Si informa che, in data 31 dicembre 2021, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), in vigore dal 1° gennaio 2022.

  • Al fine di fornire un quadro di sintesi delle disposizioni emanate, si riportano di seguito le principali misure di interesse.

DISPOSIZIONI DI INTERESSE IN AMBITO SANITARIO

  • Incremento del Fondo sanitario nazionale (art. 1, comma 258)

Viene incrementato il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024. Rientrano nell'ambito di tale finanziamento gli interventi delle Regioni e delle Province autonome previsti ai commi 261 (finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023), 268-271 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario), 274 (potenziamento dell'assistenza territoriale), 276-279 (disposizioni in materia di liste di attesa), 280 (disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato), 281-286 (tetti di spesa farmaceutica), 288 (aggiornamento LEA), 290-292 (proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica), 293-294 (indennità di pronto soccorso) e 295-296 USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale).

  • Farmaci innovativi (art.1, comma 259)

Il comma 259 incrementa il finanziamento del Fondo per l’acquisto dei farmaci innovativi di cui al comma 401, art. 1, della legge di bilancio 2017, relativo al concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi: di 100 milioni per l’anno 2022, di 200 milioni per l’anno 2023 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2024, integrando il finanziamento del livello del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.

  • Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023 (art. 1, comma 261)

Viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2022, in attesa che Regioni e Province autonome approvino i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali.

 

  • Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia (art. 1, commi 263-267)

Viene previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024- 2035. È poi disposta, a valere sulle risorse stanziate per i suddetti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel comma 2 ed a 42 milioni nel comma 3 - per altri interventi nel settore sanitario; questi ultimi concernono, rispettivamente: la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione; lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica (commi 263- 267).

  • Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del SSN, stabilizzazione del personale e limiti di spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende (art. 1, commi 268-269 e 271)

Anche nell’anno 2022 gli enti ed aziende del SSN potranno conferire incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi (iscritti all’ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti già in corso nel 2021; le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN e alla condizione della previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Sono introdotte disposizioni transitorie per la stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari in possesso (in base a rapporti a termine) di una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del SSN, ivi compresi quelli che non siano più in servizio. L’applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti (le quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022). Viene introdotta la possibilità, per gli enti ed aziende del SSN, di avviare procedure selettive, anche attraverso una determinata riserva di posti, per il reclutamento del personale da impiegare per le funzioni reinternalizzate. Viene modificata la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN (commi 268-269 e 271).

  • Rafforzamento dell’assistenza territoriale (art. 1, comma 274)

Vengono coperti i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo SSN da assumere per garantire il potenziamento dell’assistenza territoriale, realizzato attraverso l’implementazione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A tal fine è autorizzata, a valere sul finanziamento del SSN, la spesa massima di: 90,9 milioni per il 2022, 150,1 milioni per il 2023, 328,3 milioni per il 2024, 591,5 milioni per il 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dal 2026. L’autorizzazione di spesa decorre dall’entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per l’assistenza territoriale, da emanare entro il 30 aprile 2022 con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto le somme sono ripartite fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

  • Disposizioni in materia di liste di attesa Covid (art. 1, commi 276-279)

I commi 276-279 dispongono la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica.

  • Limiti di spesa farmaceutica (art. 1, commi 281-284)

I commi da 281 a 284 operano una modifica dei limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti. Tale limite viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 (comma 281), fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente - pari a 0,20 punti - per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono subordinati all’aggiornamento annuo, da parte dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), dell’elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN (comma 283) e si applicano solo in favore delle aziende farmaceutiche che abbiano provveduto all’integrale pagamento, senza riserva, dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020 (comma 284). Il comma 285 prevede che, per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'onere di ripiano definito per la relativa autorizzazione all'immissione in commercio, siano avviate dall'AIFA le procedure per la cessazione del rimborso (a carico del SSN) del farmaco in oggetto, previa verifica, da parte dell'AIFA, della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.

Si prevede, inoltre, una procedura per l’eventuale ridefinizione, nell’ambito delle leggi di bilancio, dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (comma 282).

  • Esclusione di alcune fattispecie dal limite di spesa per dispositivi medici (art. 1, comma 287)

Il comma 287 esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

  • Finanziamento aggiornamento LEA (art. 1, comma 288)

A decorrere dal 2022, il comma 288 individua uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro per l'aggiornamento dei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

  • Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN (art. 1, comma 289)

Con una modifica all’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), è estesa anche al 2022 la possibilità, in via transitoria, di ripartire le risorse accantonate sul finanziamento del SSN per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, attualmente distribuite in misura complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

  • Interpretazione autentica in materia di accesso al finanziamento della spesa sanitaria corrente da parte delle autonomie speciali (art. 1, comma 560)

Il comma 560 detta una interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti l’accesso al finanziamento sanitario corrente delle autonomie speciali per il potenziamento dell’assistenza territoriale ed ospedaliera, includendo anche la spesa relativa all’anno 2021. Ne consegue che, per tali spese correnti, le autonomie speciali accedono alle corrispondenti risorse del finanziamento sanitario corrente con oneri a carico dello Stato - e in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente -, limitatamente agli anni 2020 e 2021.

  • Risorse per l’acquisto dei vaccini e dei farmaci contro il Covid-19 (art. 1, comma 650)

La norma incrementa, nella misura di 1.850 milioni di euro, la dotazione per il 2021 del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva

  • Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS (art. 1, comma 690)

È autorizzata, per il 2022, la spesa massima di 3 milioni di euro per interventi finalizzati alla prevenzione e lotta contro l’AIDS.

  • Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario (art. 1, commi 755 e 756)

I commi 755 e 756 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", con l’obiettivo di implementare la formazione in simulazione nell’ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –IRCCS.

 

DISPOSIZIONI FISCALI DI INTERESSE

Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax (art.1, comma 12)

Il comma 12 posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili (art. 1, comma 13)

Il comma 13 abbassa dal 22 al 10 per cento l’aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili.

 

MISURE DI INTERESSE IN AMBITO DI SVILUPPO DELLE IMPRESE

  • Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" (art. 1, comma 47 e 48)

Viene rifinanziata la "Nuova Sabatini" (art. 2 D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013) per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l'anno 2027.

  • Fondo di garanzia PMI (art. 1, commi 53-58)

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID (commi 53-58).

  • Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese (art. 1, comma 59)

Viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia") contenuta nell’articolo 1 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità- cfr. circolare federale 12317 del 17.06.2020) e già prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (cfr. circolare federale n. 12730 del 5.1.2021).

  • Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, comma 380)

Il comma 380 incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Il Fondo è destinato, tra l’altro, alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore della realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dai seguenti articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-bis (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

  • Previdenza (art. 1, commi 87, 88, 89, 90 e 94)

Viene introdotto il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. Quota 102) (commi 87-88) e istituito un Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni (commi 89-90).

Viene prorogato il trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

  • Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi (art. 1, commi 119-120)

È previsto l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica e riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (commi 119-120).

  • Congedo di paternità (art. 1, comma 134)

Viene reso strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno (comma 134); sono ridotti, in via sperimentale e per un anno, del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato (comma 137).

  • Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri (art. 1, comma 137)

Il comma 137, in via sperimentale, per l’anno 2022, riduce del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

  • Politiche di genere (art. 1, commi 138, 139- 148))

Il comma 138 incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ed estende le finalità dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

Viene prevista l’adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro (commi 139-148).

  • Modifiche della disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (art. 1, commi da 191 a 203)

Viene modificata la disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione

salariale - trattamenti concernenti alcuni periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa per alcune categorie di datori di lavoro.

  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -Dis-Coll (art. 1, comma 223)

Il comma 223 modifica la disciplina dell’indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Fondo maternità (art.1, comma 239)

  • Viene riconosciuto a determinate categorie di lavoratrici e a determinate condizioni l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità (comma 239).
  • Fondi per la formazione continua (art. 1, commi da 240 a 242)

Il comma 240 prevede che, con accordo interconfederale, stipulato dalle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano possa essere istituito un fondo territoriale intersettoriale relativo alla formazione continua. Il successivo comma 241 specifica che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. Il comma 242 prevede che, per il 2022 e il 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si definisca un rimborso in favore dei fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati.

  • Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 1, commi 243-248)

I commi in oggetto prevedono alcune misure di incentivo in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale costituita dai casi di concessione per ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti (commi 243-248).

  • Riordino della disciplina del tirocinio (art.1, commi 720-726)

Il comma 720 reca, innanzitutto, la definizione di tirocinio, introducendo, altresì, la definizione di tirocinio curricolare. In particolare: il tirocinio è definito come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; il tirocinio si definisce curricolare se è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Il comma 721 affida al Governo e alle regioni la conclusione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma e in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari. In caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore.

Si precisa, altresì, che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di tali disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

Resta ferma la possibilità di riconoscere, su domanda del tirocinante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (comma 723). I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante (comma 724). Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (comma 725).

  • Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista (art. 1, commi 927-944)

I commi da 927 a 944 introducono una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

  • Lavoratori fragili (art.1, comma 969)

Viene riconosciuto, nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il medesimo anno, un indennizzo, pari a 1.000 euro, in favore dei cosiddetti lavoratori fragili che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all’assenza dal servizio e dal lavoro - in base alla norma transitoria in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 26, comma 2. D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020- circolare federale 12057 del 19.03.2020) - e non abbiano goduto della relativa indennità, in ragione del superamento del limite di durata del trattamento di malattia.

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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