Il Ministero della Salute, con nota del 14 gennaio u.s. (cfr all. 1), ha fornito alcuni chiarimenti sulla cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario al proprietario degli animali non produttori di alimenti prevista dall’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 193/2006.

 

In particolare la disposizione riguarda la possibilità, per il veterinario, nell’ambito della propria attività e qualora l’intervento professionale lo richieda, di consegnare al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta – nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui utilizzate – allo scopo di iniziare la terapia e in attesa che lo stesso si procuri, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, le altre confezioni. La disposizione prevede, inoltre, che il medico, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo 84 e dall’art. 82, registri lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate.

Il Dicastero, nel riportare l’enunciato della norma, ha precisato quanto segue:

  • la disposizione implica la valutazione della necessità di iniziare immediatamente la terapia;
  • risulta pertanto chiaro che la cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario è subordinata alla condizione di inizio terapia e tale possibilità è preclusa per la continuazione della stessa;
  • non è consentito cedere ai proprietari degli animali medicinali ad uso umano;
  • per la cessione dei medicinali occorre seguire le modalità dettate dal Manuale Operativo della ricetta veterinaria elettronica.

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

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