Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato, in data 11 aprile 2019, la modifica del Regolamento di previdenza dell'Enpaf - adottata con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 13/2018 - che ha introdotto l'art. 21 bis; la disposizione consente all'iscritto, a cui l'Ente eroga la pensione di vecchiaia o di anzianità, di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 33,33 per cento o del 50 per cento.
La nuova disposizione si riferisce a tutti gli iscritti, purché pensionati, i quali svolgono attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all'Enpaf (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo) e che, in base alla previgente normativa, erano obbligati a versare la contribuzione previdenziale in misura intera anche dopo il pensionamento.
La norma è entrata in vigore dal 10 gennaio 2019, quindi, è possibile presentare la domanda di riduzione contributiva nella misura prescelta già dall'anno corrente.
Il modulo predisposto per avanzare l'istanza di riduzione è disponibile sul sito internet dell'Enpafwww.enpaf.it nella sezione modulistica.
Si rammenta che è una facoltà del soggetto interessato presentare la relativa domanda di riduzione, per la quale, al pari di ogni altra domanda di riduzione da inoltrare all'Enpaf, vige il termine di decadenza del 30 settembre dell'anno in cui il soggetto matura il relativo requisito.
Si informa, altresì, che l'interessato, per potere ottenere la riduzione per l'anno in cui la richiede, deve trovarsi nella condizione giuridica prevista dal regolamento per almeno sei mesi e un giorno dell'anno stesso, al pari di ogni altro iscritto.
La domanda di riduzione, una volta presentata, non necessita di essere reiterata per gli anni successivi.
Per l'anno 2019, considerato che l'approvazione della modifica regolamentare è intervenuta in un periodo in cui i bollettini bancari per la riscossione della contribuzione sono già pervenuti agli iscritti, coloro che intendano richiedere la riduzione, in qualità di pensionati tenuti, secondo la previgente normativa, al versamento della quota intera, potranno pagare la prima rata in scadenza ed attendere che venga messa in riscossione la residua differenza dovuta con la seconda emissione dei bollettini bancari, che avviene intorno alla metà del mese di ottobre.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri
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