Si ha cura di rammentare che, ai sensi dell’articolo 8, secondo comma della Legge 362 dell’8 novembre 1991, “Norme di riordino del Settore farmaceutico”, come modificato dal DDL concorrenza n. 124 del 4.8.2017, lo Statuto delle farmacie gestite in forma societaria ed ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, devono essere comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nonché all’Assessore alla Sanità della competente Regione e Provincia Autonoma, all’Ordine provinciale dei farmacisti, e all’Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

 

 

Si ritiene opportuno evidenziare che a norma dell’art. 8, 3 comma, la violazione delle disposizioni di cui al predetto articolo comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Inoltre, se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Per consentire un più agevole adempimento del predetto obbligo di comunicazione si ha cura di allegare alla presente il modulo di:

  • Comunicazione costituzione società – ex art. 8 L.362/91, art.1 comma 160 L.124/2017
  • Comunicazione variazione statuto società ex art. 8 L.362/91, art.1 comma 160 L.124/2017

 

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

   

EVENTI IN PROGRAMMA

cosmofarmabunner cosmofarma1456 x 180 px

SERVIZI DELL'ORDINE

immagine6