A seguito delle numerose segnalazioni dei NAS sulla pubblicità e vendita non consentita di farmaci on line, si ritiene opportuno riepilogare la disciplina della vendita on-line dei medicinali per uso umano di cui al D.Lgs. 219/2006, già delineata nelle News n. 60 del 30.07.15, n.10 del 28.01.18, n.37 del 15.05.18, n. 21 del 26.04.18, alle quali si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

 

A tal proposito, si richiama anche il Titolo XIII del Codice Deontologico del farmacista, approvato il 7 maggio u.s., interamente dedicato alla vendita di medicinali tramite internet e prodotti diversi dai medicinali.

In linea generale, si rammenta che la vendita a distanza dei farmaci è disciplinata dall’articolo 112-quater del D.Lgs. 219/2006 (come riformato a seguito della novella operata con il D.Lgs. 17/2014) e dal D.M. 6.7.2015.

Ai sensi della citata normativa, in Italia, la vendita online è ammessa solo per i medicinali ad uso umano non soggetti ad obbligo di prescrizione medica e potrà essere effettuata unicamente dalle farmacie e dagli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, purché dotati di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma (ovvero da altre autorità competenti individuate dalla legislazione regionale).

 

Con nota della DGDMF (Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico)prot. 0025654 del 10.5.2016, il Ministero della Salute ha, inoltre, chiarito che il titolare di farmacia in possesso anche dell’autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali - di cui sia già in possesso - acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della Farmacia. Il prezzo dei farmaci venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia.

Il sito web per la fornitura a distanza dei medicinali dovrà contenere: i recapiti dell’Autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, un collegamento ipertestuale al sito web del Ministero della salute, il logo comune, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web, che dovrà contenere un collegamento ipertestuale che rinvii alla voce corrispondente dell’elenco, pubblicato sul sito del Ministero della salute, delle farmacie e delle parafarmacie autorizzate alla fornitura a distanza di medicinali.

Tale logo è stato predisposto e disciplinato dal sopraindicato D.M. 6.7.2015, dovendo essere conforme al marchio combinato (Composite Mark) che è allegato al decreto stesso e avere le prescritte caratteristiche tecniche.

Si ricorda che, in caso di inosservanza delle prescrizioni richiamate, la legge prevede severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti responsabili.

 

Cordiali saluti.

 

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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