Si informa che è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” unitamente al testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - cosiddetto “Decreto Crescita”, (all. 1).

 

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Il DL 34/19 ha introdotto numerose novità riguardanti le prossime scadenze fiscali e contiene numerose misure di incentivazione oltreché novità normative per le imprese.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il settore:

 

  • Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi (art.1)

Viene reintrodotta la misura del superammortamento. Nello specifico, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto) il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo si applica: dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

 

  • Revisione mini-IRES (art. 2)

E’ stata prevista la riduzione progressiva dell’Ires per le imprese che reinvestono i propri utili. L’aliquota ordinaria (24%) verrà ridotta più gradualmente e, in particolare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, rispettivamente, è ridotta di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 e di 3,5 punti percentuali.

Ne discende, pertanto, che le aliquote saranno le seguenti:

22,5% per l’anno di imposta 2019;

21,5% per il 2020;

21% per il 2021; 20,5% per il 2022;

20% a decorrere dal 2023, a regime.  

 

  • Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi (art. 3)

L’imposta municipale propria relativa gli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La deducibilità Imu si applica “nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021”.

 

  • Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (art. 4 bis)

Le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all’attuale 30 settembre), già dal 2019. I contribuenti soggetti all’IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese (rispetto all’attuale nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

  • Modifiche al regime dei forfetari (art. 6)

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario dovranno effettuare, ove abbiano dipendenti o collaboratori, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte prima dello scorso 1° maggio (entrata in vigore del decreto crescita), è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, in tre rate mensili di uguale importo e versato nei termini di legge.

 

  • Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura (art. 12 ter)

A partire dal 1° luglio 2019, la fattura dovrà essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

 

  • Modifica all'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 12 quinquies)

Viene disposto che la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri debba essere effettuato entro dodici giorni dall’operazione, fermi restando gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto. È previsto inoltre che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (decorrente per i soggetti con fatturato 2018 superiore a 400.000 euro dal 1 luglio 2019 e per gli altri dal 1 gennaio 2020), le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei suddetti dati entro il mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA. Vengono, infine, posticipati al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP nonché dell’IVA che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto di approvazione del MEF.

 

  • Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (art. 12 novies)

L’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, può verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione del 30% del dovuto.

L’integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell’Agenzia, ferma restando l’applicazione della sanzione, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio.

 

  • Vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 13)

I soggetti IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore, la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta dello stesso soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo termini e modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. L’accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati sia i beni che sono all’interno dell’Unione europea.

 

  • Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (art. 16 bis)

Sono stati riaperti i termini per aderire alla rottamazione delle cartelle e del saldo e stralcio, da esercitare entro il 31 luglio 2019 con la modulistica pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento delle somme potrà essere effettuato, alternativamente, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure nel numero massimo di diciassette rate consecutive. In tal caso, la prima rata sarà di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e con scadenza fissata al 30 novembre 2019. Le restanti, ciascuna di pari ammontare, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. In tal caso, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

 

  • Garanzia sviluppo media impresa (art. 17)

Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali.

 

  • Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI (art. 18)

Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,

progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme.

 

  • Modifiche alla misura Nuova Sabatini (art. 20)

La norma interviene sulla misura Nuova Sabatini relativa all’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese. In particolare, la nuova disposizione include, tra i soggetti abilitati a rilasciare finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle Pmi. Inoltre, viene stabilito un aumento dell’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile a ciascuna impresa durante il periodo dell’intervento, portandolo da 2 a 4 milioni di euro. Infine, è prevista l’erogazione di un contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

 

  • Sostegno alla capitalizzazione (art. 21)

Viene estesa la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla c.d. “Nuova Sabatini” anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

 

  • Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation (art. 29)

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Pmi, imprese di piccola e media dimensione, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento UE n. 1407/2013. Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche: a) essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics) delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il

coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet ecc; b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000 euro.

 

  • Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi (art. 30 ter)

Sono state previste agevolazioni per promuovere contributi per i soggetti operanti in vari settori tra cui il commercio al dettaglio per gli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (ossia esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) che procedono all'ampliamento degli esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le nuove disposizioni non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – con particolare riferimento alle disposizioni in materia di autorizzazioni – e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente e' rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo.

 

  • Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea (art. 42)

E’ stata proroga al 31 giugno 2020 la durata del periodo transitorio nel quale gli organismi abilitati continueranno ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.

 

 

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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