La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita deliberazione assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha deciso di rivedere alcune regole che disciplinano specifici aspetti del sistema ECM.

Punti 1. e 2. Delibera CNFC del 9.12.2021

Con quanto previsto al punto 1. della suddetta delibera, la CNFC ha ridefinito il termine entro il quale i professionisti sanitari possono effettuare lo spostamento sul portale del Co.Ge.A.P.S. dei crediti ECM conseguiti in relazione ai corsi ECM con data fine evento 31.12.2021, al fine di consentire il recupero dell’assolvimento dell’obbligo nei precedenti trienni formativi, prorogando l’utilizzo di tale funzione di spostamento sino al 30.6.2022.

La decisione della Commissione è conseguenza sia del perpetrarsi dell’emergenza pandemica, che sta chiedendo un rilevante e fondamentale impegno di tanti professionisti sanitari nella lotta al Covid-19, sia della tempistica di rendicontazione agli enti accreditanti dei corsi di tutti i Provider ECM, ai sensi dell’art. 73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, incongruenza temporale già oggetto di segnalazione in seno alla CNFC da parte del componente di designazione FOFI, Dr. Giovanni Zorgno.

Infatti, come già segnalato tale rendicontazione del Provider avviene nei successivi 90 giorni dalla data di conclusione dell’evento o di termine on-line della FAD, quindi, soltanto successivamente l’AGENAS trasmette al summenzionato sistema informatico del COGEAPS il flusso dati con i crediti conseguiti.

Pertanto, a titolo esemplificativo, si rappresenta che i farmacisti non potranno trovare nel proprio archivio dei crediti di aggiornamento professionale (pressappoco fino agli ultimi giorni di marzo 2022), quelli relativi ai corsi ECM con data fine evento attigua al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, per tutti i professionisti sanitari non sarebbe stato possibile utilizzare pienamente lo strumento di spostamento di tali crediti ECM per il recupero del debito formativo dei precedenti trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Si rammenta l’iter per poter utilizzare questa funzione di recupero del debito ECM, che consente di spostare i propri crediti, purché eccedenti l’obbligo individuale, dal triennio 2022/2020 al triennio 2017/2019 oppure dal triennio 2017/2019 al triennio 2014/2016:

  • entrare nella propria area personale attraverso il link https://application.cogeaps.it/login (utilizzando obbligatoriamente lo SPID o la CIE o la CNS) ed accedere nella pagina con il riepilogo delle partecipazioni ECM;
  • cliccare su “SPOSTAMENTO CREDITI”;
  • selezionare da quale triennio a quale triennio si desidera spostare i propri crediti (si ricorda che debbono essere eccedenti l’obbligo individuale, che non è possibile il doppio salto dal 2022/2020 al 2014/2016, che tale spostamento sarà irreversibile e che, conseguentemente, una volta spostate le partecipazioni non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite);
  • scegliere il corso e cliccare sul pulsante laterale per la funzione spostamento, tenendo presente che i relativi crediti potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione;
  • una volta confermato, lo spostamento sarà effettuato e diventerà irreversibile.

 

Si precisa, infine, che a seguito dell’uso di tale possibilità di recupero del debito formativo, non saranno applicate al professionista le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1, punti 1 e 2.

La Commissione, al punto 2. della medesima delibera, ha deciso altresì che il COGEAPS proceda d’ufficio - per i professionisti che non si sono avvalsi autonomamente della sopra descritta facoltà di recupero del debito formativo - a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell’obbligo formativo individuale del medesimo triennio

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Punti 3. e 4. Delibera CNFC del 9.12.2021

Il punto 3. della summenzionata delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto un’importante novità, relativa all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età.

Conseguentemente, il CoGeAPS riconoscerà in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l’attività in modo saltuario, salvo che il singolo farmacista comunichi al Consorzio, tramite il già citato portale informatico, lo svolgimento di attività professionale non saltuaria. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

Nel punto 4. della delibera in questione, la CNFC ha ritenuto necessario ribadire quanto già evidenziato dalla scrivente Federazione in precedenti circolari informative, in relazione all’uso inappropriato dello strumento di inserimento manuale dei crediti mancanti tramite portale Co.Ge.A.P.S. prima che sia decorso il già citato termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. La Commissione Nazionale ha evidenziato che, comunque, il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, è in ogni caso subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

 

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Attivo dal 30 dicembre 2021 anche il corso “I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?”

Con l’occasione si ricorda che dal 30 dicembre u.s. è attivo e fruibile sulla piattaforma di formazione a distanza federale www.fadfofi.com, senza oneri economici per tutti gli iscritti all’Albo, il corso denominato “I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?” (Id. 3836-340706).

Anche tale evento fa parte della nuova proposta formativa ECM, che FOFI Provider sta realizzando in proficua collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, andando così ad aggiungersi ai due corsi attivati nelle precedenti settimane: dal 9 novembre u.s. la FAD asincrona “SARS-CoV-2: l’evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti” (Id. 3836-337183) e dal 20 dicembre u.s. la FAD asincrona “Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia” (Id. 3836-340678).

 

RIEPILOGO OBBLIGATORIETA’ ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI

  • Aggiornarsi Acquisendo Crediti Ecm

L’obbligatorietà della formazione continua in medicina (ECM) e dell’aggiornamento professionale per tutti gli operatori sanitari è prevista dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dai successivi Accordi Stato-Regioni in materia (Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2019), nonché dal D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, e dall’art. 7 del D.P.R. 137/2012 che al comma 1, in particolare, prevede che “la violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”. 

La partecipazione alle attività di Educazione Continua in Medicina, oltre che obbligo giuridico, costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in quanto presupposto per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale. Conseguentemente, il farmacista ha il dovere del costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute della collettività. Ai sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni con l'art. 1, comma 3, lett. l), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i., gli Ordini territoriali hanno il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti di tale obbligo formativo ECM.

L’art. 11 del Codice deontologico del Farmacista recepisce tale obbligo e ne riconosce l’imprescindibile funzione per l’adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella governance sanitaria, nonché all’evoluzione della normativa professionale e della domanda di salute dei cittadini.

Ogni professionista sanitario ha diritto all’accesso alla formazione continua e a conoscere, in ogni momento, gli eventi erogati dai Provider (ossia dei soggetti accreditati presso l’Age.Na.S. o a livello regionale, che forniscono ai professionisti la formazione per l’acquisizione di crediti ECM), nonché i crediti maturati con la partecipazione agli stessi.

Coloro che si iscrivono per la prima volta all’Ordine sono esonerati da questo obbligo per l’anno di iscrizione ed eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l’anno successivo.

Escluso, come detto, il primo anno di iscrizione, per i neoiscritti i crediti formativi da maturare l’anno successivo sono 50.

Coloro che si reiscrivono, invece, non sono esonerati e dovranno maturare da subito 50 crediti l’anno.

Non è previsto un numero minimo di crediti da dover acquisire annualmente, pertanto, è possibile completare l’intero debito formativo anche in un singolo anno; tuttavia, ogni singolo corso ECM può consentire al massimo l’attribuzione di 50 crediti formativi.

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, che è Provider nazionale ECM, accreditato presso l'Age.Na.S. con Id. n. 3836, ogni anno rende disponibili, su un’apposita piattaforma informatica FAD, corsi ECM coerenti col Dossier formativo di gruppo FOFI e gratuiti per tutti gli iscritti.

Detto Dossier formativo consente di conseguire crediti utili a coprire il fabbisogno formativo annuale e di ottenere una riduzione dei crediti obbligatori.

Per il triennio 2020-2022 è prevista una riduzione di 30 crediti formativi.

Sulla piattaforma della FOFI sono presenti corsi FAD, fruibili da tutti gli iscritti all'Albo, consultabili al seguente link: https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp

  • Offerta ECM in collaborazione FOFI Provider/Fondazione Cannavò

La FOFI e la Fondazione Francesco Cannavò hanno realizzato una nuova proposta formativa con l’intento di assicurare ai farmacisti, attraverso un’attività sinergica e collaborativa, un’offerta che, pur rimanendo completamente gratuita per tutti gli iscritti all’albo e priva di sponsor, è al contempo di elevato interesse professionale, qualità e spessore scientifico, nonché altamente innovativa, al passo con i tempi e sempre più coinvolgente, anche al fine di stimolare e aumentare la partecipazione dei farmacisti stessi agli eventi ECM di FOFI Provider.

Detti corsi sono disponibili al seguente link: http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti si rinvia al sito istituzionale delle Federazione degli Ordini Farmacisti Italiani al seguente link: https://www.fofi.it/pg_f.php?id=11

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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