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A seguito di richieste di chiarimenti in merito ad iniziative promozionali poste in essere da farmacie, si forniscono le seguenti precisazioni.

 

Il Ministero della salute, con la nota n. 85284 del 30 dicembre 2020 (all. 1), ha confermato che la consegna in farmacia di buoni spesa a fronte di presentazione di ricette SSN realizza un sistema premiale non compatibile con le norme vigenti.

L’iniziativa in questione, intrapresa sul territorio nazionale presso alcune farmacie, consiste nella consegna in farmacia di un buono spesa, utilizzabile in acquisti successivi di parafarmaci o servizi, a fronte di ogni ricetta del Servizio sanitario nazionale, cartacea o dematerializzata, presentata per la spedizione.

Il Dicastero, in primo luogo, ha fatto un riepilogo della normativa in materia, ricordando che la vigente normativa in tema di sconti praticati sull’acquisto dei farmaci, vieta concorsi e operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad oggetto farmaci ed impone che l’eventuale sconto praticato dal venditore al dettaglio sia chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti (art. 5 D.L. 223/2006, convertito in legge con modificazioni da L. 248/2006).

Inoltre, l’art. 11, comma 8, del D.L. 1/2012, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2012, prevede che le farmacie possano praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci prodotti e venduti, pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione ai clienti.

Pertanto, il Ministero ha sottolineato che, alla luce della normativa vigente, non è consentito applicare sistemi che, nell’intento di fidelizzare i clienti, realizzino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto di farmaci e che la ratio è di evitare che pratiche commerciali finalizzate alla ricerca della clientela possano favorire il consumo dei medicinali o realizzare distinzioni, dirette o indirette, immediate o successive, tra clienti sul prezzo dei medicinali.

Il bene farmaco – ricorda il Ministero della Salute – in quanto strumento di cura delle malattie, è oggetto nel nostro ordinamento di una disciplina speciale che, tra l’altro, mira ad impedire che tale prodotto sia oggetto di pratiche commerciali potenzialmente idonee a causarne un consumo errato o un abuso con effetti nocivi sulla salute.

Il Ministero, peraltro, ha messo in evidenza che il Legislatore, con il divieto di qualsivoglia operazione a premio o concorso connessa alla vendita di medicinali, ha inteso impedire non solo, in concreto, che l’acquisto del medicinale sia condizionato da fattori diversi da quelli strettamente curativi, ma anche, a priori e più in generale, che il medicinale in quanto tale possa ricadere in meccanismi premiali rientranti sic et simpliciter in logiche concorrenziali e di consumo.

Peraltro, con specifico riferimento ai medicinali prescritti a carico del SSN, questi non possono essere oggetto di sconto alcuno da parte del farmacista, non essendo il relativo costo sostenuto dal cliente.

In conclusione, il Ministero ha precisato che l’iniziativa evidenziata non appare compatibile con le soprarichiamate disposizioni creando di fatto un meccanismo premiale, connesso, in quanto accessorio e indissociabile, alla vendita di medicinali, che determina un vantaggio economico (sconto indiretto) derivante dall’acquisto del medicinale, financo a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui, peraltro, beneficiano non già tutti gli utenti bensì solo coloro che intendano effettuare ulteriori acquisti, sia pure di beni diversi dai farmaci, nella farmacia medesima.

Si raccomanda l’attenta lettura di quanto esposto e lo scrupoloso rispetto di quanto rappresentato, evidenziando che, laddove che gli autori di iniziative commerciali analoghe a quella in oggetto, saranno valutate in sede disciplinare per le conseguenti sanzioni.

 

 

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri