Si informa che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6745/2021, ha confermato quanto sostenuto dai Giudici di primo grado sulla compatibilità con la normativa vigente della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico dalla restante parte della farmacia.

Il Collegio ha messo in evidenza che non vi è una norma applicabile alla fattispecie che preveda un espresso divieto a collocare in area separata dal locale della farmacia adibito alla vendita al pubblico il laboratorio adibito a preparazioni galeniche.

Il criterio dell’“apertura al pubblico” dei locali destinati alle prestazioni di assistenza farmaceutica “non sarebbe in alcun modo intaccato dalla predisposizione di locali annessi, destinati a laboratorio, non aperti al pubblico, in luogo fisicamente separato dai locali della farmacia destinati alla vendita al pubblico”.

 

Cordiali saluti.

 

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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