Con riferimento all’obbligatorietà della Educazione Continua in Medicina (ECM) stabilita dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico del Farmacista, il Co.Ge.A.P.S. ci ha inviato un report relativo alla situazione formativa dei farmacisti iscritti all’Ordine di Bari e Bat, da cui si evince che solo il 50% degli iscritti è in regola con l’acquisizione dei crediti Corsi ECM ed è certificabile a norma di legge.

 

In proposito, appare necessario evidenziare che la formazione continua nel settore Salute, oltre che un obbligo, rappresenta un’opportunità di crescita professionale, poiché consente al farmacista di acquisire le competenze indispensabili per adeguare il patrimonio dei saperi al progresso della scienza e alle nuove esigenze della governance sanitaria e professionale a beneficio della salute della collettività.

Si sollecita ciascun iscritto, pertanto, a verificare la propria situazione formativa accedendo al sito dell’Co.Ge.A.P.S:

http://application.cogeaps.it

previa registrazione al portale in sede di primo accesso e, in caso di mancato conseguimento dei crediti prescritti, di provvedere a regolarizzare la propria posizione.

Per agevolare la selezione degli eventi formativi di maggiore rilevanza professionale, si ricorda che la Fofi, tramite il Dossier formativo di gruppo per il triennio ECM 2020-2022,  dà la possibilità a tutti i farmacisti iscritti all’Albo di conseguire i crediti richiesti, tramite la partecipazione gratuita a numerosi corsi ECM in modalità FAD, indicati sull’apposita piattaforma informatica:

https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp

Si ricorda che sono coerenti con il suddetto Dossier FOFI 2020-2022 anche gli eventi formativi ECM rientranti nel “Progetto formativo nazionale: sperimentazione nuovi servizi farmacie”, realizzato dalla Federazione unitamente alla Fondazione Francesco Cannavò accessibili attraverso il seguente link: 

http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/

Si ricorda, altresì, che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 ed ha confermato che l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è ridotto a 100 crediti ECM.

A partire dal 2019, ogni singolo professionista sanitario è personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni, nel rispetto delle regole riportate nel “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (cfr. allegato 1).

Al fine di semplificare la comprensione del complesso quadro normativo si riportano di seguito una serie di quesiti e risposte, che possono essere d’aiuto agli iscritti per comprendere e applicare le regole dell’ECM.

 

Quando inizia l’obbligo di acquisire crediti ECM?

Per gli iscritti all’Ordine dei farmacisti, l’obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo. Da tale data è necessario maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.

Quanti crediti Ecm bisogna maturare nel triennio 2020-2022 e ci sono limiti nell’acquisizione?

L’obbligo formativo è triennale e, per il triennio 2020-2022, pari a 100 crediti formativi.
Nel triennio 2017-2019 l'obbligo formativo era pari a 150 crediti ECM.

Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.

È previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. Si considera reclutato il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.

Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio:

·       Attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono ruperare il 60% del debito formativo individuale triennale.

·       Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

Sono previste riduzioni del numero di crediti ECM da maturare nel triennio?

Per il triennio 2020-2022 la CNFC, oltre alla riduzione dell'obbligo formativo triennale a 100 crediti ECM, non ha indicato eventuali ulteriori possibili diminuzioni dell'obbligo formativo rispetto a quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

Per il triennio 2017-2019 la CNFC riconosce le seguenti riduzioni

·       30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 121 a 150 crediti ECM;

·       15 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 80 a 120 crediti ECM.

Altre riduzioni  sono riconosciute a coloro che hanno partecipato a un dossier formativo di gruppo come, per esempio, quello della Fofi (in proposito cfr. News n. 75 del 14 ottobre 2020) 

Nel caso in cui il dossier formativo sia stato completato entro la fine del triennio 2017-2019, verrà riconosciuta una riduzione di 20 crediti ECM nel triennio 2020-2022.

La Fofi ha elaborato anche per il triennio 2020-2022 un dossier formativo di gruppo che riconoscerà le stesse riduzioni dell'obbligo formativo per il triennio in corso.

 

Quali sono i tipi di esonero previsti dalle normative ECM?

L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM

L’esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso.

I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.

Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

 

E’ possibile recuperare i crediti non maturati nel triennio 2014-2016 o nel triennio 2017-2019?

Tutti coloro che, nel triennio 2014-2016, non hanno soddisfatto l’obbligo formativo hanno la possibilità di completarlo utilizzando i crediti maturati per il triennio 2017-2019.
I crediti trasferiti al triennio 2014-16 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019 e tale spostamento è irreversibile.

E' possibile acquisire crediti formativi validi per il triennio 2017-2019 fino al 31 dicembre 2021.

Per coloro che si avvalgono di questa opportunità non si applicano le riduzioni di 30 o 15 crediti collegate alla formazione del triennio 2014-2016 e, quindi, il debito formativo per il triennio 2017-2019 viene riportato a 150 crediti.

Chiunque desideri “sanare” la propria posizione dovrà effettuare personalmente lo spostamento dei crediti, collegandosi al portale Cogeaps e accedendo all’area riservata dell’anagrafe crediti ECM.

 

Si raccomanda la massima attenzione a quanto esposto nella presente nota e si sollecita il tempestivo adeguamento a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

 

 

Distinti saluti.

 

 

                                                                                                       IL PRESIDENTE

                                                                                          Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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