Si segnala che con DM 10 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28.6.2019, è stato aggiornato il DM 19 maggio 2005, recante modalità di attuazione delle disposizioni, in materia di farmaci contenenti sostanze dopanti, di cui all’articolo 7 della L. 376/2000.

 

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della cancellazione dell’alcool etilico, o etanolo, dalla lista delle sostanze vietate.

In particolare, con il citato DM 10.4.2019 è stata disposta l’abrogazione delle seguenti disposizioni del DM 19.5.2005 riferite ai medicinali ed alle preparazioni contenenti alcool etilico:

  • art. 2, comma 5, che escludeva, per l’etichettatura dei medicinali contenenti l’eccipiente alcool etilico, l’obbligo di riportare l’apposito pittogramma antidoping previsto dal DM 24.9.2003;
  • art.. 2, comma 6, sulla base del quale il foglio illustrativo dei medicinali contenenti l’eccipiente alcool etilico, esclusi quelli per uso topico, doveva riportare la seguente Avvertenza speciale: «Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive»;
  • art. 3, comma 4, in base al quale le preparazioni contenenti come eccipiente alcool etilico, quale unica sostanza vietata per doping, ad eccezione di quelle per uso topico, dovevano riportare soltanto la frase: «Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping»;
  • art. 3, comma 5, concernente la trasmissione al Ministero della Salute dei dati relativi alle quantità vendute e utilizzate dei principi vietati per doping e l’esclusione del relativo obbligo per le quantità di alcool etilico utilizzate (con riguardo alla trasmissione dei dati, resta naturalmente fermo quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28.2.2019).

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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