Si trasmette la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 luglio 2021 sulla causa C-190/20 promossa dall’Ordine dei farmacisti della Renania settentrionale (Germania) contro una società di diritto olandese che gestisce una farmacia per corrispondenza stabilita nei Paesi Bassi.

Il caso verte sulla distribuzione, da parte della stessa società presso la sua clientela in Germania, di un volantino per un gioco a premi che consente ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un ordine per un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione medica, accompagnato da tale prescrizione.

In tale contesto la Corte di Giustizia è stata chiamata a stabilire se sia compatibile con le disposizioni contenute nella Direttiva 2001/83/CE, recante un Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (e in particolare con l’articolo 87, paragrafo 3, relativo alla pubblicità dei medicinali), una normativa nazionale che vieta a una farmacia che vende medicinali per corrispondenza di organizzare una siffatta azione pubblicitaria.

La Corte nel rilevare, anzitutto, che un’azione pubblicitaria come quella in questione non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del titolo VIII della richiamata Direttiva 2001/83/CE, ha invece valutato la normativa oggetto di controversia sotto il profilo di un possibile ostacolo alla libera circolazione delle merci, principio fondamentale del Trattato FUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) che trova espressione nel divieto, sancito all’articolo 34 TFUE, delle restrizioni quantitative all’importazione tra gli Stati membri nonché di ogni misura di effetto equivalente.

A tale riguardo la Corte di Giustizia ha evidenziato che, sulla base di una costante giurisprudenza, non è idonea a costituire ostacolo agli scambi commerciali tra gli Stati membri la normativa nazionale che limiti o vieti talune modalità di vendita alla duplice condizione che:

 

  • valga nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale;
  • incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

 

Considerato che il divieto, previsto dalla normativa tedesca, si applica indistintamente a tutte le farmacie che vendono medicinali nel territorio tedesco, siano esse stabilite nel territorio della Repubblica federale di Germania o in un altro Stato membro e riguarda non già la promozione di un determinato prodotto, nel caso di specie di un medicinale, bensì quella della vendita per corrispondenza di medicinali di ogni tipo, provenienti tanto dalla Germania quanto da altri Stati membri, la Corte ha escluso il carattere discriminatorio della normativa in questione.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha quindi dichiarato che:

  • la direttiva 2001/83/CE deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa nazionale che vieta a una farmacia che vende medicinali per corrispondenza di organizzare un’azione pubblicitaria sotto forma di gioco a premi che consenta ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un ordine per un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione medica, accompagnato da tale prescrizione;
  • l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale.

 

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A seguito di tale pronuncia è dunque perfettamente legittima, anche sotto il profilo del diritto europeo, la normativa tedesca che vieta i giochi a premi per promuovere la vendita di medicinali, con il preciso obiettivo di evitare che venga incoraggiata l’utilizzazione irrazionale o eccessiva di un farmaco.

In proposito, si rammenta che anche in Italia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono comunque vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci cfr. News n. 64 del 04.10.2018.

 

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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