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Nella seduta notturna di lunedì 23 dicembre, la Camera, con il voto di fiducia, ha approvato in via definitiva il disegno di legge AC 2305, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. La legge, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 1 gennaio 2020.

Si illustrano i contenuti di principale interesse per il settore farmaceutico.

Farmacia dei servizi (art. 1, commi 461-462)

Un risultato importante per la professione del farmacista è rappresentato dalle norme che riguardano l’attuazione della Farmacia dei servizi.

Nello specifico, il comma 461 prolunga la sperimentazione della farmacia dei servizi di un altro biennio (2021 e 2022) e la estende, per il medesimo periodo, a tutte le Regioni a statuto ordinario (come si ricorderà, al momento, sono nove le Regioni coinvolte), con una integrazione di risorse, pari a 25,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per un importo complessivo di 50,6 milioni di euro.

Il comma 462, invece, prevede, per la presa in carico dei pazienti cronici, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico. Le farmacie, quanto alle suddette prestazioni, forniranno ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di assunzione e conservazione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché ogni volta che risulti necessario, informeranno il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore della regolarità o meno dell'assunzione di farmaci da parte dei pazienti o su ogni altra notizia reputata utile, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia.

Le disposizioni sulla sperimentazione dei nuovi servizi costituiscono un traguardo fondamentale nel percorso di evoluzione del ruolo del farmacista all'interno del processo di cura, a vantaggio della professione e della collettività, nonché di trasformazione della farmacia, delineato dalla Federazione degli Ordini fin dal 2006 con il Documento di Palazzo Marini. Come più volte sottolineato, il successo della sperimentazione consentirà di dimostrare la validità e l’efficacia del progetto sia in termini di miglioramento della salute che di ottimizzazione della spesa sanitaria. Pertanto, si rinnova l’invito a tutti i Presidenti a sensibilizzare gli iscritti sull’importanza di tale progetto per il futuro della comunità professionale dei farmacisti italiani.

Esenzione compartecipazione alla spesa sanitaria (comma 334)

La norma prevede, modificando l’articolo 8, comma 16, della legge n. 537/1993, che dal 1° gennaio 2020 siano esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (per farmaci e prestazioni diagnostiche) i minori privi di sostegno familiare per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento di tutela o intervento di protezione delle pubblica autorità (di cui agli articoli 343 e 403 del codice civile). La norma dispone, inoltre, che agli oneri previsti da tale misura si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale.

Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking (commi 348-352)

La norma prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni nei locali in cui erogano servizi all’utenza – quindi, anche per gli Ordini provinciali – e per altri soggetti, tra cui le farmacie, di esporre al pubblico un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostengo alle vittime di violenza e stalking. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

Detrazioni fiscale per spese veterinarie (comma 361)

La norma innalza da 387,34 euro a 500 euro il limite massimo annuo delle spese veterinarie sulle quali è possibile calcolare la detrazione IRPEF. Rimane confermata la franchigia fissata in 129,11 euro.

Abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (commi 446 – 448)

La norma abolisce, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, ovvero la quota pari a 10 euro (c.d. "superticket"). Dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lettera p-bis).

La norma incrementa conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale (commi 449-450)

La norma autorizza un contributo pari a 235,834 milioni di euro, a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Tale contributo è destinato a fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l’espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale o dei medici di assistenza primaria anche dipendenti delle Aziende sanitarie locali, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d’attesa e al fine di istituire ed alimentare dei flussi informativi sanitari istituzionali.

Il comma 450 prevede che le predette apparecchiature sanitarie di proprietà delle aziende sanitarie, siano messe a disposizione dei medici secondo modalità individuate dalle aziende medesime.

Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno (commi 456-457)

La norma istituisce un Fondo, presso il Ministero della salute, per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dall’anno 2021. Il contributo, erogato a carico delle risorse del Fondo, è riconosciuto, fino ad un massimo annuo di 400 euro per neonato, alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento sulla base delle condizioni e modalità che saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro della salute.

Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza (comma 463)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2020 per l’attivazione degli interventi di cui alla legge n. 29/2019, volti a istituire la Rete

nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, al fine di garantire l’accesso tempestivo dei registri tumori ai flussi informativi amministratiti e sanitari.

Disposizioni in materia di medicinali omeopatici (comma 464)

La norma prevede che i medicinali omeopatici interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la data del 30 giugno 2017 siano mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1º gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1º gennaio 2022.

Tracciabilità delle detrazioni (commi 679-680)

Le norme subordinano la fruizione della detrazione IRPEF per oneri di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 917/1986 (TUIR) all’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili (comma 679). La disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, le quali rimangono detraibili anche se pagate in contanti (comma 680).

Rifinanziamento della Nuova Sabatini (commi 226-229)

Le norme prevedono il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del DL 69/2013 (cosiddetta Nuova Sabatini) per 105 milioni di euro nell’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025.

***

Si segnala, infine, che nel corso della medesima seduta è stato accolto l’ordine del giorno 9/2305/395, a firma degli On. Mandelli e Cassinelli, che impegna il Governo a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche con successive modifiche normative, la possibilità di regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria – disciplinate dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005 e 4 febbraio 2015 – equiparandolo a quello dei laureati in medicina e chirurgia.

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Sarà cura di quest’Ente dare comunicazione della pubblicazione del provvedimento in oggetto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri