Strumenti di accessibilità

  • Scala contenuto 100%
  • Dimensione font 100%
  • Interlinea 100%
  • Spaziatura lettere 100%

Si informa che il Tar Toscana, con la sentenza n. 400/2019 (cfr. all. 1), ha affermato, con riferimento ai farmaci biologici, che è illegittima la previsione di un meccanismo autorizzatorio che subordini l’acquisto in deroga di un farmaco diverso da quelli aggiudicati esclusivamente a valutazioni di carattere economico.

 

Per i giudici, stabilire che la valutazione debba essere “improntata sulle politiche di governance della spesa e della sostenibilità dell’assistenza farmaceutica regionale” vuol dire “negare quella centralità della valutazione medica e appropriatezza terapeutica che, con specifico riferimento ai farmaci biologici, ove non vi è una integrale sovrapponibilità tra farmaci pur indirizzati alle cura delle medesime patologie, comporta la illegittimità della delibera impugnata”.

Il Collegio, inoltre, chiarisce che è possibile che la Regione eserciti una funzione di orientamento nei confronti dei medici, ma permane un “limite invalicabile”, quello dell’autonomia decisionale del medico nella prescrizione di un farmaco, in particolare in presenza di pazienti che abbiano iniziato la cura con un farmaco biologico, “per i quali si impone l’esigenza di garantire la continuità terapeutica”.

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri