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Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006, il 31 gennaio 2019 scade il termine per la trasmissione al Ministero della Salute dei i dati relativi alle quantità di ogni singolo principio attivo vietato per doping, utilizzato nelle preparazioni estemporanee.

Al riguardo il Ministero della Salute ha precisato che la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero dellasalute Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

  • quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa
  • quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa
  • quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo, ai sensi del DM 3 febbraio 2006.

Per inserire i dati compila il modulo on line.

Consulta:

Si rammenta che i farmacisti sono tenuti a conservare, per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati, quindi sino al 31 luglio 2019, le RNR in originale e le RR in copia.

 

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri