Si fa seguito alla nostra precedente nota, relativa all’interpretazione evolutiva dell’art. 102 del RD 1265/1934 proposta dalla Federazione – e volta a consentire l’esercizio contemporaneo delle professioni di farmacista e di biologo al di fuori della farmacia - per informare che il Ministero della Salute, con nota del 9.3.2021 (CLICCA QUI), si è pronunciato sulla questione. Il Dicastero, nel sottolineare che l’art .102 TULS “è rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 la quale però all’articolo 9 statuisce il passaggio dell’alta vigilanza sull’Ordine Nazionale dei Biologi dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute riconoscendo pertanto la professione del Biologo come sanitaria”, ha ribadito che la norma di cui al menzionato art. 102 “interviene sul cumulo soggettivo, ossia sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista”.

Resta fermo che il biologo, abilitato e iscritto al relativo Ordine, può svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie.

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’ambrosio Lettieri

 

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