Legge 12/2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 12 febbraio è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 135/18 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione.

Le disposizioni in materia sanitaria contenute nel provvedimento non riguardano in modo specifico le farmacie. Gli emendamenti riguardanti il servizio farmaceutico, presentati durante l’esame in sede referente ed accolti dalle Commissioni riunite 1^ e 8^ del Senato - tra cui si rammenta quella volta a ridurre dal 20% al 10% la percentuale di farmacie che le società titolari di farmacia possono controllare – non sono stati ammessi alla votazione in Aula.

Ciò premesso, si evidenziano le seguenti disposizioni contenute nel provvedimento, in vigore dal 12 febbraio u.s..

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Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

Il decreto ha disposto la soppressione, dal 1° gennaio 2019, del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), previsto dal DLgs 152/2006, al quale, come si ricorderà, erano obbligate ad iscriversi le farmacie con più di dieci dipendenti.

E’ stata invece prevista l’istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che sarà gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare, con un apposito decreto, il Dicastero disciplinerà le modalità organizzative ed il funzionamento del Registro, oltre a definire le modalità di iscrizione e gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del DLgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal DLgs 205/2010 (quindi, nel caso delle farmacie, con la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti), anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis (modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale); si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 258 del DLgs 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010 (cfr News n. 81 del 27 dicembre 2018).

Pertanto, fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, per le farmacie continua a trovare applicazione il precedente regime di tracciabilità dei rifiuti.

Art. 9 bis Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

E’ stato previsto che le disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, di cui all’art. 10 bis del DL 119/2018, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche Il medesimo articolo interviene anche in materia di pay-back prevedendo che se entro il 30 aprile 2019 risulterà versato dalle aziende farmaceutiche l’importo, previsto dalla stessa norma, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, tale importo verrà considerato satisfattivo di ogni obbligazione a carico delle aziende tenute al ripiano per tale periodo, con conseguente estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, dei giudizi pendenti innanzi al Giudice amministrativo.

 

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Si segnala, infine, che il provvedimento, all’art. 9, contiene disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale.

 

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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