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SOMMARIO

  1. REGIONE PUGLIA - DGR 472/2021 – Piano Strategico Vaccinazione anti Covid‐19 – Riepilogo indicazioni operative e aggiornamento utilizzo vaccini per la prosecuzione della campagna vaccinale – NOTIFICA E DISPOSIZIONI
  2. REGIONE PUGLIA Certificazioni verdi COVID‐19 – EU Digital Covid Certificate (cd. Green Pass) – Gestione segnalazioni – COMUNICAZIONE URGENTE.
  3. REGIONE PUGLIA - Certificazioni verdi COVID‐19 – EU Digital Covid Certificate (cd. Green Pass) – Modalità di rilascio per cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero e per cittadini stranieri vaccinati in Italia.
  4. REGIONE PUGLIA - Estensione di validità delle terapie prescritte su Piani Terapeutici finalizzate nell’ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni.

 

1. REGIONE PUGLIA - DGR 472/2021 – Piano Strategico Vaccinazione anti Covid‐19 – Riepilogo indicazioni operative e aggiornamento utilizzo vaccini per la prosecuzione della campagna vaccinale – NOTIFICA E DISPOSIZIONI

La Regione Puglia con nota prot. n. A00_005__0005475 del 02.08.2021 [CLICCA QUI] facendo seguito alle disposizioni già impartite con le precedenti comunicazioni per l’attuazione del Piano Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid‐19 e tenuto conto delle diverse recenti circolari del Ministero della Salute, dei pareri di CTS e AIFA, delle ordinanze e circolari del Commissario Straordinario, ha ritenuto opportuno riportare in sintesi le indicazioni operative e tecnico‐scientifiche emanate, al fine di garantire la prosecuzione efficace, estesa e omogenea della campagna vaccinale anti SARS‐CoV‐2/Covid‐19 condotta nella regione Puglia.

Nel rinviare per una completa informazione al contenuto della circolare regionale citata si evidenzia quanto segue:

Copertura vaccinale per la popolazione generale

Il Commissario Straordinario ha richiamato l’obiettivo nazionale rappresentato dalla copertura di almeno l’80% della popolazione nazionale entro il prossimo mese di settembre, rimarcando la necessità di assicurare la prosecuzione dell’offerta vaccinale per tutte le categorie di persone non ancora vaccinate, di tutte le fasce d’età previste, con priorità per le categorie di persone fragili e di fascia d’età superiore.

Pertanto, tutti gli attori coinvolti nell’attuazione del Piano Strategico di Vaccinazione anti SARS‐CoV‐ 2/Covid‐19 devono assicurare il completamento della campagna vaccinale, nonché l’innalzamento della copertura vaccinale secondo i criteri e le modalità previsti dalla nota prot. AOO/005/005002 del 12 luglio 2021.

Vaccinazione per la popolazione over 60 e “fragili”

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, il Direttore Aress Puglia e i Coordinatori regionali delle Reti di patologia devono porre in essere ogni azione utile ad assicurare la massima copertura vaccinale, in particolare nei confronti delle persone appartenenti alle categorie più esposte e vulnerabili se infettate dal virus SARS‐CoV‐2, ovvero le persone in condizione di fragilità, a partire dai 12 anni, e le persone con età superiore ai 60 anni (over 60).

In coerenza con quanto già indicato con le precedenti disposizioni, deve essere assicurata la vaccinazione anti SARS‐CoV‐2/Covid‐19 di tutte le fasce di età, a partire dai 12 anni, che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • “estrema vulnerabilità”, in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta (MMG/PLS);
  • “estrema vulnerabilità”, in carico ai centri specialistici afferenti alle Reti di patologia della regione Puglia;
  • “disabilità grave” (art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992), in carico ai MMG/PLS;
  • affette da malattia rara, in carico ai nodi e ai centri della Rete regionale delle Malattie Rare;
  • “comorbilità”, in carico ai MMG/PLS.

I MMG/PLS, i centri specialistici delle Reti di patologia, i nodi e i centri della Rete regionale delle Malattie Rare della Puglia devono assicurare, in via prioritaria, la vaccinazione anche in favore di familiari conviventi, dei genitori/tutori/affidatari e di due caregivers delle persone prese in carico e appartenenti alle categorie prioritarie, come da Ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del 9 aprile 2021.

Vaccinazione per la popolazione scolastica

In previsione della prossima riapertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e con l’inizio del nuovo anno scolastico, al fine di creare le idonee condizioni di sicurezza degli ambienti scolastici per la ripresa delle attività didattiche in presenza, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, con il coinvolgimento degli Enti, delle Amministrazioni scolastiche e universitarie di ciascun territorio, devono assicurare ogni iniziativa utile a garantire la massima copertura vaccinale del personale scolastico e universitario, docente e non docente, dando priorità alla somministrazione del vaccino nei confronti degli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, nonché ad attuare le indicazioni specifiche già formulate con la nota prot. AOO/005/0004770 del 30 giugno 2021.

A tal fine, ciascun Direttore Generale ASL è tenuto a presentare, entro il 30 agosto prossimo, un piano di interventi, preventivamente e formalmente concordati a livello territoriale, contenente almeno le seguenti indicazioni: copertura vaccinale ciclo anti SARS‐CoV‐2/COVID‐19 raggiunta tra gli operatori scolastici e gli studenti, azioni per incremento della copertura per questa categoria di persone, azioni finalizzate alla ripresa regolare delle attività didattiche.

Vaccinazione per volontari del Servizio Civile Universale

Con riferimento alla nota della Struttura di Supporto Commissariale per l’Emergenza Covid‐19 CSEC19RM 001 REG2021 1011781 del 7 giugno 2021, al fine di proteggere operatori potenzialmente impiegabili in prima linea a supporto delle attività di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid‐19 in ambito nazionale e internazionale, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono garantire, parallelamente alle altre attività vaccinali, la vaccinazione anti Covid‐ 19 in favore dei Volontari del Servizio Civile Universale.

Vaccinazione per tesserati con le federazioni sportive

Con riferimento alle note della Struttura di Supporto Commissariale per l’Emergenza Covid‐19 CSEC19RM 001 REG2021 1011313 del 2 giugno 2021 e CSEC19RM 001 REG2021 1016392 del 21 luglio2021, al fine di incrementare il livello di sicurezza delle competizioni sportive per l’anno 2021‐2022, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono garantire, parallelamente alle altre attività vaccinali, la vaccinazione anti Covid‐19 in favore dei tesserati con le federazioni sportive.

Vaccinazione per ospiti di centri di accoglienza

Con nota prot. AOO/005/0005022 del 13 luglio 2021 è stata già disciplinata la somministrazione della vaccinazione anti Covid‐19 agli ospiti presenti nelle strutture di accoglienza, assimilabili alla categoria delle “comunità residenziali”, come previsto dalle “Raccomandazioni ad intermine sui gruppi target della vaccinazione anti SARS‐CoV‐2/Covid‐19” emanate all’interno del Piano Strategico Nazionale per la vaccinazione anti Covid‐19.

Le Aziende Sanitarie Locali devono, pertanto, assicurare la copertura vaccinale in favore di tale categoria di persone in favore delle quali, tenuto conto dei contenuti della circolare del Ministero della salute prot. 27471 del 18 giugno 2021, è raccomandato l’utilizzo del vaccino monodose Janssen destinato, infatti, anche a favore di persone con meno di 60 anni, che vivono in contesti comunitari, luoghi di accoglienza e/o difficili da raggiungere (migranti, senza fissa dimore, ecc.) in cui è evidente la condizione di vantaggio della singola dose vaccinale (hard to reach).

Vaccinazione per esitanti

Con riferimento alla nota della Struttura di Supporto Commissariale per l’Emergenza Covid‐19 prot. CSEC19RM_001_REG2021_1016239 del 20 luglio 2021, si pone in evidenza il parere della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA del 12 luglio 2021, che ritiene opportuno il completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno ricevuto la prima dose e non si sono sottoposti alla seconda nell’intervallo di tempo stabilito.

A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono prevedere azioni specifiche di comunicazione per favorire il completamento del ciclo vaccinale anche per permettere agli interessati l’ottenimento della certificazione verde COVID‐19 di vaccinazione.

Vaccinazione per altre persone che hanno manifestato interesse

In attuazione dell’Ordinanza n. 3/2021 del Commissario Straordinario che prevede che ciascuna Regione o Provincia Autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o Provincia Autonoma” nonché in ragione di quanto previsto dall’Ordinanza n.7/2021, si ricorda che ciascuna Azienda Sanitaria Locale è tenuta ad acquisire giornalmente i dati registrati mediante lo specifico form “on‐line” pubblicato sul sito “lapugliativaccina” al link

https://limesurvey.istsvc.regione.puglia.it/index.php/434643?newtest=Y e destinato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse delle seguenti categorie di persone:

  1. cittadini italiani temporaneamente in Puglia dai 12 anni in su per motivate esigenze (lavoro, assistenza a familiare, qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa sul territorio pugliese) ma non iscritti al SSR (Ordinanza n. 3 del 29 marzo 2021);
  2. persone dai 12 compiuti ai 59 anni con patologie, con malattia rara, disabilità ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 o altre categorie che non riescono a prenotare tramite i canali dedicati;
  3. personale sanitario che non ha aderito in precedenza;
  4. stranieri temporaneamente presenti (STP) o Europei non iscritti (ENI);
  5. dipendenti delle Istituzioni dell'Unione Europea e i relativi familiari a carico, personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vive sul territorio nazionale, agenti diplomatici e personale tecnico‐amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi familiari a carico che vivono sul territorio nazionale, personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi familiari a carico, personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza che vive sul territorio nazionale (Ordinanza n. 7 del 24 aprile 2021 art. 1 lett. b/c/d);
  6. persone che per necessità di studio devono recarsi all’Estero (per esempio stage formativi all’estero, scambi culturali, Erasmus, ecc.);
  7. altri casi, di categorie per cui la vaccinazione è aperta, da sottoporre a segnalazione.

Aggiornamento indicazioni di utilizzo vaccini

Si invita a prendere atto dei contenuti della circolare del Ministero della Salute prot. n. 0034307 del 29 luglio 2021, [CLICCA QUI] che aggiorna l’utilizzo del vaccino Spikevax (ex Covid‐19 Vaccine Moderna) indicato in soggetti di età pari o superiore a 12 anni, sulla base della Determina AIFA n.111/2021, pubblicata in GU Serie Generale n.178 del 27‐07‐2021.

Vaccinazione soggetti con pregressa infezione

la circolare del Ministero della Salute prot. 32884 del 21 luglio 2021, (CLICCA QUI) fornisce, le indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto una infezione da SARS‐CoV‐2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), prevedendo che è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti‐SARSCoV‐2/COVID‐19 in tali soggetti, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione.

A tal riguardo, la Cabina di Regia regionale ritiene che si debba osservare la somministrazione per questa categoria di persone, preferibilmente entro i 6 mesi dalla pregressa infezione.

Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS‐CoV‐2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista.

Si pone in evidenza che la circolare ministeriale sopra menzionata ribadisce che l’esecuzione dei test sierologici, volti ad individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus SARS‐CoV‐2, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

La Struttura di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia provvederà ad aggiornare le informazioni pubblicate sul sito istituzionale nonché sul portale “lapugliativaccina” al fine di dare massimo risalto all’aggiornamento delle indicazioni operate.

 

2. REGIONE PUGLIA Certificazioni verdi COVID‐19 – EU Digital Covid Certificate (cd. Green Pass) – Gestione segnalazioni – COMUNICAZIONE URGENTE

La Regione Puglia con nota prot. n. A00_005__0005537 del 05.08.2021 [CLICCA QUI], ha informato che l’entrata in vigore dell’art. 3 del Decreto legge 105/2021 che ha disciplinato l’impiego del Green Pass ha fatto registrare un incremento considerevole con pari aumento del numero di richieste e segnalazioni da parte dei cittadini/assistiti per i quali si sono presentate difficoltà o impedimenti nella generazione o recupero della Certificazione verde COVID‐19.

Pertanto, il Ministero ha cercato di mettere a fuoco le diverse tipologie di richieste e ha cercato di individuare e perseguire soluzioni strutturate ed efficaci per ognuna di esse.

Tali soluzioni sono riepilogate nella tabella della circolare citata nella quale sono state individuate da parte della Regione Puglia le conseguenziali azioni da porre in essere da parte delle diverse articolazioni coinvolte nella molteplicità di casi da gestire.

 

3. REGIONE PUGLIA -  Certificazioni verdi COVID‐19 – EU Digital Covid Certificate (cd. Green Pass) – Modalità di rilascio per cittadini italiani vaccinati o guariti all’esterno e per cittadini stranieri vaccinati in Italia.

La Regione Puglia con nota prot. n. A00_005__0005570 del 06.08.2021 [CLICCA QUI], in riferimento alle diverse casistiche connesse al rilascio delle certificazioni verdi COVID‐19 di vaccinazione e quelle di guarigione per cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero e per cittadini stranieri vaccinati in Italia, ha fornito ulteriori indicazioni operative ai singoli territori provinciali.

Nel rinviare per una completa informazione al contenuto della circolare regionale citata si evidenzia quanto segue:

Cittadini italiani e iscritti SSN vaccinati o guariti all’estero

Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 0035209 del 04.08.2021, i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS‐CoV‐2, potranno richiedere il rilascio delle certificazioni verdi COVID‐19 per vaccinazione o per guarigione, purché si trovino già sul territorio italiano.

A tal fine, gli interessati dovranno recarsi presso l’ASL di competenza territoriale, in base al domicilio eletto in Puglia, presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione indicata nella circolare del Ministero, in funzione della tipologia di certificazione verde COVID‐19 richiesta.

 

Rilascio Green Pass per vaccinati all’estero

L’emissione della Certificazione verde COVID‐19 è possibile esclusivamente per i quattro vaccini approvati, ad oggi, dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):

  • Comirnaty (PfizerBioNtech);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • COVID‐19 Vaccine Janssen (Janssen‐Johnson & Johnson).

I certificati presentati agli operatori in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatti almeno in lingua inglese; in caso di altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

In caso di richiesta di emissione di certificazione verde COVID‐19 per vaccinazione a seguito di completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare anche il certificato di avvenuta guarigione.

In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all’estero, per ciclo vaccinale a più dosi, la certificazione verde COVID‐19 relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose di quel vaccino (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA e 84 giorni per Vaxzevria); in ogni caso, al richiedente dovrà essere garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale.

La documentazione presentata dal richiedente potrà essere validata, verificando il rispetto dei requisiti previsti dalla circolare del Ministero della Salute, esclusivamente da personale medico. Essa dovrà contenere almeno i seguenti dati:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto);
  • data/e di somministrazione del/dei vaccino/i;
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Per l’inserimento dei dati del richiedente, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID‐19 per vaccinazione, i Servizi Sanitari Regionali saranno abilitati per l'accesso ad una specifica funzionalità disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) e l’amministratore di sicurezza del Sistema TS di ciascuna ASL dovrà provvedere ad abilitare il personale addetto.

I dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero acquisite nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) con la sopracitata funzionalità saranno poi resi disponibili alle Regioni di residenza dall’Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN), attraverso le medesime modalità con cui vengono restituiti alle piattaforma regionali i dati delle somministrazioni di vaccini anti‐COVID 19 somministrate a soggetti fuori dalla propria Regione di residenza, previa verifica delle modalità di restituzione delle stesse informazioni dal Sistema TS ad AVN.

Ove il richiedente completi successivamente il ciclo vaccinale presso un punto vaccinale regionale, la seconda dose dovrà essere registrata come tale nel sistema informativo regionale “GIAVA” che trasmetterà l’informazione all’Anagrafe Nazionale Vaccini tramite il flusso giornaliero AVC, in analogia a quanto già in essere con la registrazione delle somministrazioni di seconde dosi effettuate nell’ambito del piano strategico nazionale per la vaccinazione contro il SARS‐CoV‐2.

Rilascio Green Pass per guariti all’estero

Analogamente a quanto indicato per la vaccinazione effettuata all’estero, si potrà richiedere il rilascio delle certificazioni verdi COVID‐19 per guarigione fornendo tutte le informazioni previste dalla circolare del Ministero della Salute e, tra queste, lo si evidenzia, le informazioni sulla precedente infezione da SARS‐CoV‐2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo).

Anche in questo caso, per l’inserimento dei dati del richiedente, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID‐19 per guarigione, i Servizi Sanitari Regionali saranno abilitati per l'accesso ad una specifica funzionalità disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) e l’amministratore di sicurezza del Sistema TS di ciascuna ASL dovrà provvedere ad abilitare il personale addetto.

La documentazione presentata dal richiedente potrà essere validata, verificando il rispetto dei requisiti previsti dalla circolare del Ministero della Salute, esclusivamente da personale medico. Essa dovrà contenere almeno i seguenti dati:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • informazioni sulla precedente infezione da SARS‐CoV‐2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Va posto in evidenza che, al momento, il Sistema Tessera Sanitaria (TS) non prevede la messa a disposizione della piattaforma regionale dei dati di guarigione registrati per le finalità di cui sopra.

Generazione e recupero Green Pass per vaccinazione o guarigione all’estero

I dati registrati nel sistema TS confluiranno nella Piattaforma nazionale–DGC per generare in automatico la certificazione verde COVID‐19 che l’interessato potrà acquisire, tramite l’AUTHCODE che riceverà via mail o, ove non disponibile l’indirizzo di posta elettronica, via SMS, dal sito www.dgc.gov.it o dall’APP IMMUNI, in combinazione con gli estremi della propria tessera sanitaria o, in mancanza, con quelli del documento di identità presentato al momento della richiesta, oppure tramite identità digitale SPID/CIE sempre sul sito www.dgc.gov.it o con APP IO.

Adempimenti a carico delle ASL

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare:

  1. la identificazione e la formazione del personale medico che presso i Punti Vaccinali di Popolazione e/o presso i Servizi Igiene e Sanità Pubblica si dovrà occupare della ricezione e validazione della documentazione presentata dai richiedenti secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute;
  2. la identificazione e la formazione del personale che presso i Punti Vaccinali di Popolazione e/o presso i Servizi Igiene e Sanità Pubblica si dovrà occupare della registrazione nel Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle vaccinazioni eseguite all’estero e/o delle certificazioni di guarigione rilasciate all’estero;
  3. che il personale addetto alla registrazione dei dati nel Sistema informativo regionale “GIAVA” assicuri la corretta registrazione delle eventuali seconde dosi somministrate in Puglia per i soggetti di cui alla circolare del Ministero della Salute;
  4. che l’amministratore di sicurezza del Sistema TS della propria ASL provveda con ogni urgenza consentita ad abilitare il personale, come sopra individuato, che dovrà essere addetto alla registrazione dei dati delle vaccinazioni eseguite all’estero e/o dei certificati di guarigione rilasciati all’estero.

 

Cittadini iscritti AIRE, dipendenti istituzioni UE, personale diplomatico, enti e organizzazioni internazionali

Ai cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), ai dipendenti delle istituzioni dell’UE, al personale diplomatico e al personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, deve essere garantita la vaccinazione anti SARS‐CoV‐2/COVID‐19 anche al fine di acquisire la certificazione verde COVID‐19.

La registrazione dei dati di somministrazioni del vaccino effettuate in Puglia per tali soggetti dovrà avvenire nel sistema informativo regionale “GIAVA”, utilizzando le funzionalità e secondo le modalità dettagliatamente descritte nelle istruzioni operative.

Al fine del recupero della certificazione verde COVID‐19 vaccinale, tali soggetti potranno utilizzare le funzionalità della piattaforma nazionale‐DGC

https://www.dgc.gov.it/spa/public/home

selezionando la funzione “Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia” inserendo i dati di codice fiscale o l'identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la necessità dell’AUTHCODE.

 

Cittadini stranieri o “fuori anagrafe” vaccinati in Puglia

In caso di persone non iscritte al Servizio Sanitario Regionale o Nazionale per le quali è stata effettuata la somministrazione del vaccino (una o due dosi) presso i Punti Vaccinali della Puglia in base a quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario nonché in base alle indicazioni operative regionali, gli operatori dovranno registrarne i dati nel sistema informativo regionale “GIAVA”, utilizzando le funzionalità e secondo le modalità dettagliatamente descritte nelle istruzioni operative.

Al fine del recupero della certificazione verde COVID‐19 vaccinale, tali soggetti potranno utilizzare le funzionalità della piattaforma nazionale‐DGC https://www.dgc.gov.it/ seguendo le indicazioni ivi riportate al fine del recupero del Green Pass.

 

4. REGIONE PUGLIA -  Estensione di validità delle terapie prescritte su Piani Terapeutici finalizzate nell’ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ulteriori disposizioni

La Regione Puglia con nota prot. n. A00_005__0005406 del 30.07.2021 [CLICCA QUI], viste le raccomandazioni emanate dall’AIFA in data  01/09/2020, disponibili al seguente  link https://www.aifa.gov.it/-/estensione-di-validita-dei-piani-terapeutici-aifa-in-tema-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19  stante l’esigenza derivante dal mantenimento delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e  ritenuto necessario garantire la continuità delle cure ai pazienti in trattamento con farmaci sottoposti a prescrizioni specialistiche e Piani Terapeutici cartacei o registrati informaticamente sul sistema informativo regionale Edotto e sulla piattaforma AIFA (webbased), ivi inclusi i Piani Terapeutici relativi all’ossigenoterapia liquida domiciliare, ai presidi per diabetici ed agli alimenti ai fini medici speciali erogati nel canale della distribuzione diretta(insufficienza renale cronica e fenilchetonuria etc...)

 

ha disposto di estendere, fino al 31/12/2021, la validità temporale delle prescrizioni terapeutiche, fatte salve eventuali situazioni specifiche, derivanti da modifiche del quadro clinico del paziente, secondo valutazioni del medico specialista che ha in carico il paziente o del Medico di Medicina Generale (MMG)/Pediatra di Libera Scelta (PLS), che dovessero richiedere una rivalutazione della terapia prescritta; la suddetta estensione non esime le Aziende del SSR dall’adottare azioni finalizzate ad assicurare, laddove non vi siano oggettive difficoltà di natura tecnico-organizzativa, l’accesso alle visite di controllo (follow-up) per ricondurre alle normali scadenze i rinnovi dei Piani Terapeutici.

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri