SOMMARIO

-         DPCM 21 gennaio 2022 – Green pass ed accesso a servizi e attività

-         Ministero salute – proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19.

 

DPCM 21 gennaio 2022 – Green pass ed accesso a servizi e attività

Si informa che con DPCM 21 gennaio 2022, in vigore dal 1° febbraio 2022, sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (cfr. News n. 8/2022 del 14 gennaio 2022)

La deroga vale per le seguenti esigenze essenziali e primarie:

  • esigenze alimentari e di prima necessità (tra le attività– elencate nell’allegato al decreto in oggetto - necessarie al soddisfacimento di tali esigenze e per le quali è consentito l’accesso senza Green pass rientra il commercio al dettaglio di medicinali nelle farmacie e parafarmacie).
  • esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  • esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

 

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Resta fermo, per tutti i lavoratori, l’obbligo di esibire il Green pass ordinario (cfr. News n. 73/2021 del 29.11.2021) e, a partire dal 15 febbraio p.v., l’obbligo di esibire il Green pass rafforzato (derivante da guarigione o vaccinazione) per i lavoratori ultracinquantenni (cfr. News n. 8/2022 del 14 gennaio 2022).

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Infine, si informa che così come chiarito sul sito del Governo - nella sezione “Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite” - coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass, previsti dall’allegato del DPCM in oggetto, possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal medesimo DPCM.

 

Ministero salute– proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19.

Si ha cura di trasmettere la circolare del Ministero della Salute n. 5125-25/01/2022-DGPRE-DGPRE-P che proroga al 28 febbraio 2022 la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARSCoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, già prorogata sino al 31 gennaio 2022 dalla circolare del Ministero della Salute n. 059069-23/12/2021

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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