Si ricorda che il 30 settembre è l'ultimo giorno per la presentazione della domanda di riduzione contributiva o del contributo di solidarietà per l’anno in corso. Termine, prorogato al 31 dicembre solo nel caso in cui la condizione che consente di chiedere la riduzione si verifichi dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre. Per avere diritto alla riduzione del contributo ovvero per ottenere il riconoscimento del contributo di solidarietà, l'iscritto deve possedere i requisiti richiesti dall’ENPAF come minimo per un periodo pari alla metà più uno dei giorni d’iscrizione all’Albo nell’anno solare.

 

Per coloro che si siano iscritti per la prima volta nel 2020, il termine per gli adempimenti in parola è prorogato al 30 settembre 2021.

Si ricorda che, in base all’art. 21 del vigente Regolamento Enpaf, l’iscritto che eserciti attività professionale e sia contemporaneamente soggetto, in relazione a tale attività,  ad altra previdenza obbligatoria, ha la facoltà di chiedere la riduzione del contributo previdenziale o il riconoscimento del contributo di solidarietà.

La riduzione viene concessa qualora la condizione favorevole sopra indicata sussista per un periodo di almeno sei mesi e un giorno in un anno solare (o per una durata prevalente pari alla metà più un giorno di iscrizione nell’anno) e comporta una proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante.

Inoltre, il citato articolo 21 riconosce a coloro che siano iscritti per la prima volta all’Enpaf a partire dal 1° gennaio 2004 e si trovino in una delle situazioni indicate nella stessa norma, la facoltà di versare, in luogo della contribuzione obbligatoria in misura ridotta, il contributo di solidarietà.

Tuttavia, tale contributo non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche. Le stesse riduzioni sono concesse alle stesse condizioni, per un periodo massimo di cinque anni contributivi, a chi si trovi in stato di disoccupazione.

La domanda di riduzione, deve essere redatta utilizzando la modulistica a tal fine predisposta sul sito internet dell’Enpaf (www.enpaf.it) al seguente link http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/contributi-2 e, debitamente compilata, deve essere  trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo Enpaf - Ufficio Iscrizioni - Viale Pasteur 49 – 00144 Roma oppure tramite pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Si ricorda, infine, l’Introduzione dell’art. 21 bis e la modifica degli artt. 7 e 21 del Regolamento di Previdenza – Riduzione contributiva pensionati esercenti che  consente all'iscritto, a cui l'Ente eroga la pensione di vecchiaia o di anzianità, di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 33,33 per cento o del 50 per cento. (Cfr. News  n. 33 del 18 aprile 2019).

Gli uffici dell'Ordine restano a disposizione degli iscritti per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

* * *

ATTENZIONE

SE LA CONDIZIONE CHE HA CONSENTITO DI OTTENERE LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA O IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARITÀ NON E' CAMBIATA, NON OCCORRE RINNOVARE OGNI ANNO LA DOMANDA DI RIDUZIONE

 

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Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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