Nostro malgrado, si rende necessario tornare sull’argomento richiamato in oggetto e, facendo riferimento a nostre precedenti note (cfr. News n. 28 del 29 marzo 2012 e n64 del 25 settembre 2012), richiamiamo l’attenzione dei Colleghi sulle norme che disciplinano l’applicazione dello sconto sul prezzo al pubblico dei medicinali.

 

L’art. 32 del DL 201/2011 convertito nella L. 241/2011 ha introdotto, per le farmacie e per gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del DL 223/2006 convertito nella L 248/2006 (parafarmacie), la facoltà di praticare sconti sui prezzi al pubblico dei medicinali dispensati (compresi, per le farmacie, anche i farmaci di fascia C), purché gli sconti siano esposti all’utente in modo leggibile e chiaro e siano praticati indistintamente a tutti gli acquirenti.

L’art. 11 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012 ha esteso la possibilità di praticare eventuali sconti su tutti i medicinali pagati direttamente dai clienti (per le farmacie, quindi, anche sui medicinali di fascia A purché dispensati in regime privato), dandone adeguata preventiva informazione alla clientela e praticando le medesime condizioni di sconto a tutti gli acquirenti.

Al riguardo il Ministero della Salute, con nota del 23/02/2012, ha chiarito che il Legislatore,«facendo esclusivo riferimento allo sconto, senza richiamare in alcun modo altre forme promozionali di vendita, ha inteso confermare che il commercio al dettaglio dei farmaci non può essere assimilato a quello dei comuni beni di consumo, per i quali è consentita e si è affermata nella prassi una pluralità di formule promozionali diverse dallo sconto sul prezzo della singola confezione (offerte “3x2”, “1+1”, articoli “abbinati”, buoni acquisto, ecc…)».

Pertanto:

È CONSENTITA:

ove lo si ritenga davvero necessario, la possibilità di praticare eventuali sconti su tutti i prodotti medicinali pagati direttamente dagli utenti (nelle farmacie, quindi, anche sui medicinali di fascia C e di fascia A purché dispensati in regime privato), a condizione che sia data adeguata e preventiva informazione alla clientela e siano praticate le medesime condizioni di sconto indistintamente a tutti gli acquirenti.

È ASSOLUTAMENTE VIETATA:

  • la vendita promozionale di prodotti medicinali secondo la modalità del “3x2”, “1+1”, con articoli “abbinati”, con buoni sconto, ecc… e di conseguenza l’esposizione al pubblico di cartelli che richiamano l’attenzione della clientela sulla vendita di medicinali con le predette modalità promozionali.
  • la realizzazione di sistemi di fidelizzazione dei clienti che comportino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto dei farmaci (es. carte di fedeltà);
  • l’applicazione degli sconti o di sistemi di fidelizzazione sulle quote di partecipazione a carico dell’assistito (ticket) relative alla dispensazione di medicinali di fascia A spediti in regime di convenzione con il SSN.

Nel richiamare la vostra attenzione su quanto esposto, sollecitiamo il massimo rigore nel rispetto delle norme segnalate e, in proposito evidenziamo che la condotta professionale assunta in difformità o in contrasto con le menzionate disposizioni di legge è soggetta a valutazione sul piano deontologico e  comporta per il sanitario l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste all’art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

 

Cordiali saluti

 

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

EVENTI IN PROGRAMMA

cosmofarmabunner cosmofarma1456 x 180 px

SERVIZI DELL'ORDINE

immagine6