Si informa che, in data 30 dicembre 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 322, è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), approvata nello stesso giorno in via definitiva dal Senato della Repubblica e in vigore dal 1° gennaio 2021.

Si riportano di seguito le principali disposizioni di interesse per la professione e per la farmacia che sono il risultato dell’apprezzabile attività svolta dalle nostre rappresentanze professionali e sindacali e del prezioso lavoro parlamentare svolto dai nostri Colleghi On.li Andrea Mandelli e Marcello Gemmato.

 

 

DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL SETTORE FARMACEUTICO

Test sierologici e tamponi antigenici presso le farmacie (art.1, commi 418- 420)

I commi in esame consentono lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2. Le farmacie che intendono erogare i predetti servizi devono dotarsi di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. La definizione delle modalità organizzative e delle condizioni economiche, inerenti i predetti servizi, sono demandate all’accordo collettivo nazionale ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali; tali accordi non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 420, inoltre, dispone la novella all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 153 del 2009, che individua i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, inserendo la lett. e-bis volta a prevedere, tra i compiti specifici, anche l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare. Sulla base di tale norma, nell’ambito delle prestazioni analitiche di prima istanza, il farmacista potrà quindi procedere direttamente ad effettuare il prelievo capillare di sangue al paziente, circostanza che, in precedenza, non era espressamente contemplata dalla legge.

Con specifico riferimento agli esami per il COVID-19, alla luce delle nuove disposizioni introdotte, è stata dunque riconosciuta la possibilità per il farmacista di effettuare i test sierologici attraverso il prelievo di sangue capillare sia nel caso di test di autodiagnosi che nel caso di test ad uso professionale. Si chiarisce che le prestazioni di autodiagnosi, realizzabili nell’ambito della farmacia dei servizi e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, potranno essere rese anche con oneri a carico del privato e senza necessità di attendere la stipula di eventuali accordi a livello nazionale o regionale. In tal caso, il prezzo del servizio è liberamente fissato dal titolare o direttore della farmacia. Per quanto attiene, invece, all’esecuzione di test sierologici ad uso professionale ovvero di tamponi rapidi, occorre che sia stipulato uno specifico accordo con le competenti autorità sanitarie.

In proposito, si comunica che le rappresentanze ordinistiche e di Federfarma hanno in fase di definizione un apposito accordo con la Regione Puglia.

Esecuzione vaccinazioni presso le farmacie (art.1, comma 471)

Il comma in esame consente che, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quest’Ordine esprime vivo apprezzamento per l’introduzione di tali disposizioni che costituiscono un’evoluzione normativa importante per lo sviluppo della professione che integra le fondamentali attività inerenti l’assistenza farmaceutica con l’erogazione di servizi sanitari di elevata valenza professionale, che migliorano le attività assistenziali a beneficio del paziente. Tali norme rappresentano, infatti, il risultato della strategia politica indicata dalla Fofi fin dal 2006 nel documento di Palazzo Marini e sono il frutto del costante impegno profuso nel consolidamento del modello della farmacia dei servizi e nella valorizzazione del ruolo di primo piano del farmacista di comunità nell’assistenza territoriale, ruolo che è stato messo in luce una volta di più dall’esperienza del lockdown, nel corso del quale è stato l’unico professionista della salute sempre accessibile al cittadino.

Trattamento IVA cessioni vaccini COVID-19 e Kit diagnostici (art.1, commi 452-453)

I commi 452 e 453 recano esenzioni IVA per i vaccini COVID-19 e per i kit diagnostici. In particolare, si esentano da IVA fino al 31 dicembre 2022:

  • le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19, sia le prestazioni di servizi strettamente connesse;
  • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

Più in dettaglio, il comma 452 stabilisce che sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del DPR 633/1972), fino al 31 dicembre 2022:

  • le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE;
  • le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione. Tale disposizione si pone espressamente in deroga all’articolo 124, comma 1, del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) che, a partire dal 1° gennaio 2021, applicava a tali operazioni un’aliquota IVA del 5 per cento.

Il comma 453, inoltre, dispone che anche le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall’’IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022. Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, che stabilisce che i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all’aliquota del 10 per cento.

Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica (art. 1, commi 475-477)

I commi 475-477 recano disposizioni relative alla determinazione dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata e da acquisti diretti nonché disposizioni relative alle procedure di payback 2018 e 2019 a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti. In particolare, il comma 475 rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti, fissandoli rispettivamente al 7 e al 7,85%. Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, di concerto con il Ministero dell'economia. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento. Vengono infine regolamentate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019.

In proposito, ci uniamo alla grave preoccupazione di Fofi e Federfarma che hanno espresso disappunto per l’abbassamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e per la mancata adozione di misure di finanziamento per la governance farmaceutica, nonché a favore della farmacia italiana, la cui sostenibilità è già gravemente pregiudicata da una condizione di preoccupante fragilità economica.

Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti (art. 1, comma 478)

Il comma, inserendo l’articolo 10-bis ("Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti") nel D.Lgs. 193/2006, dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, fermo restando il principio dell’uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell’animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell’affezione. Il decreto di cui sopra disciplinerà, altresì, le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi della presente disposizione resta in ogni caso a carico dell’acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione. Dall’attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sigarette elettroniche (art.1, commi 1124-1125)

I commi 1124 e 1125 modificano la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, il comma 1124 rimodula, aumentandola, l’imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. La norma stabilisci, altresì, che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente. Per quanto di interesse, si sottolinea che il comma 1124, modificando l’articolo 62-quater del D.Lgs. 504/1995, introduce il nuovo comma 5-bis, che prevede che con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri: - prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici; - effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; - non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; - presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione menzionata, agli esercizi è consentita la prosecuzione dell'attività. Il comma 1125 dispone cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI INTERESSE IN AMBITO SANITARIO

Fondo assistenza bambini affetti da malattia oncologica (art. 1, comma 329)

Viene rifinanziato il fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Fondo per l’Alzheimer e le demenze (art. 1, commi 330-332)

Viene istituito un Fondo per l'Alzheimer e le demenze, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer. Viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, l'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

Detrazione spese veterinarie (art.1, comma 333)

La disposizione, intervenendo sull’art. 15, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 917/1986,  eleva a euro 550 il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione IRPEF del 19 %, limitatamene alla parte eccedente euro 129, 11.

Fabbisogno sanitario standard anno 2021 (art.1 commi 403-404)

I commi 403-404 stabiliscono i nuovi livelli di finanziamento del fabbisogno sanitari. Per l’anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l’attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421, in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri e nuovi contratti per medici specializzandi, al netto dell’importo trasferito al Ministero della salute di cui al comma 485, per il finanziamento della Croce rossa italiana. Il comma 404 dispone che per l’anno 2022, l’incremento del livello di finanziamento è programmato in 822,870 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,070 milioni. A decorrere dal 2026, l’incremento sarà di 417,870 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall’anno 2023. Gli incrementi successivi al 2021 – come precisato dalla norma - sono disposti quale concorso al finanziamento di quanto previsto dai citati commi da 407 a 411, oltre che dai commi 421 e 485.

Accreditamento delle attività di erogazione di cure domiciliari (art. 1, comma 406)

Viene modificato il D.Lgs. n. 502 del 1992 in relazione all’estensione della disciplina autorizzatoria per l’accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare:

  • all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, al comma 2, si prevede l’estensione dell'autorizzazione richiesta per l’esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;
  • all’articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari. Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
  • all’articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l’erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.

Indennità di esclusività dei dirigenti sanitari (art. 1, commi 407-408) Viene disposto un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell’indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

Remunerazione lavoro straordinario personale sanitario (art.1, comma 413)

Viene disposto che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020), sia destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del DL. Cura Italia n.18/2020 (L. 27/2020). Tali fondi intendono elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19.

Impiego di personale sanitario nel SSN (art.1, commi 423-428) Verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell’anno 2021, il comma 423, nei limiti di spesa per singola Regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), permette agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi nell’anno 2021, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, di alcune misure presenti nel Decreto Cura Italia. In particolare, per quanto di interesse, si segnalano le seguenti misure:

  • conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie;
  •  conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del SSN. Inoltre il comma 425 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a:
  • unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla legge;
  • trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori sociosanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all’attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell’anno 2020.

Funzionamento Agenzia italiana del Farmaco e Istituto nazionale (AIFA) (art.1, commi 429)

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono, in primo luogo, un incremento della dotazione organica dell’AIFA, con riferimento ad alcune categorie di personale e l’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento. In secondo luogo, con riferimento alla medesima Agenzia, si recano alcune norme transitorie sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sui contratti di somministrazione di lavoro e si pone un divieto a regime (a decorrere dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo- oltre ad un divieto specifico, decorrente già dal 1° gennaio 2021, di ricorso a forme di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle suddette procedure concorsuali. Le posizioni oggetto dell’incremento di organico e della conseguente autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, riguardano: 25 unità da inquadrare nell’Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell’Area seconda (con posizione economica iniziale F2) del medesimo comparto e 10 dirigenti sanitari. Ai concorsi ed assunzioni suddetti si può procedere senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, anche in modalità telematica e decentrata, valorizzando tra l’altro le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.

I relativi bandi possono prevedere: una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, in favore del personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data del 1° gennaio 2021, sia in servizio presso l’Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, nonché un’adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l’ente nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.

Telemedicina (art.1, comma 444)

Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le Regioni sono impegnate a destinare una quota pari allo 0,5% dello stanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria, all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

Produzione di ossigeno medicale (art.1, commi 445-446)

I commi 445-446 intendono migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2021. Il comma 446 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, le modalità attuative del comma 445. In particolare, lo stanziamento è disposto per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale (di cui al D. Lgs. n. 219 del 2006).

Fondo sanità e vaccini (art.1, commi 447-449)

Viene disposto per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARSCoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID19. È previsto che l’acquisto sia effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica. La copertura degli oneri relativi sarà effettuata con le risorse del Programma Next Generation EU.

Piano Nazionale vaccini anti SARS-CoV2 (art.1, commi 457-467)

I commi in esame prevedono l’adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione. Quest’ultima è demandata alle Regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell’ambito dei distinti limiti di spesa (di cui al comma 467 ed ai commi che ad esso rinviano). Si prevede inoltre che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le Regioni e le province autonome - dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione, senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica (comma 465).

Cannabis ad uso terapeutico (art.1, comma 474)

Il comma 474 autorizza per il 2021 la spesa di 3,6 milioni di euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione. Si ricorda che lo Stabilimento inoltre provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

Mobilità sanitaria interregionale (art. 1, commi 491-494 e 496)

I commi 491 e 492 recano norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. I commi 493 e 494 demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) l’adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità. Il comma 496 - inserito dalla Camera - incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, ai fini della copertura dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (art.1, commi 8-9)

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2020. La detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 (non più pertanto solo per le prestazioni rese dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2020 - per un approfondimento sulla tematica. Si segnala che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre u.s., è stato pubblicato il D.L. correttivo della Legge di Bilancio n. 182/2020 che, modificando il citato decreto 3/2020, specifica le modalità con le quali spetta la detrazione per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021.

Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile e delle donne (art.1, commi 10-19)

I commi da 10 a 15 modificano la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni. Inoltre, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, i commi da 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. La durata dello sgravio è pari a dodici mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Fondo per esonero pagamento contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e del personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza (art.1, commi 20-22)

I commi in esame prevedono un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’esonero non concerne i premi e i contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il beneficio è subordinato alle condizioni del possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi (relativi all’attività lavorativa in oggetto), nell’anno 2020, pari ad almeno il 33 per cento (rispetto all’anno precedente). L’esonero è previsto per l’anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito fondo. I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali.

Misure di conciliazione vita-lavoro (art.1, commi 23-28)

Vengono introdotte alcune misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l’altro, a favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, a fornire assistenza psicologica ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli autori di reati contro le donne.

Contributo “Nuova Sabatini” (art.1, commi 95-96)

La norma, modificando l'articolo 2, comma 4, del D.L. 69/2013, dispone che il contributo statale della "Nuova Sabatini" sia erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Per tali finalità è rifinanziata la misura con 370 milioni di euro per l’anno 2021.

Termini scadenza titoli di credito (art. 1, comma 207)

Viene prevista la sospensione ai sensi dell'art. 11 del D.L. 23/2020  fino al 31 gennaio 2021 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

Misure di sostegno per la liquidità delle imprese (art. 1, commi 206 e 208- 212, 216-218, 244-247)

I commi prorogano ed estendono la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del citato Decreto Liquidità (D.L. 23/2020). I commi 216-218 intervengono ulteriormente sulla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 13, comma 1 del D.L. 23/2020, adottata per sostenere la liquidità delle PMI nell’attuale situazione di crisi pandemica. Il comma 244 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dal citato articolo 13 per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Il comma 246 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e mede imprese (art.1, commi 248-254)

Le norme prorogano dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale di cui all'articolo 56 comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle stesse, come prorogato al 30 giugno 2021. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI. Per le predette finalità la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021.

Riduzione di capitale delle società (art. 1, comma 266)

La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 6 del D.L. 23/2020,  ampliandone l’ambito di applicazione. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Gli ulteriori commi inseriti nell’articolo 6 del decreto integrano tale previsione specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato (art.1, comma 279)

Il comma 279 concerne le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato, differendo dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria in materia (di cui all'articolo 93, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, e successive modificazioni). La novella consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, entro il 31 marzo 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, e successive modificazioni.

Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili (art.1, comma 292-296)

Le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili vengono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie, per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta e siano in possesso di determinati requisiti (commi 292-295). Il comma 296 autorizza altresì le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili, impiegati, alla data del 31 dicembre 2016, in progetti collegati alla richiesta e concessione di trattamenti di integrazione salariale, ad assumere i predetti lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche in deroga, per il solo 2021, alla dotazione organica, al piano triennale di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, licenziamento (articolo 1, commi 299-314) I commi da 299 a 305 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - nella misura massima complessiva di: 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale; 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 300 e 303), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi; 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga; 90 giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021- 30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 304). Il comma 306 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. L’esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso da norme precedenti. Il riconoscimento dello sgravio di cui al comma 306 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 308). Il comma 307 prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base all'omologa norma precedente possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dei precedenti commi 300 e 303. I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il periodo entro il quale resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti all’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro (art.1, commi 1098-1100)

I commi 1098-1100 stabiliscono che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Ø Semplificazioni fiscali (art.1, commi 1102- 1107) I commi da 1102 a 1107 introducono alcune norme di semplificazione fiscale. In particolare, per quanto di interesse, si segnala che è estesa al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Viene semplificata la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA. Ø Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art.1, comma 1108) La disposizione in esame chiarisce che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi (art.1, commi 1109-1115)

I commi da 1109 a 1115 introducono un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni definiscono le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti, per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione, per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e viene differita l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

 

Cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE

Sen. Dott. Luigi d’Ambrosio Lettieri

 

 

 

 

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