SOMMARIO

  1. RINNOVO ORGANI ISTITUZIONALI ORDINI PROVINCIALI 2020-2024
  2. ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO FERIALE- REPERIBILITA’ IN CASO DI URGENZE
  3. DECRETO N. 76/2020 - MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE
  4. CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE: IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19 SULLE ATTIVITÀ DI VACCINAZIONE
  5. INDAGINE SIEROPREVALENZA
  6. MASTER IN FARMACIA TERRITORIALE CHIARA COLOMBO

RINNOVO ORGANI ISTITUZIONALI ORDINI PROVINCIALI 2020-2024 NUOVE PROCEDURE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

A seguito della riforma degli Ordini delle professioni sanitarie (Legge 3/2018) e dei successivi decreti applicativi, sono cambiate le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali degli Ordini provinciali.

In particolare, in base alla nuova normativa, è previsto che l'Assemblea elettorale venga convocata nel quarto trimestre di quest'anno e che il mandato duri quatto anni anziché tre.

Tutte le novità introdotte dal legislatore sono pubblicate sul sito dell'Ordine nella sezione Amministrazione trasparente /Disposizioni generali.

Con nota a parte verrà trasmessa la convocazione dell’Assemblea elettiva.

ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO FERIALE- REPERIBILITA’ IN CASO DI URGENZE

Gli iscritti all’Albo che abbiano urgente necessità di consultare l’Ente dal 10 al 19 agosto 2020 potranno contattare direttamente il Presidente o il Vicepresidente alle seguenti utenze telefoniche:

Luigi D’Ambrosio Lettieri 337820106

Michele Dalfino Spinelli 3335413925

DECRETO N. 76/2020 - MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE.

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio u.s., è stato pubblicato il Decreto n. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni – all.1).

Si evidenziano alcune disposizioni di interesse contenute nel provvedimento, in vigore dal 17 luglio u.s..

CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

Al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

In particolare, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità:

  1. l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
  2. una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro nei casi cui alla lettera b) per le procedure negoziate.

Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L'articolo 8, comma 5, reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016. Le novelle riguardano le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 del codice), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità riferite al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83) e sulla finanza di progetto (art. 183).

Il comma 10 dell'articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2, D.L. 18/2020-), non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 12 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

È introdotto il comma 4-bis all’art. 2 della L. 241/1990 che prevede che, ai fini di una massima trasparenza, le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 281/1991, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.

I provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini diventano inefficaci, tranne in caso di atto illegittimo. In questo modo, le amministrazioni sono indotte a comportamenti virtuosi e PA e cittadini sono posti sullo stesso piano.

SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Artt. 24 - 32 Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale

Il Capo I del titolo III del decreto (articoli 24-32) tratta di cittadinanza digitale ed accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

In particolare, per quanto di interesse, si segnala che l’art. 24 reca un insieme di disposizioni, come: l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale; il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti); gli indici nazionali dei domicili digitali, altresì con previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto; sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica; identità digitale, quanto a verifica ed effetti; gestori dell'identità digitale accreditati.

Prevede che le amministrazioni pubbliche, dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi on-line.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, le amministrazioni sono tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale - onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili - entro il 28 febbraio 2021.

Medesimo termine è prescelto quale momento di decorrenza (così differito rispetto a quello previgente) dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Sempre dal 28 febbraio 2021 è posto per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Infine, viene posta specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d'identità elettroniche.

L’art. 25, invece, reca una serie di novelle incidenti su una duplice disciplina, circa i servizi di: conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale.

Al fine di favorire la digitalizzazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, l’art. 32 prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Tale codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

Art. 37 Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

Il comma 1 dell’articolo 37 novella in più punti l’articolo 16 del D.L. n. 185/2008 (L. 2/2009), al fine di garantire il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute, le soluzioni e gli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) nei rapporti con:

- le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

- i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

- determinate tipologie di società a controllo pubblico, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo.

In particolare, il citato comma 1 del presente articolo 37 interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza.

Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l’indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo.

Le lett d) ed e) del comma 1 dell’articolo 37, inoltre, intervengono sulla disciplina relativa alla procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.

Nello specifico, con le modifiche al comma 7 dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, si prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi il domicilio digitale; la novità importante riguarda l’introduzione di una nuova disposizione che prevede che il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7-bis, del D.L. 185/2008); in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio; inoltre, è stabilito che l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del DM 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. Si richiama, pertanto, l’attenzione di tutti gli Ordini sulla necessità di inviare tempestivamente la suddetta diffida agli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC, segnalando che, in caso di mancato adempimento, si procederà alla sospensione dall’esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale.

È, inoltre, disposta l'abrogazione della disciplina - recata dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008- relativa all’uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all’invio postale di documenti cartacei.

Infine, il comma 2 dell’articolo 37, sostituendo il comma 2 dell’articolo 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti) del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE: IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19 SULLE ATTIVITÀ DI VACCINAZIONE.

Si illustrano di seguito le raccomandazioni operative fornite dal Ministero della Salute nella circolare del 30.07.2020 (cfr. all. 2), relativa all’impatto dell’emergenza COVID-19 sulle attività di vaccinazione.

In particolare, a seguito dell’indagine avviata tramite questionario per approfondire il fenomeno, sono stati raccolti 97 questionari da 16/21 Regioni e Province Autonome (PA) (76,1%). I questionari sono stati compilati dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL). In Lombardia sono stati compilati dalle Aziende Socio Sanitarie Territoriali afferenti alle Agenzie di Tutela della Salute. I modelli organizzativi delle diverse Regioni e PA possono aver influito sui risultati dell’indagine.

Dall’analisi del fenomeno è emerso che quasi la totalità delle ASL (94/97 = 96,9%) ha assistito ad una diminuzione delle vaccinazioni durante l’emergenza COVID-19, rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente.

A livello nazionale, la sospensione delle attività dei centri vaccinali ha riguardato circa un quarto (28%) dei centri vaccinali: il periodo di chiusura, quando riportato, è stato limitato, con un massimo di 17 giorni. In Lombardia, il numero di centri vaccinali la cui attività è stata sospesa per emergenza COVID-19 è maggiore (oltre il 50%), mentre risulta minimo nell’Italia insulare (circa 11%). La ricollocazione del personale sanitario dei centri vaccinali (oltre il 33% a livello nazionale) ha riguardato tutte le figure professionali: medici, infermieri, assistenti sanitari, personale amministrativo, ma in particolare gli assistenti sanitari (oltre la metà di quelli in organico). Circa il 5,5% del personale operante nei centri di vaccinazione ha contratto l’infezione da SARS-CoV-2.

Come indicato recentemente da OMS e UNICEF, le attività di vaccinazione dovrebbero essere urgentemente ripristinate e rafforzate:

  • ripristinando i servizi di vaccinazione;
  • rafforzando la comunicazione;
  • ricuperando le lacune immunitarie che si possono essere create durante l’emergenza COVID19;
  • espandendo i servizi per le vaccinazioni di routine per raggiungere i non vaccinati.

Con particolare riguardo alla necessità di ripristinare i servizi di vaccinazione, il Dicastero si è raccomandato, tra l’altro, di privilegiare le attività di prenotazione da remoto, attraverso CUP, farmacie convenzionate o sito web aziendale, garantendo un accesso prioritario e agevolato (minore tempo di attesa per l’appuntamento di somministrazione) a coloro che devono adempiere all’obbligo vaccinale e ai soggetti a maggiore rischio.

In merito al rafforzamento della comunicazione, il Ministero ha sottolineato che, come indicato nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, le attività di comunicazione e promozione della vaccinazione a livello locale possono utilmente coinvolgere, oltre ai servizi vaccinali, tutte le componenti dell’amministrazione statale e territoriale, e non solo del SSN. L’informazione verso il cittadino potrà essere effettuata non solo dai servizi vaccinali, dai Dipartimenti di prevenzione, dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, storicamente demandati a tale funzione, ma anche dai consultori e dagli esercenti le professioni sanitarie (farmacie) che svolgono funzioni correlate alle attività di vaccinazione e alla prevenzione delle malattie infettive.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai gruppi di popolazione più marginalizzata, particolarmente vulnerabile anche dal punto di vista sanitario, dedicando attività di comunicazione mirata poiché possono risultare più difficilmente raggiungibili con i comuni canali di comunicazione.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla nota allegata.

INDAGINE SIEROPREVALENZA

 

Si informa che, il 3 agosto u.s., sono stati illustrati i risultati dell’indagine sulla sieroprevalenza effettuata dall’ISTAT tra maggio e luglio, nell’ambito della quale, grazie al contributo di Croce rossa italiana, 64.660 italiani sono stati sottoposti al test.

Il Ministero della Salute e l'Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, hanno avviato, a partire dal 25 maggio u.s., l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2, al fine di capire quante persone nel nostro Paese avessero sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Il test si è rivolto a un campione di 150 mila persone residenti in 2mila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età. In caso di diagnosi positiva, all’interessato veniva fatto il tampone naso-faringeo per verificarne l’eventuale stato di contagiosità.

Secondo i dati statistici sono 1 milione e 482mila le persone che hanno incontrato il virus (2,5% dell'intera popolazione da zero anni in su).

Dai dati è emersa forte la differenza territoriale, che conferma la Lombardia al primo posto per numero di persone positive al virus (7,5%), mentre tutte le Regioni del Sud sono al di sotto dell'1%I lavoratori della sanità risultano i più colpiti con differenze regionali. La trasmissione intra-familiare è stata molto elevata, ma, se si adottano le misure di precauzione, il contagio non avviene, come è accaduto per il 60% della popolazione, che ha avuto familiari conviventi con Covid-19. Elevata la presenza di asintomatici (27,3%), dato che sottolinea l'importanza di seguire le regole di prevenzione raccomandate.

Attraverso l’indagine si sono ottenute informazioni necessarie per stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, l’età, la regione di appartenenza, l’attività economica.

Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei. Alle persone selezionate è stato anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico.

Si allegano le slide (cfr. all. 3) e il report sui primi risultati (cfr. all. 4).

MASTER IN FARMACIA TERRITORIALE CHIARA COLOMBO

Ente

Oggetto

Scadenza termine di presentazione domande di partecipazione

Riferimenti per informazioni

Università degli studi di Torino –Facoltà di Farmacia

 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino

Master universitario di II livello in farmacia territoriale

Chiara Colombo

Anno accademico 2020-2021

 

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Scadenza iscrizioni 30 settembre 2020.

La domanda di ammissione potrà essere presentata online fino al30 settembre 2020.

Ulteriori informazioni

Prof.ssa Paola Brusa

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di Torino, Coordinatore del Master - Tel 0116706665

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dott.ssa Stefania Cardon

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, FunzionariaAmministrativa

Tel 011658582

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Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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