personale

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

La categoria dei Quadri viene articolata in tre aree professionali (Q1, Q2, Q3).

Mentre l’Area Q1 e l’Area Q3 corrispondono a figure già presenti nel CCNL, (rispettivamente quella di direttore responsabile e di farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica), l’Area Q2 rappresenta un’importante novità: si tratta di una nuova figura professionale, varata pensando alla Farmacia dei Servizi per implementare e valorizzare le nuove attività che in questo ambito possono essere svolte dal farmacista.

In particolare, l’Area Q2 riguarda il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di formazione) e svolga una o più delle seguenti mansioni: 

- attività di gestione di uno specifico settore o area istituti all’interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed autonoma responsabilità nella gestione; per settore o area si intendono, in via esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.;

- responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi.

Rispetto al farmacista in Area Q3, al farmacista inquadrato in Area Q2 spetta un minimo tabellare incrementato di euro 70 mensili.

Resta fermo il diritto del farmacista inquadrato in Area Q2 dell’indennità speciale Quadri (ISQ) nella misura applicabile al farmacista inquadrato nel livello Q3 dal CCNL.

Sempre nell’ottica della Farmacia dei servizi, è stato concordato di affidare a una Commissione Paritetica il compito di proporre alle Parti soluzioni che implementino e valorizzino le nuove attività che possono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e introdurre ulteriori figure professionali nell’ambito del sistema di inquadramento.

  • Parte seconda: permessi retribuiti, assistenza sanitaria integrativa, incrementi retributivi ed Ente Bilaterale Nazionale

PERMESSI RETRIBUITI

Un’ulteriore importante novità riguarda i permessi retribuiti.

Con particolare riferimento ai lavoratori a tempo parziale, i permessi competono proporzionalmente all’orario contrattuale individuale.

Inoltre, per tutti i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 dai titolari di Farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle 40 ore di permesso retribuito relative alle festività soppresse, è prevista la maturazione delle ulteriori 40 ore di permesso retributivo (c.d. “ROL”) in misura pari al 50% decorsi tre anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall’assunzione.

A tal fine, per il calcolo dell’anzianità si terrà conto anche del servizio prestato in precedenza dal lavoratore neoassunto presso altre Farmacie, che dovrà essere documentato per iscritto all’atto dell’assunzione a pena di decadenza.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal 1° novembre 2021 è introdotta l’assistenza sanitaria integrativa tramite un contributo pari a € 13 mensili, per dodici mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.

Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal 1° gennaio 2022 e la Parti dovranno individuare le modalità di erogazione. Qualora le parti non abbiano ancora individuato il Fondo sanitario cui aderire per l’erogazione delle prestazioni, il contributo di € 13 mensili sarà corrisposto al lavoratore sotto forma di E.D.R.

Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi – fermo restando l’obbligo di garantire le prestazioni sanitarie - dovrà corrispondere ai lavoratori un E.D.R. sostitutivo pari a € 25 per 14 mensilità.

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Con decorrenza 1° novembre 2021 spetta ai lavoratori un aumento retributivo mensile di 80 euro commisurato al 1° livello della paga base. Tale importo andrà, dunque, riparametrato per tutti gli altri livelli (cfr. Nuove Tabelle retributive)

 

ENTE BILATERALE NAZIONALE (EBN)

Al fine di garantire efficienza e funzionalità dell’Ente Bilaterale Nazionale (EBN) vengono affidate allo stesso le seguenti funzioni:

a)   incentivazione e promozione di studi e ricerche sul settore delle Farmacie Private;

b)  promozione e valorizzazione di nuovi progetti in materia di conciliazione vita lavoro e di welfare, monitorandone gli effetti;

c)   promozione, progettazione e/o gestione, anche attraverso convenzioni, di iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

d)  possibilità di erogare, sulla base di specifici accordi tra le Parti, sussidi e prestazioni in favore dei lavoratori.

Al fine di assicurare l’operatività dell’EBN a partire dal 1° luglio 2023 il finanziamento dell’Ente sarà avviato mediante il versamento di una “quota contrattuale di servizio” nella misura globale del 0,10 % di paga base e contingenza 14 mensilità, di cui 0,05 % a carico del datore di lavoro e 0,05 % a carico del lavoratore.

Dalla stessa data, il datore di lavoro che ometta il versamento del contributo dovrà, anche in questo caso, corrispondere ai lavoratori un E.D.R. di importo maggiorato del 10%, non assorbibile per 14 mensilità.

  • Parte terza: Osservatorio Nazionale e Comitati Territoriali Regionali

VACCINAZIONI E SCREENING ANTI-COVID

Con riferimento all’affidamento alle Farmacie del Piano Nazionale vaccinale e delle attività di screening per il Covid19 mediante tamponi antigenici rapidi e test sierologici, è stata prevista l’istituzione di un Osservatorio nazionale, composto pariteticamente da 12 componenti (6 rappresentanti designati da FEDERFARMA Nazionale e 2 rappresentanti designati da ciascuna delle O.O.S.S.) per individuare e suggerire alle Parti stipulanti il CCNL, anche attraverso apposite linee guida, adeguate soluzioni al fine di dirimere eventuali problematiche e di rendere operative ed effettive le nuove attività nelle diverse realtà territoriali.

Con riferimento a quanto previsto nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento delle diffusione del virus Covid19 del 6 aprile 2021 è stata prevista la costituzione di Comitati Territoriali a livello Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, composti pariteticamente da 6 componenti (3 rappresentanti designati dalle Unioni Regionali di FEDERFARMA e dalle Associazioni provinciali di FEDERFARMA di Trento e Bolzano e 3 rappresentanti designati da ciascuna delle O.O.S.S. territoriali stipulanti il CCNL), con il compito di ricezione delle segnalazioni sull’applicazione delle regole contenute nel Protocollo governativo del 6 aprile 2021 e di trasmissione delle stesse all’Osservatorio Nazionale; il Comitato Territoriale curerà l’applicazione delle linee guida emesse dall’Osservatorio Nazionale.

I Comitati Territoriali Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano potranno, al loro interno, formulare proposte e segnalare all’Osservatorio Nazionale temi relativi all’interpretazione del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 6 aprile 2021.

  • Norma di chiusura

COMPENSO VACCINAZIONI ANTI-COVID19

Per incentivare il personale dipendente ed in via del tutto sperimentale è previsto un compenso aggiuntivo non inferiore a € 2,00 lordi, per ciascuna vaccinazione anti-Covid effettuata dal farmacista, ovvero, in alternativa, su richiesta del lavoratore, un compenso forfettario annuale nella misura di € 200 lordi.

Si fa riserva di tornare sull’argomento per gli aggiornamenti del caso.

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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