Si informa che il Garante della Privacy ha reso noto che, limitatamente al periodo gennaio-giugno 2019, l’attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è indirizzata ad accertamenti nell’ambito di:

 

  • trattamenti di dati effettuati dalle banche, con particolare riferimento ai flussi legati all’anagrafe dei conti;
  • trattamenti di dati effettuati dalle Asl e poi trasferiti a terzi per il loro utilizzo a fini di ricerca;
  • gestione delle carte di fidelizzazione da parte delle aziende;
  • rilascio dell’ identità digitale ai cittadini italiani (Spid);
  • Sistema Integrato di Microdati (Sim) dell’Istat.

I controlli - che verranno svolti anche in riferimento a segnalazioni e reclami - si concentreranno altresì sull’adozione delle misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e di imprese che trattano dati sensibili, sul rispetto delle norme sull’informativa e sul consenso, nonché sulla durata della conservazione dei dati da parte di soggetti pubblici e privati.

Con l’occasione, si rammenta che non è consentito realizzare sistemi di fidelizzazione dei clienti che comportino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto dei farmaci.

In particolare, si evidenzia che il Ministero, in una nota del 16/03/2012, ha affermato che l’art. 32 del D.L. 201/2011 (D.L. “Salva-Italia”) e l’art. 11 del D.L. 1/2012 “non consentono né alle farmacie né agli esercizi commerciali di applicare sistemi che, nell’intento di fidelizzare i clienti, realizzino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto dei farmaci.” La circostanza che, all’art. 11, non sia ribadito l’obbligo che gli sconti da esso previsti siano praticati a tutti i clienti non consente di desumere che per tali sconti sussista detto obbligo, in quanto la norma citata ha, essenzialmente, lo scopo di estendere a tutti i medicinali venduti in farmacia, purché pagati direttamente dal cliente, la possibilità di sconti, già prevista dall’art. 32, per i medicinali non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (cfr. circolare federale 7930 del 27 marzo 2012 e 8076 del 19 settembre 2012).

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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