Con riferimento alla sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’articolo 4, comma 6, D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021 si precisa quanto segue:

sulla base dell’interpretazione letterale della predetta disposizione, che la sospensione non riguarda l’esercizio della professione in generale, ma solo “il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, come conferma il comma 8 per il quale il datore di lavoro, ove possibile, “adibisce il lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate dal comma 6”.

Per quanto attiene ai profili relativi alla pubblicazione sull’albo professionale della predetta sospensione di legge, la scrivente ha osservato che la normativa vigente prevede l’obbligo di pubblicare i soli provvedimenti disciplinari definitivi e che, trattandosi di una norma di stretta interpretazione, non si ritiene possa essere estesa a fattispecie non espressamente previste dal Legislatore.

L’interpretazione proposta dallo scrivente ha trovato puntuale riscontro nella giurisprudenza amministrativa (cfr.  sentenza n. 276/2021 del Tar Friuli Venezia Giulia), che tra l’altro ha chiarito che la legge impone all’Ordine professionale un mero onere comunicativo, avente ad oggetto un atto adottato da altra amministrazione e, peraltro, già comunicato dalla stessa all’interessato e che la sospensione - quanto a presupposti ed effetti – è estranea alle competenze dell’Ordine professionale in senso proprio. Essa, infatti, “non riguarda (…) l’esercizio della professione in toto, ma solo “il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2””.

Con nota del 22 settembre u.s., il Ministero della Salute è intervenuto sul punto, dando una lettura differente dell’articolo 4, comma 6, del D.L. 44/2021.

Il Dicastero ha condiviso che “l’attività dell’Ordine prevista dal summenzionato comma 7, consiste in un mero onere informativo, ovverosia nella comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL”.

Pertanto, a seguito della trasmissione da parte dell’ASL dell’atto di accertamento dell’obbligo vaccinale, l’Ordine provvederà a trasmettere all’iscritto, con una nota a firma del Presidente, la comunicazione della sospensione ai sensi dell’articolo 4, comma 6, D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021.

Il Ministero ha, però, qualificato tale sospensione ex lege come sospensione “dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria tout court” e ha precisato che va riportata “l’annotazione relativa nell’albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali”. Ha, inoltre, chiarito che “fermo restando pertanto la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, il datore di lavoro potrà adibire il dipendente ad altre mansioni, diverse da quelle sanitarie proprie del profilo di appartenenza, purché appunto non implichino contatti interpersonali, o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Pur se la norma ricordata non reca disposizioni sull’iscrizione all’albo degli Ordini professionali, il Dicastero ha altresì precisato che il requisito dell’adempimento dell’obbligo vaccinale “deve sussistere inizialmente, ai fini dell’iscrizione all’albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell’attività, pena la sospensione dall’esercizio della professione”.

Quindi, sulla base dell’interpretazione fornita dal Ministero, all’atto dell’iscrizione il soggetto richiedente dovrà attestare all’Ordine l’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

Si segnala, infine, che, con riferimento all’annotazione della sospensione dall’esercizio della professione, la Federazione ha tempestivamente chiesto al Ministero di precisare quali siano i dati che devono essere annotati nell’albo, specificando in particolare cosa debba intendersi nella predetta circolare con l’espressione “riportando l’annotazione relativa nell’albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali” e quale sia il periodo di pubblicazione della stessa.

Sarà cura dello scrivente rendere noti i chiarimenti che verranno forniti sul punto dal Ministro della salute, al fine di fornire indicazioni operative sulle modalità di annotazione della sospensione nell’albo.

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

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