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Si fa seguito alla News n. 1 del 02 gennaio u.s.  in materia di fatturazione elettronica per segnalare che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili, sotto forma di risposte alle domande più frequenti (FAQ), alcuni chiarimenti sulla fatturazione elettronica.

Nel rinviare alla sezione dedicata alla fatturazione elettronica del sito www.agenziaentrate.gov.itper ogni utile approfondimento, si evidenziano le seguenti FAQ di particolare interesse per le farmacie e le parafarmacie:

FAQ n. 56 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

Risposta

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche. La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

Nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS?

Risposta

No, non deve emettere la fattura elettronica.

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato.

La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche

nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino.

FAQ n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?

Risposta

No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica. Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.

1) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

- l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;

- l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

2) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

 

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per gli eventuali aggiornamenti del caso.

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri