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DM 11 giugno 2019 – Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.

 

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2019 è stato pubblicato il decreto 11 giugno 2019, in vigore dal 20 settembre u.s., recante la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

La lista, che recepisce l’elenco elaborato dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2019, è così composta:

Sezione 1: classi vietate;

Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;

Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

 

Si evidenziano le seguenti novità.

  • per la classe S8 è stato esplicitamente escluso il Cannabidiolo CBD;
  • sono state inserite le seguenti sostanze:

per la classe S2 follitropina gamma; daprodustat (GSK12788663); macimorelina (vedi mimetici della grelina); vadadustat (AKB-6548);

per la classe S4 androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione);

2-androstenolo (5alfa-androst-2-en17-olo); 3-androstenolo (5alfa-androst-3-en-17-olo); 3 -androstenone (5 alfa-andro st-3 -en-17-one); antagonisti funzionali dell'activina come i recettori IIB dell'activina defettivi (ad es. ACE-031); anticorpi anti recettore dell'activina di tipo IIB (ad es. bimagrumab); anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab); anticorpi neutralizzanti l'activina A; SR9009 (vedi attivatori della proteinchinasi AMP-attivata); proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina).

 

Si rammenta che, in base a quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28.2.2019 (cfr circolare federale n. 11549 del 29.5.2019), i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione “Antidoping” (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio).

Si ricorda, altresì, che, ai sensi del medesimo decreto sopra citato, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

  • quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;
  • quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo.

 

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione.

 

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri