Si fa seguito alla nostra News n. 32 del 16 aprile 2019, per segnalare che il Ministero della Salute, con nota del 19 aprile (cfr all.), ha fornito alcuni chiarimenti sulla sostituzione di un medicinale veterinario prescritto mediante la ricetta veterinaria elettronica, precisando che si tratta di delucidazioni, pur se non esaustive, e rimandando la questione anche al confronto tra il veterinario prescrittore e il farmacista.

 

Nel rinviare alla nota allegata per una visione completa degli aspetti chiariti dal Dicastero, nonché per il riferimento a particolari situazioni riportate a titolo di esempio, si evidenziano le seguenti precisazioni:

  • il farmacista fornisce i medicinali prescritti con la ricetta veterinaria nella quantità indicata nella prescrizione;
  • ai sensi dell'art. 78 del DLgs 193/2006, il farmacista responsabile della vendita diretta può:
  1. suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l'acquirente; deve essere garantita l'identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione (comma 1); tale disposizione permette al farmacista di valutare la possibilità di effettuare la sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica; in tal caso non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione;
  2. nel caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione; l'assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista (comma 2); tale sostituzione deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema di cui fa parte la ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi.
  • Per quanto riguarda le situazioni di carenza dei medicinali veterinari, è necessario distinguere i casi in cui il medicinale: a) non sia presente sul mercato del territorio nazionale; b) non sia presente in un determinato momento in farmacia.

I farmacisti, qualora richiesti di medicinali di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarli nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l'ammontare delle spese.

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Si rammenta che già dal 15 aprile u.s. è disponibile sulla piattaforma di formazione a distanza federale il corso FAD sulla ricetta elettronica veterinaria. L’evento formativo è accessibile previa registrazione sul sito www.fadfofi.com .

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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