NOTIZIE DALL’ENPAF :

  • CONTRIBUTI 2021
  • MODIFICHE ALLE MISURE A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
  • INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE: SOSPENSIONE DELL’INIZIATIVA
  • CONTRIBUTI ESONERO CONTRIBUTIVO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA
  • BONUS BABY SITTING
  • COVID 19 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MARZO 2021

Come anticipato con News. n.10 del 5 marzo 2021, l’Enpaf procederà alla riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori relativi all’anno 2021 attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA.

Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l'anno 2021, aggiornati sulla base dell'indice ISTAT-FOI definitivo, indicato nel comunicato ISTAT del 18 gennaio 2021.

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI PER IL  2021

 

Contributo

Prev. base

Assist.

Maternità

TOTALE

 

Intero

4.541,00

20,00

9,00

4.570,00

 

Doppio

9.082,00

20,00

9,00

9.111,00

 

Triplo

13.623,00

20,00

9,00

13.652,00

 

Rid. del 33,33%

3.027,00

20,00

9,00

3.056,00

 

Rid. del 50%

2.271,00

20,00

9,00

2.300,00

 

Rid. dell'85%

681,00

20,00

9,00

710,00

 

Solidar. 3% (dipendenti)

136,00

20,00

9,00

165,00

 

Solidar. 1% (disoccupati)

45,00

20,00

9,00

74,00

 

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

 

Da quest'anno, la riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità non avverrà più tramite il MAV bancario ma attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPa.

 

Gli avvisi di pagamento verranno emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente, e saranno inviati agli iscritti tramite posta elettronica certificata.

 

Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: 30 giugno 2021, 30 luglio 2021 e 31 agosto 2021.

 

Sono esclusi da questa operazione:

  1. gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2020 tramite bollettino bancario o la cui posizione contributiva sia stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Questi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:
  1. il contributo per l'anno 2020 non pagato;
  2. le sanzioni civili;
  3. il contributo per l'anno 2021;

2)   i neoiscritti dell'anno 2019 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell'anno 2020 e per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella di pagamento sia i contributi non pagati per gli anni 2019 e 2020, sia il contributo dovuto per l'anno 2021, senza applicazione di interessi o sanzioni.

In tutti i casi l'importo totale verrà ripartito su quattro rate.

 

***

 

  • EMAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Si evidenzia che, a decorrere dall'annualità assicurativa 2020, al fine di poter fruire delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, di Long Term Care e della copertura assicurativa temporanea caso morte, garantite attraverso il fondo sanitario EMAPI, è necessario che l'iscritto sia in regola con il pagamento dei contributi.

Di conseguenza, conformemente a quanto disposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 55 del 29 ottobre 2019, non avranno copertura assicurativa gli iscritti non in regola con i versamenti contributivi all'Ente, per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero per coloro che si trovino in una condizione di omissione contributiva, ancorché in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora completata, nei limiti della prescrizione contributiva quinquennale.

 

***

 

  • MODIFICHE ALLE MISURE A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 le modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza sanitaria da covid-19.

Considerato che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021 determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono rese necessarie per garantire l’attuazione, nel corso del 2021, delle altre iniziative assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell’Ente.

Le modifiche saranno applicate alle domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2021. In particolare, è stato previsto:

  • riduzione dei massimali relativi agli indennizzi previsti in caso di isolamento obbligatorio o di ricovero presso struttura ospedaliera del farmacista colpito da covid-19;
  • nel caso di chiusura dell’esercizio, l’indennizzo coprirà un massimo di tre giorni di chiusura;
  • irripetibilità del contributo per ciascuna tipologia di intervento;
  • la domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dal verificarsi dell’evento (non più entro sei mesi);
  • in ogni caso la domanda non potrà essere presentata decorso un mese (precedentemente sei mesi) dalla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 su tutto il territorio

 

  • INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE: SOSPENSIONE DELL’INIZIATIVA

Sospesa dal 1° aprile 2021 l’iniziativa di assistenza per il sostegno all’occupazione. Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 ha deliberato un incremento dello stanziamento dei fondi destinati all’iniziativa per le domande presentate fino al 31 marzo e la sospensione dell’iniziativa stessa a decorrere dal 1° aprile.

Le domande presentate entro il 31 marzo, pertanto, verranno valutate entro i limiti dello stanziamento. Lo scopo della sospensione è quello di verificare l’andamento della spesa della Sezione Assistenza in relazione all’emergenza COVID – 19, ove l’impatto finanziario dell’iniziativa sia contenuto le misure a sostegno dell’occupazione potranno essere riattivate dal Consiglio di amministrazione.

 

  • CONTRIBUTI ESONERO CONTRIBUTIVO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA

Il Decreto Sostegni (D.L. n. 41 del 22 marzo 2021) prevede anche per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali. I beneficiari della misura sono i liberi professionisti che nel 2019 abbiano percepito un reddito complessivo a 50.000 euro e che nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 33% rispetto al fatturato o ai corrispettivi dell’anno 2019. Sarà lo Stato a farsi carico del versamento dei contributi per i quali venga riconosciuto l’esonero. Lo stanziamento previsto è pari a 2,5 miliardi di euro. Nella relazione di accompagnamento al decreto legge è stato ipotizzato che rispetto ai potenziali beneficiari indicati dai singoli Enti coinvolti, il 35% abbia effettivamente subito un calo del fatturato pari almeno al 33%. È stato, dunque, ipotizzato un esonero pro-capite pari a 3mila euro. In ogni caso, per l’attuazione dell’iniziativa e i dettagli per la presentazione della domanda, si attende un apposito decreto.

 

  • CONTRIBUTI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LIBERI PROFESSIONISTI

Il Decreto Sostegni prevede, oltre al fondo di esonero contributivo, un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione e che nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi mensili di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Non sono previste limitazioni relativamente ai codici ATECO e, pertanto, ne possono beneficiare anche gli iscritti all’Enpaf.

Per i professionisti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo può essere riconosciuto anche in assenza del calo di fatturato o dei corrispettivi.

Sono esclusi, invece, i professionisti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del decreto e quelli che aprano la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto.

L’importo del contributo erogato è commisurato alle fasce di fatturato, è calcolato per scaglioni di riduzione del reddito e va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 150.000 euro. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. I beneficiari, inoltre, hanno la possibilità di scegliere, in alternativa all’erogazione del contributo a fondo perduto, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

La domanda può essere presentata soltanto in via telematica dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021 sul sito dell’Agenzia dell’Entrate e bisogna disporre delle credenziali SPID oppure Entratel/Fisconline o essere in possesso di una CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS.

Sarà l’Agenzia a versare il contributo tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario.

 

  • COMUNICAZIONE BONUS BABY SITTING

Anche per i liberi professionisti non iscritti all’Inps sarà possibile usufruire del bonus baby-sitting disposto con D.L n. 30/2021. Con lo stanziamento del fondo, gli iscritti alle Casse di previdenza professionali con figli conviventi minori di 14 anni potranno accedere al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per un limite massimo di 100 euro a settimana. L’Enpaf ha provveduto a comunicare all’Inps il numero degli iscritti possibili beneficiari. Le domande, anche per gli iscritti Enpaf, dovranno essere inviate all’Inps, ente erogatore, secondo le modalità da questo indicate. Per informazioni sul sito dell’Inps https://bit.ly/31APndo

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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