SOMMARIO

  1. AIFA- NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONTRACCETTIVI ORMONALI COMBINATI
  2. MINISTERO DELLA SALUTE: “Obblighi di alimentazione della Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (Bdc) da parte dei Titolari dell’autorizzazione al commercio all’ingrosso”.
  3. “CORONAVIRUS – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA ALL’INTERPELLO N. 354/2021 - TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA: ESENZIONE IVA E DIRITTO ALLA DETRAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2022.
  4. BONUS BABY-SITTING - L. 61/2021 conversione in legge del D.L. 30/2021
  5. Ministero della Salute: “Comunicazione della data della cessazione definitiva della pubblicazione del registro “transitorio” degli alimenti senza glutine”.
  6. Ministero della Salute: Pubblicazione sul portale del Ministero di una pagina dedicata al regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari
  7. MINISTERO DELLA SALUTE: DECRETO 14 aprile 2021- Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti.
  8. L. 69/2021 conversione in legge del D.L. 41/2021 - (Decreto Sostegni)
  9. D.L. 73/2021 –Decreto “Sostegni-bis”

 

1.AIFA- NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONTRACCETTIVI ORMONALI COMBINATI

Si segnala la nota informativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 17 maggio u.s, concordata con le Autorità regolatorie europee sul rischio di tromboembolia venosa associato ai contraccettivi ormonali combinati (COC) a base di norgestimato.

Molti studi hanno valutato il rischio di TEV (trombosi venosa profonda, embolia polmonare) tra le utilizzatrici di diversi COC. Sulla base della totalità dei dati, si è concluso che il rischio di TEV differisce leggermente tra i medicinali, con un rischio inferiore per quelli contenenti i progestinici levonorgestrel, noretisterone e norgestimato.

Per alcuni medicinali, al momento, non ci sono dati sufficienti per conoscere come il loro rischio associato si rapporta con i medicinali a più basso rischio.

Il rischio di TEV associato con l’utilizzo di COC è più basso del rischio associato alla gravidanza e al periodo successivo al parto.

I medici prescrittori devono essere a conoscenza delle informazioni sul medicinale più aggiornate e dell’orientamento clinico al momento di discutere il tipo di contraccettivo più appropriato per ogni donna.

Il rischio di TEV è più elevato durante il primo anno di utilizzo di qualsiasi COC o quando se ne ricominci l’utilizzo dopo una sospensione di quattro o più settimane.

Il rischio di TEV è anche più elevato in presenza di fattori di rischio intrinseci. I fattori di rischio di TEV cambiano nel tempo ed il rischio individuale deve essere rivalutato periodicamente. Per facilitare le diagnosi precoci a tutte le donne che si presentano con i relativi segni e sintomi, dovrebbe essere chiesto se stanno assumendo altri medicinali o se stanno utilizzando un contraccettivo ormonale combinato. Si ricorda che una percentuale significativa di eventi tromboembolici non sono preceduti da segni o sintomi evidenti.

È noto che anche il rischio di TEA (infarto miocardico, accidente cerebrovascolare) è aumentato con l'uso di COC, tuttavia non ci sono dati sufficienti per dimostrare se questo rischio vari tra i diversi medicinali. La decisione su quale medicinale utilizzare deve essere presa solo dopo un confronto con la donna durante il quale venga valutato: il livello di rischio di TEV associato ai diversi medicinali, come i fattori di rischio della donna possano influenzare il rischio di TEV e TEA ed il riscontro delle sue preferenze.

Le informazioni sui medicinali saranno aggiornate per allinearle alle attuali conoscenze e per rendere le informazioni più chiare possibili. Con le evidenze disponibili sono stati aggiornati anche i tassi d’incidenza di TEV basali. Questi tassi aumentati sono probabilmente riconducibili ai miglioramenti nella diagnosi e nella segnalazione di TEV ed a un aumento dell’obesità nel corso del tempo.

Ulteriori informazioni per le donne sono state redatte e sono fornite al seguente sito web www.agenziafarmaco.gov.it

L’AIFA ha, infine, ribadito l’importanza della segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo http://www.vigifarmaco.it

 

 

2.MINISTERO DELLA SALUTE: “Obblighi di alimentazione della Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (BDC) da parte dei titolari dell’autorizzazione al commercio all’ingrosso”.

Il Ministero della Salute con nota,  n. 13124 del 26.5.2021 recante: “Obblighi di alimentazione della Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (BDC) da parte dei titolari dell’autorizzazione al commercio all’ingrosso”, ha precisato che, nell'ambito del commercio all'ingrosso dei medicinali veterinari, le informazioni sulle transazioni sono ad oggi acquisite automaticamente “ad eccezione dell’invio del numero di lotto da parte dei distributori all’ingrosso".

La nota chiarisce che il “Lotto di produzione del medicinale” e la “Data scadenza del medicinale” sono informazioni "non obbligatorie per i grossisti che, comunque, possono trasmetterle".

Il Dicastero ricorda, inoltre, che “le informazioni presenti nel sistema informativo sono utili ai fini della tracciabilità del medicinale veterinario, sia nel sistema distributivo che relativamente all’impiego del medicinale nel settore veterinario” e che "i dati, opportunamente elaborati, rappresentano infatti una fonte importante per le attività di ispezioni e controlli da parte delle autorità competenti da effettuarsi regolarmente sulla base di indicatori di rischio".

Fermo restando l’obbligatorietà della registrazione del dato, "la mancata trasmissione dell’informazione relativa al numero di lotto comporta una difficoltà nella verifica delle movimentazioni dei medicinali veterinari dalla BDC al Sistema informativo della farmacosorveglianza, rende necessario il mantenimento delle verifiche ispettive in loco, che potrebbero essere sostituite, in modo più efficace e completo, da verifiche da remoto, diradando i tempi di completamento dei controlli ufficiali".

Inoltre, l'assenza del dato rende complicato l’elaborazione di specifici indicatori di rischio aventi la finalità di indirizzare i controlli in maniera mirata. Infine, la mancata registrazione del lotto nei suddetti sistemi ha anche impatto sui controlli da remoto sui rivenditori al dettaglio.

Il Ministero fa poi presente che, con il nuovo regolamento europeo sui medicinali veterinari - che si applicherà a decorrere dal 28 gennaio 2022 - "l’obbligo relativo al numero di lotto è mantenuto" e che “si deve intendere assolto mediante la registrazione nei sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero".

La nota ministeriale conclude confermando l’obbligatorietà per tutti i soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione intermedia – esclusivamente per i medicinali veterinari – della trasmissione nella Banca Dati Centrale del numero di lotto di fabbricazione a partire dal 28 gennaio 2022. "Tuttavia, considerando che il sistema consente già la trasmissione di tale dato, se ne raccomanda vivamente il suo inserimento in questa fase transitoria".

 

3.“Coronavirus – Agenzia delle Entrate – risposta all’interpello n. 354/2021 - Tamponi rapidi in farmacia: esenzione IVA e diritto alla detrazione fino al 31 dicembre 2022.

Si informa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 354 del 18 maggio 2021, avente ad oggetto “IVA - Strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19 – Prestazioni di servizi strettamente connesse – Esenzione”.

In particolare, con la suddetta risposta, l’Agenzia ha precisato che le prestazioni di servizi relative ai tamponi antigenici o ai test sierologici effettuati dalle farmacie – a prescindere dall’intervento o meno di personale medico o infermieristico – sono esenti ai fini Iva con diritto alla detrazione per il cliente fino al 31.12.2022.

Per ogni utile approfondimento, è possibile consultare la suddetta risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello in questione, al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_354_18.05.2021.pdf/882f7e29-a733-0ae0-38bd-72fbbdfb3b94

 

4.BONUS BABY-SITTING - L. 61/2021 conversione in legge del D.L. 30/2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio u.s. è stata pubblica la Legge 6 maggio 2021, n. 61, di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

Il predetto provvedimento, grazie a un emendamento dell’On.le Andrea Mandelli,  ha esteso il beneficio del “bonus baby sitting” a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, inclusi i farmacisti. Tali professionisti possono quindi chiedere, per i figli conviventi minori di anni 14, la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, infezione da SARS-CoV-2 del figlio, quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente

competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per accedere al bonus in questione occorre anzitutto effettuare la registrazione del “genitore beneficiario” e del “prestatore del servizio” sulla piattaforma delle Prestazioni occasionali nel portale istituzionale dell’INPS.

La domanda può essere presentata tramite:

  • l’applicazione web disponibile sul portale dell’INPS (clicca qui) con accesso mediante riconoscimento dell’identità digitale, tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto;
  • i patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.

Le istruzioni operative per la gestione delle domande di attribuzione del beneficio sono reperibili nella circolare INPS 14 aprile 2021, n. 58 dove sono specificati anche i requisiti per poter fruire del beneficio, le incompatibilità del bonus con le varie modalità lavorative e i diversi stati occupazionali di entrambi i genitori del minore, o con il godimento di altre misure di sostegno al reddito.

 

5.Ministero della Salute: “Comunicazione della data della cessazione definitiva della pubblicazione del registro “transitorio” degli alimenti senza glutine”.

Il Ministero della salute con nota n. 22334 del 28.5.2021, recante: “Comunicazione della data della cessazione definitiva della pubblicazione del registro “transitorio” degli alimenti senza glutine” informa che, a far data dal 31 dicembre 2021, il suddetto registro non sarà più pubblicato.

Viene, infine, precisato che rimarrà disponibile sul sito e aggiornato mensilmente solo il registro relativo ai prodotti notificati attraverso il sistema di notifica elettronica e considerati erogabili.

 

 

6.Ministero della Salute: Pubblicazione sul portale del Ministero di una pagina dedicata al regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari

Si informa che il Ministero della Salute ha trasmesso alla Federazione la nota n. 13628 del 3.6.2021, recante: “Pubblicazione sul portale del Ministero di una pagina dedicata al regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari”.

La pagina è accessibile sul portale istituzionale del Dicastero al seguente link: https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=veterinari&menu=regolamento

Dalla pagina gli utenti possono essere reindirizzati alle rilevanti pagine dei siti della Commissione europea, dell’Agenzia Europea dei Medicinali - EMA e del CMDv, dove è possibile visualizzare i documenti in consultazione pubblica e dove sono rese disponibili le informazioni per trasmettere gli eventuali commenti.

 

 

7.MINISTERO DELLA SALUTE: DECRETO 14 aprile 2021- Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti.

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio u.s., è stato pubblicato il decreto 14 aprile 2021 del Ministero della salute, adottato in attuazione del comma 478 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), che ha introdotto l’art. 10-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sulla disciplina relativa all’uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti.

L’allegato A del provvedimento definisce i seguenti casi in cui il medico veterinario può prescrivere un medicinale per uso umano per il trattamento di un animale non destinato alla produzione di alimenti, anche tenendo conto del costo delle cure:

  1. nel caso in cui l’uso del medicinale veterinario comporta rischi o controindicazioni, per quel singolo caso clinico, a causa delle particolari condizioni di salute dell’animale ovvero della sensibilità nota ad un particolare principio attivo;
  2. nel caso in cui dopo il trattamento con un medicinale veterinario autorizzato persiste nell’animale la patologia per la quale è stato somministrato il medicinale veterinario e il medico veterinario, per quel singolo caso clinico, valuta che non esiste un trattamento autorizzato in veterinaria, di efficacia terapeutica ritenuta superiore;
  3. nel caso in cui un medicinale veterinario sia autorizzato solo in associazione con altri principi attivi, che potrebbero, in condizioni particolari di salute di un animale, risultare inutili o addirittura peggiorare la malattia;
  4. nel caso in cui, sulla base di giustificate evidenze scientifiche, risulta necessario un protocollo terapeutico che prevede l'associazione di più principi attivi, alcuni dei quali autorizzati esclusivamente per uso umano;
  5. nel caso in cui un medicinale veterinario contenga ingredienti (es. farine animali) nocivi ad una data specie animale (es. erbivori) oppure contenga ingredienti che potrebbero nuocere all'animale in cura per sensibilità nota al medesimo;
  6. nel caso in cui, sulla base del risultato del test di sensibilità antimicrobica, sia accertata l’assenza di medicinali veterinari contenenti sostanze antibiotiche efficaci nei confronti del batterio responsabile dell'infezione. Tale disposizione non trova applicazione nel caso di medicinali ad uso umano contenenti sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana o sostanze antibiotiche non autorizzate come medicinale veterinario.

L’articolo 1 ribadisce che il medico veterinario è il professionista sanitario autorizzato dall’ordinamento nazionale a prescrivere, in via esclusiva e sotto la propria responsabilità, un medicinale per uso umano autorizzato, anche per il trattamento di animali non destinati alla produzione di alimenti. Si chiarisce, inoltre, che in attuazione dell’art. 10-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, il medicinale per uso umano potrà essere prescritto sulla base della miglior convenienza economica dell’acquirente per il trattamento dell’animale in cura e di cui l’acquirente sia proprietario o detentore e, comunque, soltanto a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario indicato per il trattamento dell’animale in cura.

Sono esclusi i medicinali a uso umano contenenti sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana e di sostanze antibiotiche non autorizzate come medicinali veterinari. In ogni caso, fermo restando il principio di salvaguardia delle sostanze antibiotiche considerate di ultima istanza per il trattamento di infezioni umane gravi e pericolose, il medico veterinario può valutare la possibilità di prescrivere un antibiotico autorizzato per uso umano, qualora dall’esecuzione di test di sensibilità antimicrobica sia accertata l’assenza di medicinali veterinari i per il trattamento dell’infezione nel singolo caso clinico.

L’articolo 2 descrive le modalità di utilizzo del medicinale ad uso umano a causa di situazioni di carenze. Il medico veterinario verifica che il medicinale ad uso umano che può essere utilizzato per il trattamento delle affezioni animali non sia inserito nella lista dei farmaci temporaneamente carenti pubblicata sul portale istituzionale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Nel caso risulti inserito nel l’elenco, il veterinario non può prescrivere il medicinale per il trattamento della malattia. Se lo ho già fatto in passato, dovrà sospenderne prescrizione e utilizzo.

Il veterinario deve anche tenere conto delle valutazioni effettuate dall’AIFA per i medicinali ad uso umano utilizzabili per il trattamento delle affezioni animali contenute nei provvedimenti specifici adottati dalla medesima Agenzia al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato.

Per tracciare i consumi in deroga di medicinali umani, il Ministero della salute, per prevenire l’eventuale generarsi di carenze, comunicherà periodicamente all’AIFA la tipologia e la quantità dei medicinali ad uso umano indicate nelle prescrizioni ad uso veterinario.

L’articolo 3, infine, ribadisce che il costo del medicinale per uso umano prescritto ai sensi del decreto è sempre a carico dell’acquirente.

 

 

8.L. 69/2021 conversione in legge del D.L. 41/2021 - (Decreto Sostegni)

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio u.s. (clicca qui), è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni) – cfr News n. 18/2021 del 25 marzo 2021

Tra le modifiche apportate in sede di conversione si segnalano le seguenti di interesse per professione.

All’art. 20, rubricato Vaccini e farmaci, in aggiunta alla previsione, già contenuta nel decreto-legge, che consente in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti opportunamente formati, è stato previsto il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella somministrazione del vaccino.

In particolare, la novella dispone che, ai fini dell'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.

Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con l’art. 20-bis è stato inoltre previsto, in relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, che i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti “di follow up” siano considerati categoria prioritaria. Inoltre, sono state abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali le infermiere volontarie della Croce Rossa.

 

9.D.L. 73/2021 –Decreto “Sostegni-bis”

E’ in vigore dallo scorso 26 maggio il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Tra gli interventi previsti si segnalano i seguenti, di particolare interesse per il settore.

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Il decreto stanzia 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie e per l’erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19.

In particolare, si evidenziano le seguenti disposizioni.

Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID (Art. 27)

Per due anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, sono esenti dal ticket le prestazioni di monitoraggio dei pazienti con quadro clinico COVID-19 correlato.

Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale (Art. 29).

Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione e modernizzazione della rete laboratoristica del Servizio sanitario nazionale, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma, un contributo fissato dalla regione nei limiti dell’importo pari a 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse finanziarie già destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario.

Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico (Art. 30)

Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale e potenziarne la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, viene autorizzata la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.

Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per le esigenze della sanità militare e della sanità pubblica.

Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza è altresì assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021.

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci (Art. 31)

Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Si segnala inoltre che, sempre al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, il decreto, all’art. 61, istituisce un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 32)

Al fine di favorire la riapertura delle attività, viene riconosciuto per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021- a favore di una serie di soggetti tra cui gli esercenti una professione - un credito d’imposta del 30 per cento (fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la spesa è stata sostenuta, ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (concernente il reddito d’impresa).

Disposizioni finanziarie in materia sanitaria (Art. 35)

E’ previsto, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per il solo anno 2021, che siano considerate come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali).

Ciò allo scopo di superare il passaggio in Conferenza Stato - Regioni, funzionale alla selezione di tre delle cinque regioni indicate, agevolando quindi il percorso finalizzato alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per il 2021, anche in ragione dell'esigenza di definire rapidamente il quadro finanziario programmatorio per consentire di dare corso, tra l'altro, agli interventi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Covid 19.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Contributo a fondo perduto (Art. 1)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 introducono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cfr. News n. 18 del 25 marzo 2021), del medesimo importo riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un’ulteriore istanza.

Tale contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e spetta a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. La modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Proroga moratoria per le PMI (Art. 16)

Il comma 1 dell’art. 16 proroga fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile. La proroga, limitata alla sola quota capitale ove applicabile, opera su comunicazione dell’impresa beneficiaria da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021.

Il decreto prevede anche altre misure a sostegno delle imprese; in particolare si segnalano le seguenti disposizioni: articolo 12. (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento); articolo 13. (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese); articolo 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (Art. 37.)

Il reddito di ultima istanza costituisce una misura di sostegno introdotta dall’articolo 44 del d.l. “cura Italia” per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il beneficio spetta agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali.

Con la disposizione in esame possono ora richiedere il beneficio anche i liberi professionisti che percepiscono gli emolumenti, corrisposti dalle casse di previdenza private, equivalenti all’assegno ordinario d’invalidità.

* * *

Il provvedimento, presentato alla Camera per la conversione in legge, è stato assegnato alla Commissione V (Bilancio). Sarà cura di quest’Ordine seguire l’iter di approvazione parlamentare del disegno di legge (AC 3132).

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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