IMPORTANTE E URGENTE

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC)

SCADENZA ENTRO IL 1 OTTOBRE 2020

SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ALBO

PER GLI ISCRITTI INADEMPIENTI.

 

Come espressamente previsto dall’art. 37 del DL 76/2020 – c.d. decreto “Semplificazioni” –, entro il 1 ottobre 2020, tutti i Professionisti iscritti in Albi istituiti con leggi dello Stato, devono ottemperare all’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio "domicilio digitale"(indirizzo Pec).

Quest’obbligo normativo è tappa conclusiva di un processo di digitalizzazione nei rapporti tra P.A., imprese e professionisti, avviato a partire dal 2005.

In particolare, l’art. 37 del DL 76/2020, coordinandosi con il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005) ha definitivamente introdotto, nell’ambito dell’art. 16 comma 7, della Legge n. 2/2009, il “domicilio digitale”, quale requisito irrinunciabile per l'iscrizione all'Ordine.

A partire dal 1 Ottobre 2020, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Semplificazioni (art. 16 del DL 185/2008), l'Ordine sarà costretto a diffidare l’iscritto che non abbia già comunicato il proprio indirizzo PEC e, in caso di inadempienza, trascorsi 30 giorni, dovrà sospendere l'iscritto ex lege, fino a quando non avrà comunicato il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC).

La comunicazione dell’indirizzo PEC, si rivela di necessaria importanza, stante la responsabilità e l’obbligo gravante in capo all’Ordine, di provvedere alla trasmissione e all’aggiornamento dei dati inerenti gli iscritti al proprio Albo (Provincia, Ordine di appartenenza, C.F., nominativo e indirizzo Pec), sull'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata (INI – PEC), gestito dal Ministero dello Sviluppo economico.

Si rende necessario, pertanto, che ciascun iscritto verifichi su INI – PEC (collegandosi al seguente link: https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini) la presenza dell’ indirizzo PEC individuale (tramite inserimento del proprio Codice Fiscale).

Nel caso in cui nel predetto registro non sia presente alcun indirizzo di posta elettronica certificata, l’iscritto dovrà provvedere immediatamente a dotarsi  di un indirizzo PEC che deve essere comunicato tempestivamente all’Ordine, per non incorrere nel provvedimento di sospensione dall’Albo e nel conseguente divieto di esercizio della professione.

Tale comunicazione all’Ordine deve essere effettuata anche nell’ipotesi in cui l’indirizzo PEC presente su INI – PEC sia differente da quello attualmente in uso.

 

A tal riguardo si ha cura di ricordare che quest’Ente, con note prot. n. 20100001155 del 19.04.2010, prot. n. 201000001304 del 30.04.2010,  prot. n. 201000000113 del 18.10.2010 e prot. n. 201500236 del 19.01.2015  ha comunicato ai propri iscritti che, al fine di consentire loro di adempiere all’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC previsto dall’art. 16 della L. 2/2009, ha fornito a tutti gli iscritti all’albo la possibilità di attivare gratuitamente un indirizzo individuale di posta elettronica certificata.

Gli Uffici di Segreteria di quest’Ordine restano a disposizione di tutti gli iscritti per fornire ogni eventuale assistenza necessaria per il regolare e tempestivo assolvimento degli adempimenti illustrati (tel. 080.5421451 nei giorni martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13,00 – dalle 14.30 alle  16,00 -  mail:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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