Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19.11.2021 (clicca qui) è stata pubblicata la Legge 8 novembre 2021, n. 163 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”.

La Legge entrerà in vigore il 4 dicembre p.v.

All’articolo 6, comma 1, della legge, è  previsto che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale di laurea in farmacia avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Si illustrano di seguito i principali contenuti del provvedimento finalizzato a semplificare le procedure per l’abilitazione all’esercizio di alcune professioni regolamentate, (odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo), rendendo l’esame conclusivo del corso di studi universitario abilitante all’esercizio delle stesse, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro.

Valore abilitante dell’esame per il conseguimento della laurea di farmacia

Con l’entrata in vigore del provvedimento l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13, nella quale è ricompresa anche la laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutiche) abiliterà all'esercizio della professione di farmacista (art. 1, c.1).

Tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio

Il disegno di legge prevede che almeno 30 crediti formativi universitari siano acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Quanto alle specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del predetto tirocinio, esse sono individuate nell'ambito della disciplina delle classi di laurea e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio (art. 1, c.2).

La previsione di una valutazione interna al corso di studi del tirocinio pratico valutativo è in linea con quanto osservato dalla FOFI che aveva formalmente rappresentato al Ministero dell’Università e della Ricerca la necessità di mantenere distinti i momenti dell’esame di laurea e della valutazione delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico-valutativo. In più occasioni – anche nel corso delle audizioni parlamentari su tale disegno di legge – la FOFI ha infatti rappresentato tale esigenza, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, che avrebbe rischiato di essere compromesso dal valore prevalentemente formale della seduta di laurea.

Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti

L'articolo 3 disciplina le modalità di adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dal provvedimento, in funzione dell'innovativo carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali.

Nello specifico è previsto che gli esami finali delle classi di laurea in questione, tra cui quelli per il conseguimento della laurea in farmacia e farmacia industriale, includano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi. La commissione giudicatrice dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento (art. 3, c.1).

Sempre l’articolo 3, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dal provvedimento in esame. Inoltre, la citata disposizione prevede che sempre con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale, siano disciplinate le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi (acquisiti con lo svolgimento dello stesso) e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Con decreto rettorale, invece, le università dovranno adeguare i propri regolamenti didattici di ateneo (art. 3, c.3).

Appare opportuno evidenziare che la citata previsione di adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale recepisce la formale richiesta che la FOFI ha reiteratamente rappresentato al Ministero dell’Università e della Ricerca e in occasione di apposite audizioni parlamentari, avvertendosi da tempo la necessità di una graduale riforma del vigente Decreto classi (Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”clicca qui) che appare irrinunciabile per adeguare i curricula universitari alla evoluzione del ruolo della professione nel contesto sanitario e sociale del Paese.

 

Disposizioni transitorie e finali

In base all’articolo 6, comma 1, del disegno di legge, la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale di laurea in farmacia avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato, come sopra specificato, l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Ciò vale anche per i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti.

Si evidenzia, infine, che il comma 2 dell’art. 6 contempla modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti dalla nuova legge in base ai previgenti ordinamenti didattici (privi del carattere abilitante). A tal fine, le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo. L'introduzione delle citate misure semplificate è demandata ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'Ordine o sul Collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo Ordine o Collegio (art. 6, c.2).

 

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Sarà cura di quest’Ordine dare notizia di ulteriori future comunicazioni sull’iter di adozione dei correlati decreti ministeriali e delle iniziative che verranno adottate in materia di tirocinio professionale.

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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