L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 (all.1), ha precisato che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilito dal Decreto Crescita (DL n. 34/2019, convertito con la L. 58/2019). Tale decreto prevede, tra l’altro, che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo (decorrente dal 1° luglio 2019, e fino al 31 dicembre 2019, per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2020, per gli altri soggetti) le sanzioni previste non si applichino in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

La suddetta circolare, inoltre, ha disposto, per la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, per i soggetti ancora privi del registratore telematico, l’utilizzo dei registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, in ogni caso non oltre la scadenza del semestre previsto dal Decreto Crescita.

Con comunicato del 29 giugno u.s. (cfr all. 2), l’Agenzia delle Entrate ha dato conto dell’attivazione di un nuovo servizio web per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi, in alternativa all’uso dei registratori di cassa telematici. Il servizio, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, è utilizzabile, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone, nonché accessibile mediante le credenziali Spid, oppure i servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Dal punto di vista pratico, il soggetto Iva che effettua la cessione o prestazione deve verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico). Il documento, quindi, potrà essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.

Con successivo provvedimento del 4 luglio u.s. (all. 3), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dal Decreto crescita, con riferimento agli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico ed approvato le specifiche tecniche per l’invio dei dati.

In base a tale ultimo provvedimento, l’invio potrà essere effettuato, evitando l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto, mediante i seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate:

  • servizio web, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, consentirà l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, come da specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame;
  • servizio, disponibile sempre online all’interno del portale Fatture e corrispettivi, consentirà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione;
  • infine, l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuato tramite protocollo https o sftp, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

È precisato che i suddetti servizi saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 luglio 2019 e che l’invio del file potrà essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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